CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 47163/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 05/05;2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lecce con sentenza emessa il 5 maggio 2023 ha applicato su richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 15.000 di multa, in relazione al delitto di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione, a fini di cessione, di poco meno di 130 grammi di cocaina. 2. Avverso detta sentenza ricorre, a mezzo d& proprio difensore, l'imputato deducendo l'omessa motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza così motiva sul punto: "in ordine alle somme di denaro sequestrate si ritiene che le stessero fossero provento dell'attività di spaccio di sostanza stupefacente atteso che lo stesso imputato, in sede di interrogatorio, ammettendo gli addebiti, motivava la censurata condotta con la necessità di procurarsi il denaro necessario al proprio fabbisogno di cocaina e per fare un regalo alla propria figlia nel periodo natalizio, ragioni per le quali ne va disposta la confisca". Dal verbale di sequestro risulta che al Feliconi è stata sequestrata la somma complessiva di euro 960 custodita all'interno del suo portafogli. 3. La motivazione adottata dal Giudice non è idonea a sorreggere la confisca del denaro. Invero, come ritenuto in precedenti arresti (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01), la contestazione relativa alla sola detenzione illecita a fini di cessione legittima la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85- bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)». Sulla sussistenza degli elementi idonei a ritenere configurabile la "confisca per sproporzione" di cui al cit. art. 240-bis il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione. E su tale profilo si è rilevato che «In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (da ultimo, Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. :275862 - 01). Si impone, dunque, l'annullamento su detto profilo della sentenza impugnata, con rinvio per al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sul punto, giudizio che, ai sensi dell'art. 627, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., sarà trattato da giudice persona fisica diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.P.Q.NI. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ala confisca del denaro e rinvia al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Ro