Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21558/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, revocando la sospensione condizionale della pena, concessa all'imputato con la sentenza emessa il 5.7.2018, irrevocabile il 30.10.2018.

2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 168 cod.pen. nella parte in cui, pur in presenza di definizione per applicazione pena, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si assume che il beneficio de quo non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce presupposto imprescindibile per la revoca disciplinata dall'art. 168 comma 1, n. 1 cod.pen.

Inoltre la condotta presa in considerazione nella sentenza del 5.7.2018 risulta commessa prima del quinquennio utile alla revoca della sospensione condizionale.

3. La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Questa Corte (Sez.

U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv. 233518) ha affermato che la sentenza di patteggiannento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Nessun vizio inficia, pertanto, la sentenza impugnata, che ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa all'imputato con la sentenza emessa il 5/7/2018.

3. Correttamente la revoca de qua è stata disposta per la commissione di un fatto costituente reato nel quinquennio, considerato che il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art 168, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 45952 del 10/09/2019, Rv. 277332).

4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, revocando la sospensione condizionale della pena, concessa all'imputato con la sentenza emessa il 5.7.2018, irrevocabile il 30.10.2018. 2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 168 cod.pen. nella parte in cui, pur in presenza di definizione per applicazione pena, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si assume che il beneficio de quo non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce presupposto imprescindibile per la revoca disciplinata dall'art. 168 comma 1, n. 1 cod.pen. Inoltre la condotta presa in considerazione nella sentenza del 5.7.2018 risulta commessa prima del quinquennio utile alla revoca della sospensione condizionale. 3. La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Questa Corte (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv. 233518) ha affermato che la sentenza di patteggiannento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Nessun vizio inficia, pertanto, la sentenza impugnata, che ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa all'imputato con la sentenza emessa il 5/7/2018. 3. Correttamente la revoca de qua è stata disposta per la commissione di un fatto costituente reato nel quinquennio, considerato che il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art 168, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 45952 del 10/09/2019, Rv. 277332). 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 21558/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris