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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 28785/2022

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 4772/2022, pubblicata il 14.02.2022nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 4772/2022, pubblicata il 14 . 02 .202 2 , nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in favore della su a assistit a , controricorrente nel giudizio di legittimità; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione dell’errore materiale; considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391- bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010), l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dal controricorrente nel controricorso,mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 3, le parole “da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario”; visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 4772/2022, pubblicata il 14.02.2022, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 3, le parole “da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario”.

Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 4772/2022, pubblicata il 14.02.2022nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 4772/2022, pubblicata il 14 . 02 .202 2 , nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in favore della su a assistit a , controricorrente nel giudizio di legittimità; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione dell’errore materiale; considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391- bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010), l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dal controricorrente nel controricorso,mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 3, le parole “da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario”; visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 4772/2022, pubblicata il 14.02.2022, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 3, le parole “da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella
Sentenza Cassazione n. 28785/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris