CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 19847/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l ’ ordinanza del 8 / 01 /20 25 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna non dato avvisoalle parti; uditala relazione s volta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricor so è proposto avver so l ’ ordinanza del Giudice per l e indagini preliminari del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice dell’esecuzione, che ha dichiaratoinammissibile la richiesta di rideterminazione della pena di cui alla sentenza n. 6878 del 2019emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione, avendo il ricorrente dedotto che la sua richiesta era stata travisata perché diretta al riconoscimento di continuazione e misure alternative, risulta proposto personalmente dalcondannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevato che, in calce al ricorso, vi è sol tanto la sottoscrizione del condannato e gli atti provengono dall’istituto di pena ove questi è ristretto. Reputatoche, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]