CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 50305/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, e successive modifiche ed integrazioni; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione; lette le conclusioni scritte, depositate telematicamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso proposto, con annullamento della sentenza di primo grado e della sentenza impugnata e, in subordine, così come richiesto anche dal PG, annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2022, la Corte d'appello di CATANZAROdichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza del tribunale di Castrovillari del 17 maggio 2021 con cui questi era stato condannato alla pena di 11.000,00 euro di ammenda, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, per una serie di contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81), meglio descritte nei capi di imputazione. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 568 e 593, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione attesa l'incompetenza della Corte d'appello a giudicare la sentenza che irrogava la pena dell'ammenda. In sintesi, premesso che la sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente infliggendo la sola pena dell'ammenda, e richiamato l'art. 568, cod. proc. pen., si duole la difesa per avere la Corte d'appello ritenuto che non ricor- ressero i presupposti per la conversione dell'appello in ricorso per cassazione. I giudici territoriali, infatti, avrebbero dovuto riqualificare l'atto di appello in ricorso per cassazione e sottoporlo all'attenzione della S.C. senza valutare preliminar- mente l'ammissibilità nel merito delle censure mosse alla sentenza di primo grado. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 24.10.2023, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. In sintesi, secondo il PG, il ricorso, con cui si contesta la violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è fondato. In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'og- gettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas im- pugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221). Nella fattispecie, peraltro, i motivi proposti erano astrattamente censurabili anche con il ricorso per cassazione. Va peraltro rilevato che il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso, sicché la sentenza im- pugnata per il PG va annullata senza rinvio. 4. In data 26.10.2023 sono pervenute le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso proposto disponendo l'annullamento della sentenza di primo grado e della sentenza impugnata e, in subordine, così come richiesto anche dal PG, annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione, trattata cartolarmente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche e integrazioni, è fondata, dovendo tuttavia conseguire la riqualificazione come ricorso per cassazione dell'appello pro- posto, da ritenersi inammissibile. 2. Ritiene infatti il Collegio che il ricorso, pur fondato, non sottrae l'impu- gnazione originariamente proposta al giudizio di inammissibilità. Pacifico infatti è l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'oggettiva impu- gnabilità del provvedimento nonché l'esistenza dell'intento di sottoporre l'atto im- pugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessaria- mente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (da ultimo: Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv. 285134 - 02). Nel caso in esame, la Corte d'appello, pur a fronte di sentenza inappellabile in quanto irrogativa della sola pena dell'ammenda, ha dichiarato inammissibile l'appello avendo dedotto il ricorrente censure di merito in ordine alla prova delle responsabilità dell'imputato ed all'eccessività del calcolo della pena. 3. Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto l'inappellabilità della sentenza, errando però nel farne derivare la declaratoria d'i- nammissibilità del gravame. Infatti, una volta che sia stato proposto appello av- verso una sentenza inappellabile, la corte di merito deve astenersi dal decidere e 3 /"71'1 limitarsi a qualificare come ricorso l'impugnazione stessa, disponendo la trasmis- sione degli atti alla Corte di cassazione. Qualora, invece, la Corte di appello abbia - com'è avvenuto nella specie - pronunciato la sentenza d'inammissibilità, avverso la quale sia proposto ricorso per cassazione, la corte di legittimità deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e ritenere il giudizio, qualificando l'originario gravame come ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, Rv. 217738). 4. Pertanto, riqualificato l'appello del Geraci avverso la sentenza del 17 maggio 2021 del Tribunale di Castrovillari come ricorso per cassazione, deve di- chiararsene l'inammissibilità perché l'impugnazione è articolata su questioni di fatto precluse nella presente sede processuale. Non rileva la circostanza che per i reati per cui si procede sia maturato il termine di prescrizione alla data del 29 giugno 2022 (reati commessi in data 24.08.2016 + termine di prescrizione massima di anni 5 = 24.08.2021 + gg. 309 di sospensione dei termini). Ed invero, essendo intervenuta la sentenza impugnata in data 17 maggio 2021, antecedentemente al maturare del predetto termine di prescrizione, non deve essere disposto l'annullamento senza rinvio per l'intervenuta prescrizione, maturata successivamente. Pacifico, infatti, è, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infon- datezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato matu- rata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01). Del resto, a ritenere diversamente, la proposizione di un'impugnazione er- rata (come avvenuto nel caso di specie, in cui la difesa ha proposto un appello avverso una sentenza inappellabile, essendo la stessa ricorribile solo per cassa- zione ex art. 593, ultimo comma, cod. proc. pen.), si risolverebbe in un ingiustifi- cato vantaggio per lo stesso impugnante il quale potrebbe beneficiare del decor- rere del termine di prescrizione .(trattandosi di fatti commessi in data antecedente alla modifica del regime della prescrizione introdotta dall'art. 161-bis, cod. pen., che ha a sua volta abrogato il secondo comma dell'art. 159, come sostituito dalla L. 3/2019, che prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna), pur a fronte di un'impugnazione inidonea a costituire il rapporto processuale.5. L'inammissibilità del ricorso, così riqualificato l'originario appello, com- porta la con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi esclu- dere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Qualificato l'appello come ricorso per cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen