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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 15605/2023

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/2021), richiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), ha, come detto, ritenuto che nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; a tali arresti, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro- unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone;

3. venendo infine al secondo motivo , anch’esso non può trovare accoglimento; la Corte territoriale ha spiegato come il ricorso di primo grado non facesse riferimento alle conseguenze retributive riconnesse all’anzianità di servizio ad alla parificazione, sotto questo profilo, in ragione dell’art. 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], tra il personale precario e quello di ruolo; il motivo fa riferimento ad un passaggio del ricorso di primo grado in cui si chiedeva la corresponsione delle «retribuzioni e delle indennità tutte non godute a causa ed in conseguenza dei continui contratti di lavoro a tempo determinato»; tale passaggio è insufficiente a sorreggere la critica di cui al motivo in esame, perché la fattispecie della ricostruzione retributiva in ragione dell’anzianità e della equiparazione tra lavoratori precari e di ruolo è in sé specifica e necessita quanto meno del richiamo appunto all’anzianità, oltre che al diverso trattamento delpersonale di ruolo, quale da valorizzarsi per i fini di cui alla citata norma dell’[OSCURATO:PERSONA]; né la pretesa poteva essere introdotta senza precisazione dei suoi ben individuati presupposti e quel passaggio, inserito in un ragionamento sul risarcimento del danno riconnesso al reiterarsi di rapporti a termine e senza che in altro modo nel ricorso fosse nettamente evidenziata la questione sull’anzianità di servizio, è privo della capacità di connotare la richiesta nel senso poi esplicitato in appello; del tutto fuorviante è infine il richiamo all’art. 1367 c.c., in quanto in ambito processuale l’assenza del grado di specificità richiesto non consente, anche per evidenti ragioni di tutela del contraddittorio, il recupero ex post di effetti ad una domanda n on correttamente formulata;

4. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2021), richiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), ha, come detto, ritenuto che nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; a tali arresti, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro- unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone; 3. venendo infine al secondo motivo , anch’esso non può trovare accoglimento; la Corte territoriale ha spiegato come il ricorso di primo grado non facesse riferimento alle conseguenze retributive riconnesse all’anzianità di servizio ad alla parificazione, sotto questo profilo, in ragione dell’art. 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], tra il personale precario e quello di ruolo; il motivo fa riferimento ad un passaggio del ricorso di primo grado in cui si chiedeva la corresponsione delle «retribuzioni e delle indennità tutte non godute a causa ed in conseguenza dei continui contratti di lavoro a tempo determinato»; tale passaggio è insufficiente a sorreggere la critica di cui al motivo in esame, perché la fattispecie della ricostruzione retributiva in ragione dell’anzianità e della equiparazione tra lavoratori precari e di ruolo è in sé specifica e necessita quanto meno del richiamo appunto all’anzianità, oltre che al diverso trattamento delpersonale di ruolo, quale da valorizzarsi per i fini di cui alla citata norma dell’[OSCURATO:PERSONA]; né la pretesa poteva essere introdotta senza precisazione dei suoi ben individuati presupposti e quel passaggio, inserito in un ragionamento sul risarcimento del danno riconnesso al reiterarsi di rapporti a termine e senza che in altro modo nel ricorso fosse nettamente evidenziata la questione sull’anzianità di servizio, è privo della capacità di connotare la richiesta nel senso poi esplicitato in appello; del tutto fuorviante è infine il richiamo all’art. 1367 c.c., in quanto in ambito processuale l’assenza del grado di specificità richiesto non consente, anche per evidenti ragioni di tutela del contraddittorio, il recupero ex post di effetti ad una domanda n on correttamente formulata; 4. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, d