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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24437/2026

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N nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; che, in particolare, la Corte di merito ha ritenuto che dalle risultanze probatorie è emerso con chiarezza che il materiale trasportato e rinvenuto all'interno del veicolo nella disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse provento di delitto e che il prevenuto fosse pienamente consapevole della natura illecita del relativo possesso (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente contenimento della pena inflitta, non è consentito in sede di legittimità ed è altresì manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, invero, i giudici di appello hanno sottolineato come il ricorrente risulti pluripregiudicato e abbia tenuto un comportamento, extra ed endoprocessuale, del tutto privo di positive caratterizzazioni (si veda ancora pagina 3); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; che, in particolare, la Corte di merito ha ritenuto che dalle risultanze probatorie è emerso con chiarezza che il materiale trasportato e rinvenuto all'interno del veicolo nella disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse provento di delitto e che il prevenuto fosse pienamente consapevole della natura illecita del relativo possesso (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente contenimento della pena inflitta, non è consentito in sede di legittimità ed è altresì manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, invero, i giudici di appello hanno sottolineato come il ricorrente risulti pluripregiudicato e abbia tenuto un comportamento, extra ed endoprocessuale, del tutto privo di positive caratterizzazioni (si veda ancora pagina 3); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24437/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris