CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26443/2017 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.3488/2016 depositata il 10/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con avviso di accertamento n. RJCOT100530 per l'anno 2004,l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Enna, recependo e facendo proprie lerisultanze del p.v.c. redatto in data 30.3.2007 da funzionari del medesimoUfficio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta baseazionaria con cinque soci legati da vincoli di parentela, esercente l'attivitàdi impresa edile, accertava nei confronti di quest'ultima un redditod'impresa di euro 1.832.296,00, che, tenuto conto dell'utile di eserciziodichiarato pari ad euro 38.194,00, dava luogo ad un utile di esercizio nonNumero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026contabilizzato e non dichiarato di euro 1.798.833,00; l'Ufficiodeterminava, altresì, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 un volumed'affari di euro 2.376.684,00, con recupero di Ires per euro 581.011,00;Irap per euro 69.667,00, Iva per euro 25.838,00, oltre sanzioni per euro843.278,00 ed interessi per euro 47.283,52.2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso avverso taleavviso di accertamento, che veniva parzialmente accolto dalla CTP di Ennacon sentenza n. 169/3/2012.3. Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello che venivarespinto dalla CTR di Palermo con sentenza n. 3126/21116, depositata il12/09/2016, avverso la quale l'Agenzia delle Entrate ha propostotempestivo ricorso per cassazione.4. Con successivo avviso di accertamento n. RJCOT100635,notificato il 28.12.2017, l'Agenzia delle Entrate, presumendo l'avvenutadistribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati in capoalla società [OSCURATO:SOCIETA]., accertava nei confronti di GiuseppeDi Venti, socio con una quota del 20%, un reddito di capitale nondichiarato di euro 359.767,00, pari al 20% del reddito non dichiarato dieuro 1.798.833,00 accertato a carico della predetta società,determinando, di conseguenza, con le conseguenti riprese, sanzioni edinteressi.5. Avverso tale ultimo avviso di accertamento n. RJCOT100635Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Enna, deducendoche l'Ufficio non aveva provato la reale percezione, da parte dei soci, deidividendi distribuiti dalla società e, in subordine, eccependo la violazionedel primo comma dell'art. 47 Tuir, in base al quale gli utili distribuiti dellasocietà concorrono alla formazione del reddito imponibile del sociolimitatamente al 40% del loro ammontare, mentre l'Ufficio aveva ritenutodi poterli interamente assoggettare a tassazione.Numero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/20265.1. La CTP, con sentenza n. 305/3/2012, depositata il 25.6.2012,dopo aver ricordato che «i rispettivi ricorsi della società Residence S. Annasono stati accolti in parte da questa Commissione e le riprese fiscali perdifferenze di ricavi, di rimanenze ed altro non sono state confermate, diconseguenza il risultato finale è stato annullato [...]» accoglievaparzialmente il ricorso e, per l'effetto, annullava «le riprese fiscaliimputate pro quota al ricorrente per la società [OSCURATO:SOCIETA]; rigettanel resto e manda all'Agenzia delle Entrate la riliquidazione applicando lesanzioni al minimo».6. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente,lamentando l’illegittimità ed erroneità del dispositivo per contraddizionecon la motivazione della sentenza e l’illegittima presunzione didistribuzione ai soci di utili presunti accertati in capo alla società aresponsabilità limitata, con conseguente doppia tassazione dello stessoutile, prima in capo alla società e poi pro quota in capo ai soci.7. Appellava anche l’Agenzia delle entrate, e la Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, riuniti i duegravami, rigettava l'appello proposto dal contribuente ed accoglieva inparte l'appello dell'Ufficio, che, per il resto rigettava, in particolare: i)annullando la ripresa discendente dalla valutazione delle rimanenze finalinel bilancio della società; ii) ritenendo giustificata la deduzione di interessipassivi in relazione ad un rapporto con [OSCURATO:PERSONA], legittimata dauna lettera della suddetta banca datata 11 novembre 2004, ed osservandoi giudici dell’appello che nulla vieta alla parte di allegare in sedecontenziosa purché nei termini perentori assegnati dall'ordinamento,documentazione rilevante ai fini probatori.8. Avverso la predetta sentenza ricorre, con quattro motivi, l’Agenziadelle entrate.Numero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026Resiste, con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi,il contribuente, che ha depositato memoria illustrativa ex artt. 380-bis.1c.p.с.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entratededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la«Violazione e/o falsa applicazione dell' art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 1d.lgs. 546/1992», lamentando che la CTR non abbia sospeso il giudizio exart. 295 c.p.c. in attesa della definizione, con sentenza passata ingiudicato, della causa riguardante la società partecipata, avente rilievopregiudiziale rispetto a quella promossa dal socio, pendente in cassazioneal n. RG 23298/2017.1.1. Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse,in quanto il ricorso pendente in relazione alla società Residence S. AnnaS.r.l., per quanto qui rileva, risulta essere stato definito con l’ordinanza n.10905/2025, con cui questa Corte di cassazione ha dichiaratoinammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate avente ad oggetto imedesimi rilievi qui ancora in contestazione.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 112 c.p.c.2.1. Lamenta l’Amministrazione che la CTR sarebbe incorsa nellaviolazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell'extrapetizione,introducendo nel processo causae petendi e temi di indagine non rilevabilid'ufficio, del tutto nuovi e completamente diversi da quelli posti asostegno del ricorso introduttivo, nella parte in cui, nel confermare ladecisione della CTP, si è pronunciata: i) sulla fondatezza del rilievo fiscale,elevato nei riguardi della società, concernente la rideterminazione del«valore delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione» per euro1.240.903,68; ii) sulla rilevanza, ai fini tributari, del «prospetto contabileNumero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026recante un diverso valore delle rimanenze finali», reperito nel corso dellaverifica a carico della società partecipata; iii) sulla fondatezza del rilievoconcernente «la quota di interessi passivi portata in deduzione», nonché,infine, iv) sulla rilevanza, ai fini tributari, della «lettera della BancaSicilcassa dell’11 novembre 2004».3. Con il terzo strumento di impugnazione l’Amministrazione deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2709, 2727, 2729 c.c., e degli artt. 39 d.P.R.600/1973, art. 54 e 55 d.P.R. 633/1972, lamentando che i giudici diappello non abbiano correttamente valorizzato la “contabilità in nero”rinvenuta nel corso della verifica fiscale, costituita da appunti personali edocumenti extracontabili riferibili all'impresa, nella specie prospetti dicalcolo delle rimanenze finali che legittimavano il ricorso alla ricostruzioneinduttiva ex art. 39 d.P.R. n. 660/1973.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, c.p.с., la violazione e/o falsa applicazione di legge dell’art.33, comma 1, n. d.P.R. n.600/1973 e dell’art. 52 d.P.R. n. 633/1972.Deduce la ricorrente che, nel respingere il quarto motivo dell'appelloerariale, la CTR ha fondato la propria decisione sulla lettera della BancaSicilcassa dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], mai prodotta in sede di verifica e depositatasolo in sede contenziosa, di cui, pertanto, i secondi giudici non avrebberopotuto tenere conto secondo i dettami della giurisprudenza di legittimità.5. I motivi secondo, terzo e quarto sono infondati.5.1. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validitàdell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di societàdi capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presuppostoindefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci deglieventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza chel'annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per viziNumero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolosocio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari, mentre non hacarattere pregiudicante l'annullamento per vizi del procedimento, che dàluogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronunciache revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale (Cass. Sez. 5,04/02/2025, n. 2743, Rv. 674073 - 01)5.2. Orbene, tanto premesso si rileva che, con la già menzionataordinanza n. 10905/2025, questa Corte di cassazione ha dichiaratoinammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza diappello che ha annullato – in parte qua ed in relazione ai rilievi qui incontestazione - l’avviso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per ilmedesimo anno di imposta, dal quale deriva la pretesa nei confronti delsocio in ragione della ristretta base partecipativa di suddetta società.5.3. E, segnatamente, dalla lettura della richiamata decisione diquesta Corte l’Agenzia lamentava: che la CTR avrebbe omesso dicomparare il maggior valore accertato delle rimanenze con quello indicatoin un prospetto sottoscritto dallo stesso contribuente; che la CTR avesseerroneamente annulla la ripresa a tassazione sulla base della lettera dellaBanca “Sicilcassa” dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui i giudici di appello nonavrebbero potuto tenere conto.5.4. In nuce, l'annullamento in parte qua dell’avviso societario consentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesatributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimitàdell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, in relazione allapercezione dei presunti maggiori utili societari.6. Il ricorso principale deve, dunque, essere rigettato.7. Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la contraddittorietàdella motivazione della sentenza di appello, e segnatamente il presuntocontrasto tra la statuizione contenuta al punto 1.1. ove si afferma che «laNumero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026sentenza di prime cure è immune da censure», ed il dispositivo di rigettodell’appello del contribuente. L’avvenuta statuizione che la sentenza diprime cure è immune da censure, deduce il ricorrente, confermerebbe lastatuizione di accoglimento delle ragioni del contribuente già statuita nelgiudizio di primo grado, rendendo sostanzialmente fondato l’appelloproposto dal socio [OSCURATO:PERSONA] sulla base del motivo 1.1), eassorbendo ogni altra questione di merito.7.1. Il motivo, di oscura formulazione, è inammissibile, in quanto –estrapolando ad arte l’inciso richiamato - il contribuente non si è volutoconfrontare con la ratio manifestata dalla sentenza, ove, nel decidere inmerito ad una specifica censura dell’appellante (contraddizione tramotivazione e dispositivo di primo grado) la CTR ha affermato che «Sulpunto, va rilevato che la sentenza di primo grado è immune da censure eche «il motivo è infondato e viene rigettato», rigetto ribadito neldispositivo, ove si dà inoltre atto dell’accoglimento, in parte qua,dell’appello erariale.7.2. Tanto osservato, si rammenta che la violazione denunciata siconfigura quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che allapremessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento delprocesso segue l'enunciazione della decisione senza alcunaargomentazione - ovvero ... essa formalmente esista come parte deldocumento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerlacome giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata»Numero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass.01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).7.3. Patologie che, a tutta evidenza, non sono ravvisabili nellasentenza impugnata.8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentandol’illegittimità della compensazione delle spese di lite, in quanto fondatasulla «reciproca soccombenza».8.1. Il motivo è infondato, come è agevole ricavare dalla pianalettura della disposizione invocata di cui all’art. 92, primo comma c.p.с.,ove si statuisce che «Se vi è soccombenza reciproca [enfasi aggiunta]ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamentodella giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puòcompensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».9. Il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato.10. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devonoessere rigettati. Le spese vanno opportunamente compensate, in ragionedella soccombenza reciproca.Rilevato che risulta soccombente, in relazione al ricorso principale,l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributounificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato, non si applica il disposto del d.P.R. n. 30 maggio n.115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).Numero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta da: Oggetto:IMPOSTERoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteDIRETTE_ACCERTAMENTMaria [OSCURATO:PERSONA] OUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGian [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26443/2017 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.3488/2016 depositata il 10/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con avviso di accertamento n. RJCOT100530 per l'anno 2004,l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Enna, recependo e facendo proprie lerisultanze del p.v.c. redatto in data 30.3.2007 da funzionari del medesimoUfficio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta baseazionaria con cinque soci legati da vincoli di parentela, esercente l'attivitàdi impresa edile, accertava nei confronti di quest'ultima un redditod'impresa di euro 1.832.296,00, che, tenuto conto dell'utile di eserciziodichiarato pari ad euro 38.194,00, dava luogo ad un utile di esercizio nonNumero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026contabilizzato e non dichiarato di euro 1.798.833,00; l'Ufficiodeterminava, altresì, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 un volumed'affari di euro 2.376.684,00, con recupero di Ires per euro 581.011,00;Irap per euro 69.667,00, Iva per euro 25.838,00, oltre sanzioni per euro843.278,00 ed interessi per euro 47.283,52.2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso avverso taleavviso di accertamento, che veniva parzialmente accolto dalla CTP di Ennacon sentenza n. 169/3/2012.3. Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello che venivarespinto dalla CTR di Palermo con sentenza n. 3126/21116, depositata il12/09/2016, avverso la quale l'Agenzia delle Entrate ha propostotempestivo ricorso per cassazione.4. Con successivo avviso di accertamento n. RJCOT100635,notificato il 28.12.2017, l'Agenzia delle Entrate, presumendo l'avvenutadistribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati in capoalla società [OSCURATO:SOCIETA]., accertava nei confronti di GiuseppeDi Venti, socio con una quota del 20%, un reddito di capitale nondichiarato di euro 359.767,00, pari al 20% del reddito non dichiarato dieuro 1.798.833,00 accertato a carico della predetta società,determinando, di conseguenza, con le conseguenti riprese, sanzioni edinteressi.5. Avverso tale ultimo avviso di accertamento n. RJCOT100635Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Enna, deducendoche l'Ufficio non aveva provato la reale percezione, da parte dei soci, deidividendi distribuiti dalla società e, in subordine, eccependo la violazionedel primo comma dell'art. 47 Tuir, in base al quale gli utili distribuiti dellasocietà concorrono alla formazione del reddito imponibile del sociolimitatamente al 40% del loro ammontare, mentre l'Ufficio aveva ritenutodi poterli interamente assoggettare a tassazione.Numero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/20265.1. La CTP, con sentenza n. 305/3/2012, depositata il 25.6.2012,dopo aver ricordato che «i rispettivi ricorsi della società Residence S. Annasono stati accolti in parte da questa Commissione e le riprese fiscali perdifferenze di ricavi, di rimanenze ed altro non sono state confermate, diconseguenza il risultato finale è stato annullato [...]» accoglievaparzialmente il ricorso e, per l'effetto, annullava «le riprese fiscaliimputate pro quota al ricorrente per la società [OSCURATO:SOCIETA]; rigettanel resto e manda all'Agenzia delle Entrate la riliquidazione applicando lesanzioni al minimo».6. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente,lamentando l’illegittimità ed erroneità del dispositivo per contraddizionecon la motivazione della sentenza e l’illegittima presunzione didistribuzione ai soci di utili presunti accertati in capo alla società aresponsabilità limitata, con conseguente doppia tassazione dello stessoutile, prima in capo alla società e poi pro quota in capo ai soci.7. Appellava anche l’Agenzia delle entrate, e la Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, riuniti i duegravami, rigettava l'appello proposto dal contribuente ed accoglieva inparte l'appello dell'Ufficio, che, per il resto rigettava, in particolare: i)annullando la ripresa discendente dalla valutazione delle rimanenze finalinel bilancio della società; ii) ritenendo giustificata la deduzione di interessipassivi in relazione ad un rapporto con [OSCURATO:PERSONA], legittimata dauna lettera della suddetta banca datata 11 novembre 2004, ed osservandoi giudici dell’appello che nulla vieta alla parte di allegare in sedecontenziosa purché nei termini perentori assegnati dall'ordinamento,documentazione rilevante ai fini probatori.8. Avverso la predetta sentenza ricorre, con quattro motivi, l’Agenziadelle entrate.Numero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026Resiste, con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi,il contribuente, che ha depositato memoria illustrativa ex artt. 380-bis.1c.p.с.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entratededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la«Violazione e/o falsa applicazione dell' art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 1d.lgs. 546/1992», lamentando che la CTR non abbia sospeso il giudizio exart. 295 c.p.c. in attesa della definizione, con sentenza passata ingiudicato, della causa riguardante la società partecipata, avente rilievopregiudiziale rispetto a quella promossa dal socio, pendente in cassazioneal n. RG 23298/2017.1.1. Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse,in quanto il ricorso pendente in relazione alla società Residence S. AnnaS.r.l., per quanto qui rileva, risulta essere stato definito con l’ordinanza n.10905/2025, con cui questa Corte di cassazione ha dichiaratoinammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate avente ad oggetto imedesimi rilievi qui ancora in contestazione.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 112 c.p.c.2.1. Lamenta l’Amministrazione che la CTR sarebbe incorsa nellaviolazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell'extrapetizione,introducendo nel processo causae petendi e temi di indagine non rilevabilid'ufficio, del tutto nuovi e completamente diversi da quelli posti asostegno del ricorso introduttivo, nella parte in cui, nel confermare ladecisione della CTP, si è pronunciata: i) sulla fondatezza del rilievo fiscale,elevato nei riguardi della società, concernente la rideterminazione del«valore delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione» per euro1.240.903,68; ii) sulla rilevanza, ai fini tributari, del «prospetto contabileNumero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026recante un diverso valore delle rimanenze finali», reperito nel corso dellaverifica a carico della società partecipata; iii) sulla fondatezza del rilievoconcernente «la quota di interessi passivi portata in deduzione», nonché,infine, iv) sulla rilevanza, ai fini tributari, della «lettera della BancaSicilcassa dell’11 novembre 2004».3. Con il terzo strumento di impugnazione l’Amministrazione deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2709, 2727, 2729 c.c., e degli artt. 39 d.P.R.600/1973, art. 54 e 55 d.P.R. 633/1972, lamentando che i giudici diappello non abbiano correttamente valorizzato la “contabilità in nero”rinvenuta nel corso della verifica fiscale, costituita da appunti personali edocumenti extracontabili riferibili all'impresa, nella specie prospetti dicalcolo delle rimanenze finali che legittimavano il ricorso alla ricostruzioneinduttiva ex art. 39 d.P.R. n. 660/1973.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, c.p.с., la violazione e/o falsa applicazione di legge dell’art.33, comma 1, n. d.P.R. n.600/1973 e dell’art. 52 d.P.R. n. 633/1972.Deduce la ricorrente che, nel respingere il quarto motivo dell'appelloerariale, la CTR ha fondato la propria decisione sulla lettera della BancaSicilcassa dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], mai prodotta in sede di verifica e depositatasolo in sede contenziosa, di cui, pertanto, i secondi giudici non avrebberopotuto tenere conto secondo i dettami della giurisprudenza di legittimità.5. I motivi secondo, terzo e quarto sono infondati.5.1. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validitàdell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di societàdi capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presuppostoindefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci deglieventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza chel'annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per viziNumero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolosocio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari, mentre non hacarattere pregiudicante l'annullamento per vizi del procedimento, che dàluogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronunciache revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale (Cass. Sez. 5,04/02/2025, n. 2743, Rv. 674073 - 01)5.2. Orbene, tanto premesso si rileva che, con la già menzionataordinanza n. 10905/2025, questa Corte di cassazione ha dichiaratoinammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza diappello che ha annullato – in parte qua ed in relazione ai rilievi qui incontestazione - l’avviso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per ilmedesimo anno di imposta, dal quale deriva la pretesa nei confronti delsocio in ragione della ristretta base partecipativa di suddetta società.5.3. E, segnatamente, dalla lettura della richiamata decisione diquesta Corte l’Agenzia lamentava: che la CTR avrebbe omesso dicomparare il maggior valore accertato delle rimanenze con quello indicatoin un prospetto sottoscritto dallo stesso contribuente; che la CTR avesseerroneamente annulla la ripresa a tassazione sulla base della lettera dellaBanca “Sicilcassa” dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui i giudici di appello nonavrebbero potuto tenere conto.5.4. In nuce, l'annullamento in parte qua dell’avviso societario consentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesatributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimitàdell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, in relazione allapercezione dei presunti maggiori utili societari.6. Il ricorso principale deve, dunque, essere rigettato.7. Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la contraddittorietàdella motivazione della sentenza di appello, e segnatamente il presuntocontrasto tra la statuizione contenuta al punto 1.1. ove si afferma che «laNumero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026sentenza di prime cure è immune da censure», ed il dispositivo di rigettodell’appello del contribuente. L’avvenuta statuizione che la sentenza diprime cure è immune da censure, deduce il ricorrente, confermerebbe lastatuizione di accoglimento delle ragioni del contribuente già statuita nelgiudizio di primo grado, rendendo sostanzialmente fondato l’appelloproposto dal socio [OSCURATO:PERSONA] sulla base del motivo 1.1), eassorbendo ogni altra questione di merito.7.1. Il motivo, di oscura formulazione, è inammissibile, in quanto –estrapolando ad arte l’inciso richiamato - il contribuente non si è volutoconfrontare con la ratio manifestata dalla sentenza, ove, nel decidere inmerito ad una specifica censura dell’appellante (contraddizione tramotivazione e dispositivo di primo grado) la CTR ha affermato che «Sulpunto, va rilevato che la sentenza di primo grado è immune da censure eche «il motivo è infondato e viene rigettato», rigetto ribadito neldispositivo, ove si dà inoltre atto dell’accoglimento, in parte qua,dell’appello erariale.7.2. Tanto osservato, si rammenta che la violazione denunciata siconfigura quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che allapremessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento delprocesso segue l'enunciazione della decisione senza alcunaargomentazione - ovvero ... essa formalmente esista come parte deldocumento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerlacome giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata»Numero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass.01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).7.3. Patologie che, a tutta evidenza, non sono ravvisabili nellasentenza impugnata.8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentandol’illegittimità della compensazione delle spese di lite, in quanto fondatasulla «reciproca soccombenza».8.1. Il motivo è infondato, come è agevole ricavare dalla pianalettura della disposizione invocata di cui all’art. 92, primo comma c.p.с.,ove si statuisce che «Se vi è soccombenza reciproca [enfasi aggiunta]ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamentodella giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puòcompensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».9. Il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato.10. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devonoessere rigettati. Le spese vanno opportunamente compensate, in ragionedella soccombenza reciproca.Rilevato che risulta soccombente, in relazione al ricorso principale,l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributounificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato, non si applica il disposto del d.P.R. n. 30 maggio n.115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensandointegralmente le spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensandointegralmente le spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 26443/2017Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 7223/2026Data pubblicazione 25/03/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta Crucitti