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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:621
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0027_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 settembre 2019 – FV / Consiglio (causa T‑27/18 RENV) «Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2013 – Interesse ad agire – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Dovere di sollecitudine»

1. Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto informativo – Funzionario che cessa definitivamente di esercitare le proprie funzioni – Conservazione dell’interesse ad agire – Presupposto (Statuto dei funzionari, artt. 43, 90 e 91) (v. punti 42, 43)

2. Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Abbassamento della valutazione rispetto a quella anteriore – Obbligo di motivazione – Portata (Statuto dei funzionari, art. 43) (v. punti 60‑63, 68)

3. Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Statuto dei funzionari, art. 43) (v. punti 81‑83)

4. Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Redazione – Sussistenza di molestie psicologiche – Illegittimità del rapporto informativo – Necessità di un nesso tra le molestie psicologiche e le valutazioni negative contenute nel rapporto (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, 43, 90 e 91) (v. punti 147, 148, 153)

5. Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario (Statuto dei funzionari, art. 24) (v. punto 162) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2013.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) FV è condannata alle spese relative alla causa F‑40/15 e alle spese relative al presente procedimento di rinvio. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese relative alla causa T‑639/16 P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0027_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 settembre 2019 – FV / Consiglio (causa T‑27/18 RENV) «Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2013 – Interesse ad agire – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Dovere di sollecitudine» 1. Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto informativo – Funzionario che cessa definitivamente di esercitare le proprie funzioni – Conservazione dell’interesse ad agire – Presupposto (Statuto dei funzionari, artt. 43, 90 e 91) (v. punti 42, 43) 2. Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Abbassamento della valutazione rispetto a quella anteriore – Obbligo di motivazione – Portata (Statuto dei funzionari, art. 43) (v. punti 60‑63, 68) 3. Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Statuto dei funzionari, art. 43) (v. punti 81‑83) 4. Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Redazione – Sussistenza di molestie psicologiche – Illegittimità del rapporto informativo – Necessità di un nesso tra le molestie psicologiche e le valutazioni negative contenute nel rapporto (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, 43, 90 e 91) (v. punti 147, 148, 153) 5. Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario (Statuto dei funzionari, art. 24) (v. punto 162) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2013. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) FV è condannata alle spese relative alla causa F‑40/15 e alle spese relative al presente procedimento di rinvio. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese relative alla causa T‑639/16 P.
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