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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 50713/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 14 febbraio 2023 la Corte di Appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui in primo grado - il 16 giugno 2022- gli era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 2 anni, con l'obbligo di cauzione e di soggiorno nel Comune di residenza, perché ritenuto portatore di pericolosità generica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e dell'art. 1 lett. b), d.

Igs. 159 del 2011.

Nel valutare i contenuti della impugnazione, la Corte di merito ha pienamente condiviso il giudizio formulato dal Tribunale di primo grado, ed ha, in sintesi, evidenziato che: il Ferrara, per un arco di tempo non ridotto, quantomeno tra il 2017 ed il 2019, ha commesso delitti (usura) che gli hanno garantito «un profitto delittuoso effettivo e non irrilevante, sicchè egli ha effettivamente vissuto abitualmente, almeno in parte, dei proventi di attività delittuose»; il profitto derivante dalle attività delittuose non è irrilevante «rispetto al reddito lecito dichiarato del proposto c:he, negli anni in questione, dal 2015 al 2019, appare assai contenuto»; l'avere acquistato, nel periodo in considerazione, beni immobili, contrariamente a quanto dedotto dal difesa, conforta la tesi della disponibilità in capo al proposto di fonti patrimoniali maggiori di quelle lecite dichiarate al Fisco; l'avere offerto alle persone offese dei delitti di usura il risarcimento dei danni non incide sul quadro indiziario ma potrebbe rilevare in punto di attualità della pericolosità; su quest'ultimo aspetto, il Ferrara «è dal 2010 abitualmente dedito a sostentarsi almeno in parte mediante proventi delittuosi, e che dal 2017 al 2019 dette attività si sono concretate nella lucrosissima attività di usura»; il periodo di durata della misura è congruo.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, il quale si affida a un unico motivo, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., 1, 4 e 6 comma 2 ter, d.

Igs. 159 del 2011.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che la motivazione d& provvedimento impugnato si mostra del tutto carente - ridondando in tal modo nel vizio di legge - in merito alla sussistenza dei requisiti di concretezza e attualità della pericolosità sociale, per aver la Corte di appello ratificato in toto il provvedimento del giudice di primo grado, omettendo ogni valutazione circa gli elementi addotti dalla Difesa a riprova dell'intervenuta rivisitazione critica delle condotte pregresse e della cessazione di ogni attualità della pericolosità sociale, e precisamente: 1) il periodo di restrizione domiciliare patito in relazione ai fatti di usura (commessi quattro anni prima) e il virtuoso percorso seguito dal prevenuto durante tale periodo; 2) l'ammissione degli M e_ addebiti nell'ambito del procedimento penale scaturito da tali fatti e l'integrale risarcimento dei danni corrisposto alle persone offese, comportamenti positivi che avrebbero dovuto essere valutati dal giudice come indicativi di un sicuro ravvedimento ma che invece sono stati ritenuti mera espressione di strategia processuale; 3) l'ottenimento del beneficio della liberazione anticipata per l'intero periodo di p resoffe rto .

Ciò posto, appare evidente come la Corte di appello abbia fatto ricorso a una non consentita "presunzione di persistente pericolosità", in tal modo discostandosi dal dictum della Corte Costituzionale (sentenza n. 291 del 02/12/2013) circa la necessaria verifica della persistenza della pericolosità al momento dell'applicazione della misura nei confronti di soggetto sottoposto in precedenza a trattamento detentivo, accertamento da compiersi sulla base di elementi sintomatici concreti e specifici, tra cui non possono non assumere rilievo il lungo periodo trascorso dall'ultimo elemento indiziante e la buona condotta tenuta durante la restrizione.

3. Il Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

In recenti arresti questa Corte ha rielaborato, in diritto, il tema del rapporto tra il dovere motivazionale e la indefettibile necessità di un apprezzamento concreto del presupposto della attualità della pericolosità sociale (nelle forme tipizzate dal legislatore) del soggetto proposto per l'applicazione della misura di prevenzione.

La questione proposta risulta pertanto 'esaminabile' - posto che non viene dedotto un vizio argomentativo ma una erronea considerazione del presupposto legale della misura - e conduce all'accoglimento del ricorso.

2. Per quel che qui rileva, l'art. 4 d. lgs. 159 del 2011- nel testo oggi vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 24 gennaio 2019, n. 24 - individua, tra i destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali, tra l'altro, coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 1, lett. b), cit.).

In ordine alla qualificazione di pericolosità generica delineata dall'art. 1 lett. b) d.

Igs. 159 del 2011, con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto detta figura - a differenza di quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione - costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato, il che «permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour") assunti a presupposto della misura»; in questa prospettiva, il giudice delle leggi ha puntualizzato che «le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o guanto meno una componente significativa di tale reddito».

In linea con le indicazioni del giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità si è assestata sul principio di diritto in forza del quale, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d.

Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03; conf.

Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275888).

Quanto specificatamente al requisito dell'attualità, questa Corte ha affermato che in tema di misure di prevenzione, è onere del giudice verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui si ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale dell'interessato nonostante l'apprezzabile periodo di detenzione da questi subito, soprattutto se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo e vi siano ulteriori elementi, successivi alla detenzione, che depongano in senso favorevole al proposto" (Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, Rv. 272723 - 01).

3. La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei principi di diritto indicati.

Premesso che in applicazione dei principi sopra richiamati, i reati di usura commessi dal Ferrara tra il 2017 ed il 2019 sono stati ritenuti idonei a fondare un giudizio di pericolosità del proposto (profilo non attinto da motivo di ricorso), coglie nel segno la censura difensiva attinente alla denunciata carenza motivazionale in punto di attualità della ritenuta pericolosità: nel caso in esame è assente sia l'elaborazione autonoma dei fatti indicativi della pericolosità (la Corte si è limitata ad evocare i delitti di usura commessi dal Ferrara tra il 2017 ed il 2019, senza tuttavia nulla argomentare in merito alle specifiche condotte, anche in termini di numero di persone offese e di entità delle somme mutuate), che l'effettivo apprezzamento degli indicatori logici tesi ad agevolare il giudizio prognostico di pericolosità: difetta in particolare del tutto l'analisi del comportamento tenuto dal proposto durante sia durante la detenzione, che successivamente alla sua scarcerazione, pur a fronte di un serie di elementi che la Difesa aveva, in sede di appello, sottoposto alla valutazione della Corte di merito, quali il periodo di detenzione domiciliare patito ed il percorso seguito dal Ferrara in tale periodo; l'integrale risarcimento dei danni offerto alle persone offese dei delitti di usura; l'ottenimento del beneficio della liberazione anticipata per l'intero periodo di presofferto.

5. Alla sottovalutazione di tali elementi da parte della Corte territoriale consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, ai fini di una rivalutazione complessiva che dovrà tenere conto dei rilievi esposti.

Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli; come chiarito Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a meni:e del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione» (conf.

Sez. 5, n, 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253).

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 14 febbraio 2023 la Corte di Appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui in primo grado - il 16 giugno 2022- gli era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 2 anni, con l'obbligo di cauzione e di soggiorno nel Comune di residenza, perché ritenuto portatore di pericolosità generica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e dell'art. 1 lett. b), d. Igs. 159 del 2011. Nel valutare i contenuti della impugnazione, la Corte di merito ha pienamente condiviso il giudizio formulato dal Tribunale di primo grado, ed ha, in sintesi, evidenziato che: il Ferrara, per un arco di tempo non ridotto, quantomeno tra il 2017 ed il 2019, ha commesso delitti (usura) che gli hanno garantito «un profitto delittuoso effettivo e non irrilevante, sicchè egli ha effettivamente vissuto abitualmente, almeno in parte, dei proventi di attività delittuose»; il profitto derivante dalle attività delittuose non è irrilevante «rispetto al reddito lecito dichiarato del proposto c:he, negli anni in questione, dal 2015 al 2019, appare assai contenuto»; l'avere acquistato, nel periodo in considerazione, beni immobili, contrariamente a quanto dedotto dal difesa, conforta la tesi della disponibilità in capo al proposto di fonti patrimoniali maggiori di quelle lecite dichiarate al Fisco; l'avere offerto alle persone offese dei delitti di usura il risarcimento dei danni non incide sul quadro indiziario ma potrebbe rilevare in punto di attualità della pericolosità; su quest'ultimo aspetto, il Ferrara «è dal 2010 abitualmente dedito a sostentarsi almeno in parte mediante proventi delittuosi, e che dal 2017 al 2019 dette attività si sono concretate nella lucrosissima attività di usura»; il periodo di durata della misura è congruo. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, il quale si affida a un unico motivo, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., 1, 4 e 6 comma 2 ter, d. Igs. 159 del 2011. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la motivazione d& provvedimento impugnato si mostra del tutto carente - ridondando in tal modo nel vizio di legge - in merito alla sussistenza dei requisiti di concretezza e attualità della pericolosità sociale, per aver la Corte di appello ratificato in toto il provvedimento del giudice di primo grado, omettendo ogni valutazione circa gli elementi addotti dalla Difesa a riprova dell'intervenuta rivisitazione critica delle condotte pregresse e della cessazione di ogni attualità della pericolosità sociale, e precisamente: 1) il periodo di restrizione domiciliare patito in relazione ai fatti di usura (commessi quattro anni prima) e il virtuoso percorso seguito dal prevenuto durante tale periodo; 2) l'ammissione degli M e_ addebiti nell'ambito del procedimento penale scaturito da tali fatti e l'integrale risarcimento dei danni corrisposto alle persone offese, comportamenti positivi che avrebbero dovuto essere valutati dal giudice come indicativi di un sicuro ravvedimento ma che invece sono stati ritenuti mera espressione di strategia processuale; 3) l'ottenimento del beneficio della liberazione anticipata per l'intero periodo di p resoffe rto . Ciò posto, appare evidente come la Corte di appello abbia fatto ricorso a una non consentita "presunzione di persistente pericolosità", in tal modo discostandosi dal dictum della Corte Costituzionale (sentenza n. 291 del 02/12/2013) circa la necessaria verifica della persistenza della pericolosità al momento dell'applicazione della misura nei confronti di soggetto sottoposto in precedenza a trattamento detentivo, accertamento da compiersi sulla base di elementi sintomatici concreti e specifici, tra cui non possono non assumere rilievo il lungo periodo trascorso dall'ultimo elemento indiziante e la buona condotta tenuta durante la restrizione. 3. Il Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In recenti arresti questa Corte ha rielaborato, in diritto, il tema del rapporto tra il dovere motivazionale e la indefettibile necessità di un apprezzamento concreto del presupposto della attualità della pericolosità sociale (nelle forme tipizzate dal legislatore) del soggetto proposto per l'applicazione della misura di prevenzione. La questione proposta risulta pertanto 'esaminabile' - posto che non viene dedotto un vizio argomentativo ma una erronea considerazione del presupposto legale della misura - e conduce all'accoglimento del ricorso. 2. Per quel che qui rileva, l'art. 4 d. lgs. 159 del 2011- nel testo oggi vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 24 gennaio 2019, n. 24 - individua, tra i destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali, tra l'altro, coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 1, lett. b), cit.). In ordine alla qualificazione di pericolosità generica delineata dall'art. 1 lett. b) d. Igs. 159 del 2011, con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto detta figura - a differenza di quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione - costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato, il che «permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour") assunti a presupposto della misura»; in questa prospettiva, il giudice delle leggi ha puntualizzato che «le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o guanto meno una componente significativa di tale reddito». In linea con le indicazioni del giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità si è assestata sul principio di diritto in forza del quale, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03; conf. Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275888). Quanto specificatamente al requisito dell'attualità, questa Corte ha affermato che in tema di misure di prevenzione, è onere del giudice verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui si ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale dell'interessato nonostante l'apprezzabile periodo di detenzione da questi subito, soprattutto se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo e vi siano ulteriori elementi, successivi alla detenzione, che depongano in senso favorevole al proposto" (Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, Rv. 272723 - 01). 3. La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei principi di diritto indicati. Premesso che in applicazione dei principi sopra richiamati, i reati di usura commessi dal Ferrara tra il 2017 ed il 2019 sono stati ritenuti idonei a fondare un giudizio di pericolosità del proposto (profilo non attinto da motivo di ricorso), coglie nel segno la censura difensiva attinente alla denunciata carenza motivazionale in punto di attualità della ritenuta pericolosità: nel caso in esame è assente sia l'elaborazione autonoma dei fatti indicativi della pericolosità (la Corte si è limitata ad evocare i delitti di usura commessi dal Ferrara tra il 2017 ed il 2019, senza tuttavia nulla argomentare in merito alle specifiche condotte, anche in termini di numero di persone offese e di entità delle somme mutuate), che l'effettivo apprezzamento degli indicatori logici tesi ad agevolare il giudizio prognostico di pericolosità: difetta in particolare del tutto l'analisi del comportamento tenuto dal proposto durante sia durante la detenzione, che successivamente alla sua scarcerazione, pur a fronte di un serie di elementi che la Difesa aveva, in sede di appello, sottoposto alla valutazione della Corte di merito, quali il periodo di detenzione domiciliare patito ed il percorso seguito dal Ferrara in tale periodo; l'integrale risarcimento dei danni offerto alle persone offese dei delitti di usura; l'ottenimento del beneficio della liberazione anticipata per l'intero periodo di presofferto. 5. Alla sottovalutazione di tali elementi da parte della Corte territoriale consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, ai fini di una rivalutazione complessiva che dovrà tenere conto dei rilievi esposti. Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli; come chiarito Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a meni:e del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione» (conf. Sez. 5, n, 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253). P
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