CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 13772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28739-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, 2022 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 612 BECCARIA 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 7635/2015 della CORTE D'APPELLO dì NAPOLI, depositata il 25/11/2015 R.G.N. 9181/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di ,,,,A-/-n consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 25.11.2015, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, siccome tardiva, l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di contributi previdenziali omessi in danno di taluni lavoratori; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che gravasse su di lui l'onere di provare la tempestività della propria opposizione, nonostante che, nel caso di specie, egli avesse lamentato che la cartella esattoriale, erroneamente emessa nei suoi confronti presso la sede della s.c. a r.l. "[OSCURATO:PERSONA]" con sede in Avellino, alla via Casale n. 49, già posta in liquidazione in data 19.12.1998, gli era stata notificata erroneamente e in data imprecisata e successivamente da lui ritirata presso la Casa comunale di Baselice in data 5.12.2000, ossia appena cinque giorni prima della proposizione dell'opposizione; che, con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente ha reiterato le censure rivolte nel merito all'iscrizione a ruolo, siccome non esaminate nei precedenti gradi di giudizio; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici territoriali hanno dato atto che l'odierno ricorrente, "invitato dal Tribunale a produrre l'atto notificato, [...] non vi ha provveduto, affermando in sede di gravame di non ritenere di esserne onerato contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure" (così pag. 3 della sentenza impugnata); che questa Corte, come correttamente ricordato nella sentenza impugnata, ha ormai consolidato il principio secondo cui, in caso di opposizione a cartella esattoriale per il mancato pagamento di contributi previdenziali, è onere della parte opponente dimostrare la tempestività della propria opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 (così da ult. Cass. n. 21153 del 2019); che, sebbene sia indubitabile che l'insorgere di tale onere presuppone che l'atto contro cui l'opposizione sia stata rivolta sia stato validamente notificato in data certa, dovendosi escludere, diversamente, che possa essere identificato il dies a quo per il decorso del termine perentorio di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46/1999 (così Cass. n. 19366 del 2013), non è meno vero che, coerentemente con il principio del raggiungimento dello scopo, qualora la parte abbia comunque dimostrato di conoscere l'atto impositivo e intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, torna a gravare su di essa l'onere di dimostrare la data di ricezione dell'atto e la tempestività della propria pretesa (Cass. n. 23213 del 2014), in considerazione del fatto che anche la cartella di pagamento, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, è assoggettata alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 2016 e succ. conf.); che a tale onere, nel caso di specie, è pacifico che l'odierno ricorrente non abbia assolto, erroneamente ritenendo di non esservi tenuto; che, pertanto, assorbiti il secondo e il terzo motivo, il ricorso va senz'altro rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l'INPS svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]:,:A min71,\Rt0 [OSCURATO:PERSONA] C.;acoia 11 Fur.zionrsi, Depositato ir