CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 47521/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con il patrocinio del difensore, contro la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 2.Deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 3.11 ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono generiche e manifestamente infondate. 4.11 diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è logicamente motivato richiamando la reiterazione di condotte illecite, benchè sia contestato un solo episodio, e la qualità dei guadagni (aventi ad oggetto cessioni dì cocaina), modalità ritenute incompatibili con l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto che, giustappunto, comporta una violazione ritenuta particolarmente lieve. 5.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]