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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 11685/2026

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nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce illogicità della sentenza posta a base dell’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti, atteso che la doglianza prospettata dalla difesa nel ricorso è del tutto priva di specificità, essendo meramente reiterativa di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, con cui è in realtà omesso un effettivo confronto (si veda pag. 3, ove i giudici di appello hanno correttamente evidenziato che, nel caso di specie, non essendo né originariamente contestata né comunque applicabile l’attenuante della particolare tenuità del fatto, la posizione dell’imputato non risulta in alcun modo interessata dalla modifica normativa intervenuta sull’ art. 648, secondo comma, cod. pen. invocata dalla difesa) ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11685/2026 Roma , lì, 26/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4595/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39664/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce illogicità della sentenza posta a base dell’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti, atteso che la doglianza prospettata dalla difesa nel ricorso è del tutto priva di specificità, essendo meramente reiterativa di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, con cui è in realtà omesso un effettivo confronto (si veda pag. 3, ove i giudici di appello hanno correttamente evidenziato che, nel caso di specie, non essendo né originariamente contestata né comunque applicabile l’attenuante della particolare tenuità del fatto, la posizione dell’imputato non risulta in alcun modo interessata dalla modifica normativa intervenuta sull’ art. 648, secondo comma, cod. pen. invocata dalla difesa) ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce illogicità della sentenza posta a base dell’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti, atteso che la doglianza prospettata dalla difesa nel ricorso è del tutto priva di specificità, essendo meramente reiterativa di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, con cui è in realtà omesso un effettivo confronto (si veda pag. 3, ove i giudici di appello hanno correttamente evidenziato che, nel caso di specie, non essendo né originariamente contestata né comunque applicabile l’attenuante della particolare tenuità del fatto, la posizione dell’imputato non risulta in alcun modo interessata dalla modifica normativa intervenuta sull’ art. 648, secondo comma, cod. pen. invocata dalla difesa) ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11685/2026 Roma , lì, 26/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4595/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39664/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce illogicità della sentenza posta a base dell’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti, atteso che la doglianza prospettata dalla difesa nel ricorso è del tutto priva di specificità, essendo meramente reiterativa di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, con cui è in realtà omesso un effettivo confronto (si veda pag. 3, ove i giudici di appello hanno correttamente evidenziato che, nel caso di specie, non essendo né originariamente contestata né comunque applicabile l’attenuante della particolare tenuità del fatto, la posizione dell’imputato non risulta in alcun modo interessata dalla modifica normativa intervenuta sull’ art. 648, secondo comma, cod. pen. invocata dalla difesa) ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11685/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris