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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18960/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 marzo 1957

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 febbraio 1961 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso del Pumo e per la inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dato conferma alla sentenza del Tribunale di Trapani con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati il primo ad anni due e giorni quindici di reclusione e il secondo ad anni tre e mesi sei di reclusione perchè ritenuti responsabili dei reati di peculato loro ascritti in concorso, uniti dal vicolo della continuazione.

2. In particolare, secondo la ricostruzione in fatto asseverata dalla Corte del merito, i due imputati, Pumo quale Presidente e [OSCURATO:PERSONA] quale vicepresidente della Onlus denominata "[OSCURATO:PERSONA]" si sarebbero appropriati in due diversi momenti (emettendo e riscuotendo due diversi assegni tratti sul conto corrente postale acceso in favore della associazione) della somma di euro 50.000 euro corrispondente al portato pressochè integrale del contributo pubblico garantito dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla citata associazione, destinato, in quota parte a finanziare un progetto ( l'acquisto di una tenda pneumatica da asservire a scopi di protezione civile).

Conclusione, questa, fondata sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] (che ha confermato di aver negoziato i detti titoli una volta acquisita notizia dell'awenuto bonifico relativo al contributo erogato dal Dipartimento della protezione civile e di aver poi trattenuto per se 20.000 euro e consegnato al Pumo gli altri trentamila euro incassati a tale titolo), confortate e integrate, quanto al coinvolgimento nel fatto del Pumo, dall'ulteriore materiale istruttorio acquisito, comprese le stesse dichiarazioni rese dal Pumo innanzi alla Nucleo di Polizia tributaria di Trapani e la nota redatta da quest'ultimo in risposta alla richiesta di rendicontazione sollecitata dal Dipartimento della protezione civile nel mese di ottobre del 2009.

3. Interpongono autonomi ricorsi i due imputati tramite i rispettivi difensori.

3.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: - violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen per l'erronea configurazione del fatto in termini di peculato sia perché difettava il requisito soggettivo della qualifica di incaricato di pubblico servizio ascritta ai due imputati (dovendosi escludere la natura pubblicistica delle Onlus), sia perché la somma oggetto di asserita condotta appropriativa difettava della caratteristica dell'altruità, per essersi confusa nel patrimonio dell'associazione una volta bonificata dal dipartimento della protezione civile, dovendosi ricondurre il rapporto tra l'associazione in questione e la pubblica amministrazione in termini di appalto pubblico di servizi (la somma erogata, diretta a retribuire la prestazione promessa dall'appaltatore da rendere nell'interesse dell'ente committente, si sarebbe risolta in un mero contributo a fondo perduto - erogato in misura inferiore a quanto richiesto e in data successiva allo stesso acquisto del bene oggetto del progetto all'uopo finanziato- riguardo al quale l'ente pubblico erogante non avrebbe mai chiesto la prova della relativa utilizzazione, avendo solo sollecitato la dimostrazione della mera realizzazione del progetto stesso, proprio perché mancava il vincolo pubblicistico di destinazione quanto a detti importi); - vizio di motivazione in relazione al concorso del ricorrente nella condotta materiale oggetto di contestazione, per il travisamento e la manifestamente illogica lettura di elementi probatori decisivi nel ritenere attendibili e riscontrate le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], con riguardo, in particolare, all'omessa valutazione delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] (dalle quali emergerebbe l'ignoranza del Pumo quanto ai fatti di gestione dell'associazione, unicamente riferibili al [OSCURATO:PERSONA] anche nei suoi risvolti finanziari, tanto da sconoscere anche il prelievo delle somme oggetto di contestazione); `›.- della nota di riscontro del 9 dicembre 2009 inviata presso il Dipartimento della Protezione Civile (che riguardava unicamente la rendicontazione inerente la realizzazione del progetto senza comprovare la consapevolezza dell'imputato quanto alla avvenuta erogazione del contributo) e delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, puntualmente lineari e coerenti con il tenore dei fatti illustrati nella querela del 6 maggio 2010, con la quale il ricorrente aveva denunziato l'indebito incasso, da parte di ignoti dei due titoli, con firma di traenza e girata apocrifa, attraverso i quali sarebbe stata realizzata la condotta appropriativa oggetto della regiudicanda; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura della pena, del tutto sproporzionata rispetto al fatto, determinata senza attenersi agli indici di commisurazione dettati dall' 133 cod. pen. 3.2.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si adduce un unico motivo di ricorso diretto a contrastare la configurabilità del peculato sempre sotto il versante, dedotto anche dalla difesa dell'altro ricorrente, djklla assenza di una destinazione vincolata del contributo erogato nell'occasione e quindi dell'altruità degli importi oggetto di appropriazione, confusi nel patrimonio della Onlus una volta erogati.

In presenza di condotte da riqualificare in termini di appropriazione indebita, la difesa ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Con memoria pervenuta il 7 marzo 2021 nell'interesse del Puma sono state ribadite le conclusioni esposte con il ricorso.

5. Con memoria pervenuta il 14 marzo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], oltre a ribadire le conclusioni del ricorso ha messo in evidenza l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito.2.

In fatto, è incontroverso che, immediatamente dopo l'accredito del contributo garantito dal Dipartimento della Protezione Civile all'associazione gestita, formalmente e in fatto, dal Pumo e dal [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di una tensostruttura pneumatica, un importo sostanzialmente corrispondente (50.000 euro su 51.685) venne prelevato dal detto conto di accredito mediante la negoziazione di due diversi assegni la cui provvista, secondo il racconto del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata ripartita tra i due ricorrenti.

In questa cornice fattuale (che solo il Pumo contesta, essendosi sempre professato estraneo alla vicenda tanto che a circa dieci mesi di distanza da tale negoziazione ebbe a denunziare l'indebita appropriazione delle somma in questione, imputandola ad ignoti), il dato inerente il vincolo pubblicistico apposto sulle somme bonificate dal Dipartimento della protezione civile, successivamente distratte così da realizzare l'attività appropriativa in contestazione, assume un rilievo dirimente nell'ottica della astratta configurabilità dei peculati contestati agli imputati, messa in discussione da entrambi i ricorsi. 3.La Corte del merito, infatti, ha informato la decisione assunta alle indicazioni di principio offerte dalla giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio condivide e fa proprie, in forza delle quali "il presidente di un'associazione di volontariato, facente parte del sistema integrato di protezione civile, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che la condotta di appropriazione di somme di denaro, erogate all'associazione dalla [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile per il perseguimento delle finalità pubbliche del sistema, integra il delitto di peculato (Sez. 6, n. 14171 del 29/01/2020, Rv. 278759), sempre che il trasferimento del denaro da parte del suddetto ente sia avvenuto con un vincolo di destinazione, risultante da espressa diposizione normativa o da una sua manifestazione di volontà, in virtù del quale la gestione del denaro, che conserva la sua natura di pecunia pubblica, comporta lo svolgimento di un servizio pubblico (Sez. 6, n. 51923 del 09/11/2016, Rv. 268561).

4. In linea con tali indicazioni, infatti, va ribadito che nel pervenire alla qualifica soggettiva dei due ricorrenti quali incaricati di pubblico servizio non è decisiva la natura pubblica dell'ente cui gli stessi risultano organicamente inseriti.

Più volte, infatti, si è precisato, quale diretta conseguenza del criterio oggettivo- funzionale adottato dal legislatore in esito alla novella apportata con la legge n. 181 del 1992, che la qualifica pubblicistica dell'attività prescinde dalla natura dell'ente in cui è inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell'impiego svolto dal soggetto agente.

Possono, dunque, rientrare nelle categorie qualificate di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. anche soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per azioni, quando l'attività della società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finalità pubbliche, sia pure per il tramite di strumenti privatistici (da ultimo, Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv.273781).

Rileva, piuttosto, l'attività svolta dall'ente di riferimento e quella concretamente spiegata dal soggetto agente.

E in questa ottica, proprio con gli arresti citati dalla Corte del merito e sopra indicati, avuto riguardo ad enti coinvolti nel medesimo spazio di azione dell'associazione gestita dai ricorrenti, si è rimarcato che deve intendersi per "protezione civile" l'insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dai pericoli che derivano da calamità.

Si tratta di un sistema articolato e complesso fondato sulla previsione e prevenzione dei rischi, del soccorso alle popolazioni colpite, del contrasto e del superamento dell'emergenza e della mitigazione dei rischi con compiti, dall'evidente risvolto pubblicistico, che fanno capo a più amministrazioni pubbliche in un ambito complessivo del quale fanno parte anche le organizzazioni di volontariato, le quali ultime collaborano ad assicurare in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi e capacità operative in grado sia di intervenire rapidamente in caso di emergenza, sia di operare per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri, come previsto dalla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile.

In questa cornice diviene dunque comprensibile il potenziale vincolo di destinazione funzionale delle risorse di cui le associazioni di volontariato sono destinatarie da parte del sistema della protezione civile; e ciò spiega anche perchè i soggetti dotati di compiti gestori all'inter2) di dette organizzazioni, come gli odierni imputati, proprio in considerazione dell'attività che l'ente compie, devono essere considerati incaricati di pubblico servizio allorquando gestiscono fondi trasferiti all'organizzazione di volontariato nell'ottica volta alla realizzazione di tali compiti di matrice pubblicistica, risultando formalmente vincolati a tale ragione. 5.In questa cornice di riferimento, emerge con immediata evidenza l'inconferenza del riferimento operato dalle difese alla giurisprudenza di questa Corte in forza della quale deve escludersi la configurabilità del delitto di peculato in relazione alla condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisce il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio pattuito" (cfr. Sez. 6, sent. n. 41579 del 05.06.2013, Rv. 256803; conf.

Sez. 6, sent. n. 3724 del 19.12.2012 - dep. 23.01.2013, Rv. 254432), trattandosi, per l'appunto, di arresti inerenti l'illecita appropriazione di somme erogate a titolo di corrispettivo pattuito per prestazioni rese nell'ambito di un contratto di appalto di servizi, ipotesi evidentemente eccentrica al caso di specie.

5.1. Per altro verso, con altrettanta immediatezza, emerge con chiarezza il vincolo di destinazione impresso su tali somme alla luce delle indicazioni argomentative segnalate dalla Corte del merito siccome puntualmente desunte dalle risultanze istruttorie.

In particolare, come del resto confermato dal tenore del ricorso, i fondi accreditati sul conto dell'associazione risultavano immediatamente correlati alla partecipazione da parte dell'ente ad un progetto indetto dal Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e diretto all'acquisto di una specifica struttura (una tensostruttura tubo-pneumatica) strumentale ai compiti di protezione civile propri dell'ente in questione.

E tanto trova conferma inequivoca nella sollecitazione proveniente dall'ente erogante quanto al rendiconto relativo alla realizzazione del progetto in questione dopo l'erogazione del contributo, aspetto in fatto che rende incontrovertibile il detto nesso di destinazione coerentemente posto a fondamento della veste giuridica ascritta alla condotta a giudizio dai giudici del merito.

Che poi l'importo al fine finanziato non ebbe a coprire l'intero esborso necessario per l'acquisto è aspetto in fatto che non incide sulla matrice pubblicistica dei fondi stessi, destinati a rimanere tali anche se diretti a coprire solo in parte l'esborso.

Piuttosto, avrebbe potuto assumere rilievo, nell'ottica della addotta confusione con le disponibilità dell'associazione, il dato in fatto dell'awenuto pagamento del bene in questione con fondi della associazione anticipati e poi in parte successivamente coperti dal finanziamento pubblico: ma siffatta emergenza non solo non trova conferma nelle allegazioni difensive ( che si limitano ad affermarla) ma risulta anzi smentita dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal Pumo al Nucleo di Polizia Tributaria ( allorquando ebbe a dichiarare di aver curato personalmente il pagamento di un acconto al fornitore in epoca successiva alla data di trasferimento dei fondi pubblici in questione: si veda pagina 13 della sentenza).

Da qui la manifesta infondatezza del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e del primo motivo di doglianza del ricorso riferito al Pumo. 6.Una sorte non diversa merita il secondo motivo di ricorso prospettato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deve ritenersi inammissibile in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello, puntualmente scrutinate e correttamente disattese dai Giudici di merito, oltre che diretto a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali della decisione qui impugnata.

Piuttosto che rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu °culi percepibili, con il ricorso si mira infatti ad ottenere un non consentito sindacato sulle scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa con argomentazioni che peraltro l'odierna impugnazione difetta di contrastare con la dovuta specificità nell'ottica dell'acquisito riscontro alle propalazioni auto ed etero accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emerge il diretto coinvolgimento del ricorrente nei fatti a giudizio.

6.1. Più precisamente, il portato della versione difensiva, costruita sulla falsa riga della denunzia-querela presentata dal Pumo nel maggio del 2010 1risulta puntualmente smentito - quanto alla asserita assoluta estraneità del ricorrente rispetto ai fatti di gestione della associazione in questione (perchè solo formalmente rappresentata dallo stesso), all'affermata inconsapevolezza dell'avvenuto incasso del finanziamento e degli assegni utilizzati per distrarne l'importo nonchè in ordine alla causale giustificativa della detta denunzia - dalle seguenti emergenze istruttorie, coerentemente sviluppate dalla sentenza impugnata secondo un percorso inferenziale che non merita censure e segnatamente: dal riferimento alla nota resa in risposta alla sollecitazione volta ad ottenere la rendicontazione proveniente dal Dipartimento della protezione civile, pacificamente sottoscritta dal ricorrente, la quale, a tacer d'altro, proprio per le connotazioni dell'atto (la richiesta di un rendiconto rispetto alla realizzazione del progetto presuppone logicamente a monte che il contributo sia stato erogato), dava conferma della consapevolezza in capo al ricorrente dell'avvenuta erogazione del contributo; dall' immediato coinvolgimento del Pumo proprio nella gestione relativa al pagamento della struttura in questione dopo l'incasso del finanziamento ( comprovato dalle citate dichiarazioni rese alla Polizia tributaria), aspetto in fatto che contrasta, quantomeno in relazione alla vicenda in questione, la rivendicata estraneità dell'imputato alla gestione dell'ente; dal lasso di tempo trascorso tra la data di incasso dei detti assegni, l'erogazione del contributo e la denunzia, evidentemente proposta per allontanare da se ogni possibile coinvolgimento in considerazioni dell'attività di indagine già in corso relativa al pagamento della tensostruttura in questione.

Elementi in fatto, questi, che valgono ad integrare adeguatamente il propalato del [OSCURATO:PERSONA] secondo una ricostruzione logica che non risulta minimamente inficiata dal ricorso, attraverso il quale, peraltro, si prospettano travisamenti del tutto insussistenti (il riferimento alla risposta relativa alla richiesta di rendiconto proveniente dal Dipartimento, come già detto letta e interpretata dai giudici del merito in linea con il portato logico che ne caratterizza il contenuto: si veda pagina 11, penultimo capoverso) o privi di contenuto decisorio (le dichiarazioni del Bonfiglio che non offrono elementi tali da contrastare alla radice il percorso argomentativo tracciato dai giudici del merito sulla base degli altri elementi acquisiti e valorizzati nell'ottica della conferma della sentenza di primo grado).

6. I motivi sul trattamento sanzionatorio sono altrettanto inammissibili: senza operare un confronto effettivo con le valutazioni spese nel commisurare la pena e nel negare le attenuanti generiche, il ricorso mira a sovvertire il tenore delle relative valutazioni decisorie evocando vuote indicazioni di principio e di fatto sollecitando la Corte di legittimità ad una nuova e non consentita valutazione di merito dei relativi temi.

7. Alla inammissibilità seguono le pronunce di cui all'alt 616, comma 1 , cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 marzo 1957 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 febbraio 1961 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso del Pumo e per la inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dato conferma alla sentenza del Tribunale di Trapani con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati il primo ad anni due e giorni quindici di reclusione e il secondo ad anni tre e mesi sei di reclusione perchè ritenuti responsabili dei reati di peculato loro ascritti in concorso, uniti dal vicolo della continuazione. 2. In particolare, secondo la ricostruzione in fatto asseverata dalla Corte del merito, i due imputati, Pumo quale Presidente e [OSCURATO:PERSONA] quale vicepresidente della Onlus denominata "[OSCURATO:PERSONA]" si sarebbero appropriati in due diversi momenti (emettendo e riscuotendo due diversi assegni tratti sul conto corrente postale acceso in favore della associazione) della somma di euro 50.000 euro corrispondente al portato pressochè integrale del contributo pubblico garantito dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla citata associazione, destinato, in quota parte a finanziare un progetto ( l'acquisto di una tenda pneumatica da asservire a scopi di protezione civile). Conclusione, questa, fondata sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] (che ha confermato di aver negoziato i detti titoli una volta acquisita notizia dell'awenuto bonifico relativo al contributo erogato dal Dipartimento della protezione civile e di aver poi trattenuto per se 20.000 euro e consegnato al Pumo gli altri trentamila euro incassati a tale titolo), confortate e integrate, quanto al coinvolgimento nel fatto del Pumo, dall'ulteriore materiale istruttorio acquisito, comprese le stesse dichiarazioni rese dal Pumo innanzi alla Nucleo di Polizia tributaria di Trapani e la nota redatta da quest'ultimo in risposta alla richiesta di rendicontazione sollecitata dal Dipartimento della protezione civile nel mese di ottobre del 2009. 3. Interpongono autonomi ricorsi i due imputati tramite i rispettivi difensori. 3.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: - violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen per l'erronea configurazione del fatto in termini di peculato sia perché difettava il requisito soggettivo della qualifica di incaricato di pubblico servizio ascritta ai due imputati (dovendosi escludere la natura pubblicistica delle Onlus), sia perché la somma oggetto di asserita condotta appropriativa difettava della caratteristica dell'altruità, per essersi confusa nel patrimonio dell'associazione una volta bonificata dal dipartimento della protezione civile, dovendosi ricondurre il rapporto tra l'associazione in questione e la pubblica amministrazione in termini di appalto pubblico di servizi (la somma erogata, diretta a retribuire la prestazione promessa dall'appaltatore da rendere nell'interesse dell'ente committente, si sarebbe risolta in un mero contributo a fondo perduto - erogato in misura inferiore a quanto richiesto e in data successiva allo stesso acquisto del bene oggetto del progetto all'uopo finanziato- riguardo al quale l'ente pubblico erogante non avrebbe mai chiesto la prova della relativa utilizzazione, avendo solo sollecitato la dimostrazione della mera realizzazione del progetto stesso, proprio perché mancava il vincolo pubblicistico di destinazione quanto a detti importi); - vizio di motivazione in relazione al concorso del ricorrente nella condotta materiale oggetto di contestazione, per il travisamento e la manifestamente illogica lettura di elementi probatori decisivi nel ritenere attendibili e riscontrate le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], con riguardo, in particolare, all'omessa valutazione delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] (dalle quali emergerebbe l'ignoranza del Pumo quanto ai fatti di gestione dell'associazione, unicamente riferibili al [OSCURATO:PERSONA] anche nei suoi risvolti finanziari, tanto da sconoscere anche il prelievo delle somme oggetto di contestazione); `›.- della nota di riscontro del 9 dicembre 2009 inviata presso il Dipartimento della Protezione Civile (che riguardava unicamente la rendicontazione inerente la realizzazione del progetto senza comprovare la consapevolezza dell'imputato quanto alla avvenuta erogazione del contributo) e delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, puntualmente lineari e coerenti con il tenore dei fatti illustrati nella querela del 6 maggio 2010, con la quale il ricorrente aveva denunziato l'indebito incasso, da parte di ignoti dei due titoli, con firma di traenza e girata apocrifa, attraverso i quali sarebbe stata realizzata la condotta appropriativa oggetto della regiudicanda; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura della pena, del tutto sproporzionata rispetto al fatto, determinata senza attenersi agli indici di commisurazione dettati dall' 133 cod. pen. 3.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si adduce un unico motivo di ricorso diretto a contrastare la configurabilità del peculato sempre sotto il versante, dedotto anche dalla difesa dell'altro ricorrente, djklla assenza di una destinazione vincolata del contributo erogato nell'occasione e quindi dell'altruità degli importi oggetto di appropriazione, confusi nel patrimonio della Onlus una volta erogati. In presenza di condotte da riqualificare in termini di appropriazione indebita, la difesa ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Con memoria pervenuta il 7 marzo 2021 nell'interesse del Puma sono state ribadite le conclusioni esposte con il ricorso. 5. Con memoria pervenuta il 14 marzo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], oltre a ribadire le conclusioni del ricorso ha messo in evidenza l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito.2. In fatto, è incontroverso che, immediatamente dopo l'accredito del contributo garantito dal Dipartimento della Protezione Civile all'associazione gestita, formalmente e in fatto, dal Pumo e dal [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di una tensostruttura pneumatica, un importo sostanzialmente corrispondente (50.000 euro su 51.685) venne prelevato dal detto conto di accredito mediante la negoziazione di due diversi assegni la cui provvista, secondo il racconto del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata ripartita tra i due ricorrenti. In questa cornice fattuale (che solo il Pumo contesta, essendosi sempre professato estraneo alla vicenda tanto che a circa dieci mesi di distanza da tale negoziazione ebbe a denunziare l'indebita appropriazione delle somma in questione, imputandola ad ignoti), il dato inerente il vincolo pubblicistico apposto sulle somme bonificate dal Dipartimento della protezione civile, successivamente distratte così da realizzare l'attività appropriativa in contestazione, assume un rilievo dirimente nell'ottica della astratta configurabilità dei peculati contestati agli imputati, messa in discussione da entrambi i ricorsi. 3.La Corte del merito, infatti, ha informato la decisione assunta alle indicazioni di principio offerte dalla giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio condivide e fa proprie, in forza delle quali "il presidente di un'associazione di volontariato, facente parte del sistema integrato di protezione civile, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che la condotta di appropriazione di somme di denaro, erogate all'associazione dalla [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile per il perseguimento delle finalità pubbliche del sistema, integra il delitto di peculato (Sez. 6, n. 14171 del 29/01/2020, Rv. 278759), sempre che il trasferimento del denaro da parte del suddetto ente sia avvenuto con un vincolo di destinazione, risultante da espressa diposizione normativa o da una sua manifestazione di volontà, in virtù del quale la gestione del denaro, che conserva la sua natura di pecunia pubblica, comporta lo svolgimento di un servizio pubblico (Sez. 6, n. 51923 del 09/11/2016, Rv. 268561). 4. In linea con tali indicazioni, infatti, va ribadito che nel pervenire alla qualifica soggettiva dei due ricorrenti quali incaricati di pubblico servizio non è decisiva la natura pubblica dell'ente cui gli stessi risultano organicamente inseriti. Più volte, infatti, si è precisato, quale diretta conseguenza del criterio oggettivo- funzionale adottato dal legislatore in esito alla novella apportata con la legge n. 181 del 1992, che la qualifica pubblicistica dell'attività prescinde dalla natura dell'ente in cui è inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell'impiego svolto dal soggetto agente. Possono, dunque, rientrare nelle categorie qualificate di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. anche soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per azioni, quando l'attività della società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finalità pubbliche, sia pure per il tramite di strumenti privatistici (da ultimo, Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv.273781). Rileva, piuttosto, l'attività svolta dall'ente di riferimento e quella concretamente spiegata dal soggetto agente. E in questa ottica, proprio con gli arresti citati dalla Corte del merito e sopra indicati, avuto riguardo ad enti coinvolti nel medesimo spazio di azione dell'associazione gestita dai ricorrenti, si è rimarcato che deve intendersi per "protezione civile" l'insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dai pericoli che derivano da calamità. Si tratta di un sistema articolato e complesso fondato sulla previsione e prevenzione dei rischi, del soccorso alle popolazioni colpite, del contrasto e del superamento dell'emergenza e della mitigazione dei rischi con compiti, dall'evidente risvolto pubblicistico, che fanno capo a più amministrazioni pubbliche in un ambito complessivo del quale fanno parte anche le organizzazioni di volontariato, le quali ultime collaborano ad assicurare in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi e capacità operative in grado sia di intervenire rapidamente in caso di emergenza, sia di operare per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri, come previsto dalla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile. In questa cornice diviene dunque comprensibile il potenziale vincolo di destinazione funzionale delle risorse di cui le associazioni di volontariato sono destinatarie da parte del sistema della protezione civile; e ciò spiega anche perchè i soggetti dotati di compiti gestori all'inter2) di dette organizzazioni, come gli odierni imputati, proprio in considerazione dell'attività che l'ente compie, devono essere considerati incaricati di pubblico servizio allorquando gestiscono fondi trasferiti all'organizzazione di volontariato nell'ottica volta alla realizzazione di tali compiti di matrice pubblicistica, risultando formalmente vincolati a tale ragione. 5.In questa cornice di riferimento, emerge con immediata evidenza l'inconferenza del riferimento operato dalle difese alla giurisprudenza di questa Corte in forza della quale deve escludersi la configurabilità del delitto di peculato in relazione alla condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisce il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio pattuito" (cfr. Sez. 6, sent. n. 41579 del 05.06.2013, Rv. 256803; conf. Sez. 6, sent. n. 3724 del 19.12.2012 - dep. 23.01.2013, Rv. 254432), trattandosi, per l'appunto, di arresti inerenti l'illecita appropriazione di somme erogate a titolo di corrispettivo pattuito per prestazioni rese nell'ambito di un contratto di appalto di servizi, ipotesi evidentemente eccentrica al caso di specie. 5.1. Per altro verso, con altrettanta immediatezza, emerge con chiarezza il vincolo di destinazione impresso su tali somme alla luce delle indicazioni argomentative segnalate dalla Corte del merito siccome puntualmente desunte dalle risultanze istruttorie. In particolare, come del resto confermato dal tenore del ricorso, i fondi accreditati sul conto dell'associazione risultavano immediatamente correlati alla partecipazione da parte dell'ente ad un progetto indetto dal Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e diretto all'acquisto di una specifica struttura (una tensostruttura tubo-pneumatica) strumentale ai compiti di protezione civile propri dell'ente in questione. E tanto trova conferma inequivoca nella sollecitazione proveniente dall'ente erogante quanto al rendiconto relativo alla realizzazione del progetto in questione dopo l'erogazione del contributo, aspetto in fatto che rende incontrovertibile il detto nesso di destinazione coerentemente posto a fondamento della veste giuridica ascritta alla condotta a giudizio dai giudici del merito. Che poi l'importo al fine finanziato non ebbe a coprire l'intero esborso necessario per l'acquisto è aspetto in fatto che non incide sulla matrice pubblicistica dei fondi stessi, destinati a rimanere tali anche se diretti a coprire solo in parte l'esborso. Piuttosto, avrebbe potuto assumere rilievo, nell'ottica della addotta confusione con le disponibilità dell'associazione, il dato in fatto dell'awenuto pagamento del bene in questione con fondi della associazione anticipati e poi in parte successivamente coperti dal finanziamento pubblico: ma siffatta emergenza non solo non trova conferma nelle allegazioni difensive ( che si limitano ad affermarla) ma risulta anzi smentita dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal Pumo al Nucleo di Polizia Tributaria ( allorquando ebbe a dichiarare di aver curato personalmente il pagamento di un acconto al fornitore in epoca successiva alla data di trasferimento dei fondi pubblici in questione: si veda pagina 13 della sentenza). Da qui la manifesta infondatezza del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e del primo motivo di doglianza del ricorso riferito al Pumo. 6.Una sorte non diversa merita il secondo motivo di ricorso prospettato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deve ritenersi inammissibile in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello, puntualmente scrutinate e correttamente disattese dai Giudici di merito, oltre che diretto a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali della decisione qui impugnata. Piuttosto che rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu °culi percepibili, con il ricorso si mira infatti ad ottenere un non consentito sindacato sulle scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa con argomentazioni che peraltro l'odierna impugnazione difetta di contrastare con la dovuta specificità nell'ottica dell'acquisito riscontro alle propalazioni auto ed etero accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emerge il diretto coinvolgimento del ricorrente nei fatti a giudizio. 6.1. Più precisamente, il portato della versione difensiva, costruita sulla falsa riga della denunzia-querela presentata dal Pumo nel maggio del 2010 1risulta puntualmente smentito - quanto alla asserita assoluta estraneità del ricorrente rispetto ai fatti di gestione della associazione in questione (perchè solo formalmente rappresentata dallo stesso), all'affermata inconsapevolezza dell'avvenuto incasso del finanziamento e degli assegni utilizzati per distrarne l'importo nonchè in ordine alla causale giustificativa della detta denunzia - dalle seguenti emergenze istruttorie, coerentemente sviluppate dalla sentenza impugnata secondo un percorso inferenziale che non merita censure e segnatamente: dal riferimento alla nota resa in risposta alla sollecitazione volta ad ottenere la rendicontazione proveniente dal Dipartimento della protezione civile, pacificamente sottoscritta dal ricorrente, la quale, a tacer d'altro, proprio per le connotazioni dell'atto (la richiesta di un rendiconto rispetto alla realizzazione del progetto presuppone logicamente a monte che il contributo sia stato erogato), dava conferma della consapevolezza in capo al ricorrente dell'avvenuta erogazione del contributo; dall' immediato coinvolgimento del Pumo proprio nella gestione relativa al pagamento della struttura in questione dopo l'incasso del finanziamento ( comprovato dalle citate dichiarazioni rese alla Polizia tributaria), aspetto in fatto che contrasta, quantomeno in relazione alla vicenda in questione, la rivendicata estraneità dell'imputato alla gestione dell'ente; dal lasso di tempo trascorso tra la data di incasso dei detti assegni, l'erogazione del contributo e la denunzia, evidentemente proposta per allontanare da se ogni possibile coinvolgimento in considerazioni dell'attività di indagine già in corso relativa al pagamento della tensostruttura in questione. Elementi in fatto, questi, che valgono ad integrare adeguatamente il propalato del [OSCURATO:PERSONA] secondo una ricostruzione logica che non risulta minimamente inficiata dal ricorso, attraverso il quale, peraltro, si prospettano travisamenti del tutto insussistenti (il riferimento alla risposta relativa alla richiesta di rendiconto proveniente dal Dipartimento, come già detto letta e interpretata dai giudici del merito in linea con il portato logico che ne caratterizza il contenuto: si veda pagina 11, penultimo capoverso) o privi di contenuto decisorio (le dichiarazioni del Bonfiglio che non offrono elementi tali da contrastare alla radice il percorso argomentativo tracciato dai giudici del merito sulla base degli altri elementi acquisiti e valorizzati nell'ottica della conferma della sentenza di primo grado). 6. I motivi sul trattamento sanzionatorio sono altrettanto inammissibili: senza operare un confronto effettivo con le valutazioni spese nel commisurare la pena e nel negare le attenuanti generiche, il ricorso mira a sovvertire il tenore delle relative valutazioni decisorie evocando vuote indicazioni di principio e di fatto sollecitando la Corte di legittimità ad una nuova e non consentita valutazione di merito dei relativi temi. 7. Alla inammissibilità seguono le pronunce di cui all'alt 616, comma 1 , cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissib
Sentenza Cassazione n. 18960/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris