CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17193/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05F2A0V) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di TREVISOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Treviso, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto in abitazione; Considerato che il motivo proposto — con cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione — esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25