CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 12689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Corapicontroricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.intimatanonché controintimatoavverso la sentenza n. 197/2021 della Corte d’appello di Salernodepositata il 16-2-2021,Numero registro generale 14126/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12689/2026Data pubblicazione 05/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22-4-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.La sentenza n. 197/2021 pubblicata il 16-2-2021 della Corted’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Gallicchio avverso la sentenza n. 718/2016 del Tribunale di Salerno,che aveva rigettato la sua domanda ex art. 2932 cod. civ. in relazionea scrittura privata con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso invendita a [OSCURATO:PERSONA] appartamento in Maiori, in causa nellaquale era intervenuta la creditrice ipotecaria di [OSCURATO:SOCIETA]., in corso di giudizio fusa per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede diVincenzo Gallicchio, ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.AMCO [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarando diintervenire in qualità di successore a titolo particolare, in quantocessionaria del credito già vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti diMatteo Franzese, ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale e in data 20-1-2026 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.All’esito della camera di consiglio del 22-4-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1.È stato depositato atto di rinuncia rispettoso dei requisiti diforma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deveessere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod. proc. civ.Numero registro generale 14126/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12689/2026Data pubblicazione 05/05/2026AMCO [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha fornito la provadocumentale (suoi docc. da 2 a 9) della propria qualità di successore atitolo particolare del creditore originario, che non è stata contestata dalricorrente; per questo è legittimata a resistere al ricorso (cfr. Cass.Sez. 3 13-6-2024 n. 16526 sulla legittimazione a resistere nel giudiziodi legittimità del successore a titolo particolare nel diritto controverso).Poiché la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha aderito alla rinuncia exart. 391 ult. co. cod. proc. civ., il ricorrente che ha dato causa algiudizio di legittimità deve essere condannato alla rifusione delle spesein suo favore, in applicazione dell’art. 391 co. 2 cod. proc. civ.2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R.30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributounificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Cass. Sez. 3 5-12-2023n. 34025). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed€ 3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborsoforfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 22-4-2026Il PresidenteGiuseppe Grasso