CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15884/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIORGIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/gentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 luglio 2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza del 12 luglio 2023, con la quale era stata accolta la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, nella determinazione della pena finale, il precedente giudice dell'esecuzione, sia nella parte motiva che nel dispositivo, aveva posto in essere un errore materiale nel momento in cui aveva calcolato la somma delle singole pene dei reati posti in continuazione, determinando erroneamente la pena finale in anni tredici, mesi sei ed euro 1.300,00 di multa invece che in quella di anni tredici di reclusione ed euro 1.300,00 di multa. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe operato un mero rinvio per relationem agli aumenti di pena detenuti dal giudice della cognizione senza chiarire il criterio autonomo da adottare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, in tema di correzione degli errori materiali, la modificazione essenziale dell'atto, preclusiva del ricorso a tale procedura, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice (Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il sopra indicato principio di diritto, avendo modificato la quantificazione della pena a seguito di un errore di calcolo posto in essere dal precedente giudicante. Il ricorrente, invece, mira a rivalutare il procedimento argomentativo del provvedimento presupposto, sul quale era stata operata la procedura di correzione, senza proporre censure inerenti al provvedimento di correzione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am