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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08373/2026

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vvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore,rappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. della Calabria-Sez.dist. di ReggioCalabria n. 1866/2018 depositata il 02/07/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1057/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 8373/2026Data pubblicazione 03/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore,rappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. della Calabria-Sez.dist. di ReggioCalabria n. 1866/2018 depositata il 02/07/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1057/2019Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 8373/2026Data pubblicazione 03/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08373/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris