Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:T:2019:621
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0027_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 settembre 2019 – FV / Consiglio
(causa T‑27/18 RENV)
«Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2013 – Interesse ad agire – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Dovere di sollecitudine»
1.
Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto informativo – Funzionario che cessa definitivamente di esercitare le proprie funzioni – Conservazione dell’interesse ad agire – Presupposto
(Statuto dei funzionari, artt. 43, 90 e 91)
(v. punti 42, 43)
2.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Abbassamento della valutazione rispetto a quella anteriore – Obbligo di motivazione – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punti 60‑63, 68)
3.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punti 81‑83)
4.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Redazione – Sussistenza di molestie psicologiche – Illegittimità del rapporto informativo – Necessità di un nesso tra le molestie psicologiche e le valutazioni negative contenute nel rapporto
(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, 43, 90 e 91)
(v. punti 147, 148, 153)
5.
Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario
(Statuto dei funzionari, art. 24)
(v. punto 162)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente per il periodo compreso tra il 1
o
gennaio e il 31 dicembre 2013.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
FV è condannata alle spese relative alla causa F‑40/15 e alle spese relative al presente procedimento di rinvio.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese relative alla causa T‑639/16 P.