CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 29921/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10838/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 826/2020, depositata il 15.10.2020, NRG 205/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] lamentando l’illegittimità della revoca del suo incarico di dirigente dell’avvocatura regionale in applicazione di un asserito illegittimo meccanismo di spoil system. La Corte d’Appello di Catanzaro, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha ritenuto che non vi fosse luogo a discorrere dell’illegittimità della revoca, perché il contratto intercorso con il ricorrente era nullo, in quanto concluso in violazione dell’art. 19. co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001. La Corte territoriale evidenziava l’esistenza di tre profili di invalidità consistenti nel mancato rispetto del limite percentuale per le assunzioni, nell’avvenuta assunzione senza verifica che vi fosse personale confacente nei ruoli ed infine nell’assenza di criteri selettivi idonei e comunque di un’idonea selezione. Essa evidenziava altresì come il ricorrente, nonostante analoghi rilievi di nullità da parte del Tribunale, avesse poi appellato senza fare riferimento al tema dell’invalidità per difetto delle regole selettive. In ogni caso riteneva la ricorrenza dell’invalidità rispetto a tutte le ipotesi rilevate e sosteneva che, se anche il ricorrente, per mera ipotesi, non fosse stato da qualificare come dirigente, le nullità (esclusa solo quella sulle percentuali) ricorrevano comunque. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, resistiti da controricorso della Regione. Con note rispettivamente depositate in via telematica in data 9 e 10 ottobre 2025 il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio di cassazione e la rinuncia è stata accettata incondizionatamente dalla Regione. [OSCURATO:PERSONA] La rinuncia al ricorso per cassazione ha per effetto l’estinzione del giudizio (art. 391, co. 2, c.p.c.) e l’accettazione della parte controricorrente comporta altresì che non si debba provvedere sulle spese (art. 391, u.c., c.p.c.). In tal senso va quindi definito il giudizio. Non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15, Cass.n. 29821/2025). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Ro