CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 02356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di L. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. E', infatti, indeducibile il motivo di ricorso, peraltro genericamente formulato, con il quale il ricorrente censura la mancata decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., trattandosi di motivo che esula da quelli proponibili avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. perché l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione, proposti in appello in punto di responsabilità in funzione dell'accordo sulla pena, la cui determinazione ha concordato con la parte pubblica, così circoscrivendo il potere decisorio del giudice dell'impugnazione. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che appare congruo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] rel