CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04484/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Guerra, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le richieste di concessione della liberazione condizionale, affidamento al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena definitiva, in forza di provvedimento di cumulo del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli 30 aprile 2020. 2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv. M. Monaco, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, nelle forme della mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità. Sarebbe errata l'indicazione del soggetto che chiede i benefici quanto alla data di nascita e al parere del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che si indica come contrario, per essere questo, invece, favorevole (come si ricaverebbe dal verbale di udienza allegato). Il provvedimento, inoltre, sarebbe privo della valutazione circa la concessione dei benefici di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 Ord. pen., circa la disponibilità all'accoglienza da parte dei familiari e la disponibilità all'assunzione da parte del datore di lavoro, come da allegata documentazione. In definitiva, si deduce che vi sia travisamento della persona del richiedente, tanto che si fa riferimento ad istanza ex art. 176 cod. pen. mai avanzata. Infine, si evidenzia che la motivazione esamina i reati commessi da Cataldo nel 2007 e 2008, nonché nel 2005, epoca anteriore rispetto ai fatti per i quali è in esecuzione la pena definitiva. Da ultimo si considera che: - ai fini della gravità delle condotte, il Tribunale valorizza fatti di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, commessi nel 2017, trascurando le relazioni comportamentali dell'Istituto penitenziario ove il detenuto è ristretto che danno atto di un percorso positivo durante l'osservazione; - il breve lasso di tempo indicato come trascorso dall'inizio dell'osservazione, invece, è un riferimento che non terrebbe conto che la pena complessiva è di tre anni e sei mesi, dei quali risultano già espiati due anni, sicché la pena residua sarebbe sufficiente anche ad una valutazione in ipotesi di reati ostativi. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 47-ter e 50 Ord. pen. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei presupposti oggettivi e soggettivi ai fini della concessione dei benefici, limitandosi a considerare soltanto la pericolosità di Cataldo, anche se questi non ha commesso reati se non in epoche risalenti 1995,2007, 2008, 2017 e senza prendere in esame la scarsa entità della pena residua, nonché il percorso rieducativo avviato positivamente in regime inframurario. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, M. Guerra, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato. 1.1. Effettivamente dalla lettura dell'ordinanza impugnata risultano le dedotte discrasie quanto all'indicazione della data di nascita (4.7.1980, invece che 25.4.1974) e della indicazione del parere della parte pubblica, evidentemente frutto di mero errore materiale, dovuto all'uso di personal computer nella stesura dell'atto. Tuttavia, la complessiva lettura dell'ordinanza non lascia residuare dubbi circa la corretta indicazione del soggetto che chiede i benefici, tanto che i precedenti penali che si indicatio come a suo carico sono correttamente elencati e le condotte già giudicate, che vengono valutate come espressione di pericolosità sociale /sono riferibili al detenuto e da questi poste in essere. Sicché il Tribunale non incorre in alcun difetto di identificazione della persona del richiedente. 1.2.Ciò premesso, si rileva che, nel resto, la prospettazione del primo motivo e, comunque, il secondo motivo sono inammissibili. Invero, quanto al lamentato omesso esame, circa la concessione dei benefici di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 Ord. pen., della disponibilità all'accoglienza da parte dei familiari e di quella all'assunzione da parte del datore di lavoro, nonché in relazione all'esame di precedenti penali anteriori rispetto ai fatti per i quali la pena è in esecuzione, del vizio di motivazione, il Collegio osserva che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché senza le dovute specificazioni — indicata tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.3.Deve, poi, osservarsi, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione dei Giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, che al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale) sui risultati del trattamento individualizzato del condannato, condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; Sez. 1, n. 2214 del 18/05/1992 n. 2214, Libera, non massimata). Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle predette misure alternative, né ì precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, né le informative di polizia sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato, principalmente, ad una valutazione complessiva dei risultati emersi dall'osservazione della personalità, con particolare riferimento alla condotta intramuraria e agli eventuali progressi conseguiti nel corso del trattamento (Sez. 1, n. 6680 del 22/11/2000, Saias, Rv. 218314). 1.4. Ciò posto, si rileva, con riferimento alla valorizzazione della gravità delle condotte che, comunque, il Tribunale (cfr. pag. 2) svolge l'esame della pericolosità all'attualità non solo con riferimento ai precedenti penali e alle condanne ancora sub iudice, ma si valutano anche gli esiti delle relazioni informative della polizia giudiziaria e della [OSCURATO:PERSONA] del 2021, considerate, con giudizio di merito non sindacabile, perché immune da illogicità manifesta, espressione di pericolosità del Cataldo, esiti reputati preminenti rispetto alla pur regolare condotta tenuta nel periodo di detenzione inframuraria sofferto e alla non considerevole durata dell'osservazione in ambiente carcerario. 1.5. Da ultimo, deve osservarsi che è noto che, ai fini della concessione delle misure alternative, il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa, quindi, formularsi un giudizio di non pericolosità. Tuttavia, l'operato giudizio prognostico, sulla base di motivazione non manifestamente illogica e completa, nella specie, esclude che ricorra la possibilità di far fronte alla pur residua pericolosità, comunque acclarata all'esito degli accertamenti svolti, con gli strumenti propri dell'ordinamento penitenziario, in relazione a tutte le misure richieste. 2.Segue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento