CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17678/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suostudio, sito in Ortona (CH) , via Caldora, 2 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, largo di [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 619 /201 9 , depositatail 9 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza non Oggetto: conto corrente bancario - accertamento del saldo definitiva della Corte di appello di Torino, depositata il 9 aprile 2019 , che, in parziale accoglimento del suo appello, ha accertato il suo diritto alla rideterminazione del saldo di conto corrente nel senso della rettifica degli addebiti relativi agli interessi passivi , in quanto oggetto di capitalizzazione periodica in violazione del divieto di anatocismo, e , conseguentemente, all e commission i di massimo scoperto, da applicare in base agli interessi rettificati, escludendo dalla disposta rettificai soli addebiti aventi natura solutoria per i quali era maturata la prescrizione decennale; - la Corte di appello, dopo aver riferito che il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibili le domand e di accertamento del saldo del conto corrente e di ripetizione di indebito avanzate dall’attore, aveva confermato la valutazione di inammissibilità della domanda di ripetizione in ragione della perdurante vigenza del contratto di conto corrente, mentre aveva accolto il motivo di gravame relativo alla domanda di accertamento del saldo del conto corrente nel senso indicato in precedenza, rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione del relativo importo; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i l ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 11 Cost., 100, 101, 112 e 116 cod. proc. civ. e 1193, 1194, 1842, 1843, 1852, 2033 e 2697 cod. civ., nonché il vizio di motivazione, per aver la sentenza impugnat a ritenuto che la vigenza tra le parti del contratto di conto corrente fosse ostativadella possibilità di chiedere la ripetizione delle somme indebitamente annotate su tale conto; - evidenzia, in pr oposito, che si era in presenza di un contratto non assistito da apertura di credito, per cui i versamenti eseguiti dal correntista dovevano considerarsipagamenti ripetibili; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello , pur dando espressamente atto del fatto che il conto corrente in oggetto non era assistito da un’apertura di credito, ha giudicato inammissibile la «domanda di ripetizione» avanzata dal correntista in ragione della inconfigurabilità di una pretesa restitutoria prima della chiusura del conto corrente e ha, invece, accolto la «domanda di rideterminazione» del saldo del conto corrente fondata su indebite annotazioni in quanto esecutive di clausole contrattuali nulle; -la doglianza coglie nel segno nella parte in cui censura la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme indebitamente annotate sul conto corrente, atteso che è consolidato principio di questa Corte quello per cui, in pendenza del rapporto di conto corrente,l’illegittimo addebito di interessi o di altre voci a carico del correntista si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 cod.civ. qualora a ciò consegua uno spostamento patrimoniale in favore della banca, configurabile nel caso di una rimessa affluita su un conto corrente non assistito da un'apertura di credito o destinata a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cfr. Cass.,Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418); -tuttavia, ciò non conduce all’accoglimento del motivo poiché la Corte di appello, affrontando (e accogliendo in parte qua ) la domanda di «rideterminazione del saldo» ha, nella sostanza , esaminato la domanda restitutoria avanzata dal correntista, disponendo, mediante la rettifica delle annotazioni erronee, la restituzione d elle somm e indebitamente pagate dal correntista; - infatti, poiché in presenza di un conto corrente non assistito da apertura di credito gli importi annotati a debito del correntista costituiscono versamenti solutori e, dunque, pagamenti , la domanda con cui il correntista chiede al giudice di accertare il saldo di tale conto corrente si risolve in un ’azione di ripetizione delle somme indebitamente pagate; -da ciò consegue che l’accoglimento della domanda di accertamento o di rideterminazione del saldo del conto corrente non assistito da un’apertura di credito, che sia fondato sul la presenza di erronee annotazioni a debito del correntista, non è altro che l’accoglimento di una domanda di ripetizione delle somme oggettodi tali annotazioni, in quanto queste ultime sono espressione di indebiti pagamenti effettuati dal correntista; - deve, quindi , concludersi che la statuizione del giudice di appello censurata con il motivo in esame non assume una portata pregiudizievole rispetto alla domanda restitutoria proposta dal correntista, atteso che tale domanda risulta essere stata compiutamente esaminata e accolta nel prosieguo della decisione impugnata; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1283, 1284, 1325, 1346, 1418 e 1419cod. civ. e 117 - 120 t.u.b. , nonché il vizio di motivazione, per aver il giudice di merito ritenuto inammissibili, in quanto tardivamente proposte nel corso del giudizio di primo grado, le domande con cui era stata chiesta la condanna della banca alla restituzione delle somme addebitate a titolo di interessi passivi ultralegali, antergazione e postergazione delle valute e spese non pattuite; -rileva, sul punto, che tali domande postulano l’accertamento di nullità contrattuali rilevabili d’ufficio; -evidenzia, inoltre, la contraddittorietà della decisione impugnata nella parte in cui hadichiarato inammissibili, perché tardive, le domande in questione e ammissibile, invece, l’eccezione di prescrizione della banca, parimenti tardiva in quanto «spiegata dalla banca oltre i termini ex art. 166-167 c.p.c.»;-il motivo, quanto al primo aspetto, in fondato; - la Corte di appello ha dichiarato inammissibili, perché tardivamente proposte in primo grado, le domande di pagamento o accreditamento delle somme addebitate a titolo di interessi passivi ultralegali, antergazione/postergazione di valutee spese non pattuite ; -ciò posto, se è vero, come sostenuto dal ricorrente, che il rilievo ex officio di una nullitànegoziale è sempre obbligatori o purché la pretesa azionata non venga rigettata in base aduna individuata «ragione più liquida» e salvo il formarsi di un giudicato interno sul punto, non operando i termini che regolano l’attività assertiva (cfr. Cass.,Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn.26242 e 26243), è purtuttavia necessario che tale rilievo sia funzionale all’accertamento degli effetti negoziali in contestazione e, dunque, alla decisione sull’azione proposta; - da ciò discende che poiché la domanda di ripetizione di indebito in esame riguarda soltanto le somme addebitate per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi , esula dalla stessa l’accertamento della validità di clausole contrattuali di contenuto diverso, poiché astrattamente inidonee a generare effetti rilevanti ai fini del giudizio e, dunque, estranee al thema decidendum , essendo serventia pretese restitutori e non azionat e ; - inammissibile è, poi, la censura in ordine a l secondo aspett o per difetto del requisito di autosufficienza, mancando l’indicazione dli elementi idonei ad apprezzare la tempestività o meno dell’eccezione sollevata dalla banca e, dunque, la fondatezza dell’assunto del ricorrente; - con l’ulti mo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2938, 2942 e 2697 cod. civ. e 112, 115, 116, 166 e 167 cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione, per aver la sentenza impugnata ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sull’assunto della natura solutoria delle rimesse, senza considerare che il contratto di conto corrente eraaffidato (come rilevato nella consulenza tecnica d’ufficio)e, comunque, che la notifica dell’atto di citazione era idonea a interrompere il termine prescrizionale; -il motivo è inammissibile; - quanto al profilo attinente alla natura delle rimesse, la doglianza muove dal presupposto fattuale dell’affidamento del conto corrente in oggetto che è espressamente smentito dalla Corte di appello; -come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi pote ri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -il mancato rispetto dell’accertamento del giudice di merito sul punto osta, dunque, alla possibilità di esaminare tale profilo di doglianza; -in ordine, poi, alla mancata considerazione dell’effetto interruttivo del termine prescrizionale conseguente alla notifica dell’atto di citazione, la censura non aggredisce specificamente la ratio decidendi, atteso che la Corte di appello, dopo aver accertato la natura solutoria dei versamenti effettuati, ha ritenuto prescritte solo le rimesse effettuate in epoca antecedente al decennio anteriore alla notifica dell’atto di citazione, così attribuendo rilevanza all’invocato effetto interruttivo dellaprescrizione proprio di tale atto ; - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust. , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif