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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 23944/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17603/2021 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso il decreto della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], r.g. n. 1017/2019 depositata il 23/10/2020. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023.

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto n. 9929/2019 con il quale il magistrato designato aveva respinto la loro domanda di equa riparazione, ex art. 3, le gge n. 89 del 2001, per irragionevole durata di un processo penale a loro carico, per i reati di cui agli artt. 594, 612, secondo comma, 659, cod. pen., iniziato con citazione a giudizio per l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], conclusosi con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1150 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva assolto gli imputati dal reato di cui all’art. 594, cod. pen., con la formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, ed aveva dichiarato non doversi procedere in relazione alle altre imputazioni perché estinte per prescrizione;

2. la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la decisione sulla circostanza, assorbente rispetto alle residue censure rivolte dagli opponenti al decreto del primo giudice, secondo cui le parti private non avevano allegato alcunché per superare la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, legge n. 89 del 2001, per il quale «[s]i presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato […]».

Ed invece, a giudizio della Corte territoriale, per superare la presunzione legale d’inesistenza di un pregiudizio, è onere della parte istante allegare il danno e dimostrane l’esistenza;

3. [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con quattro motivi, per la cassazione del decreto della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]; il Ministero della giustizia resiste con controricorso; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha introdotto nell’art. 2, legge n. 89 del 2001, il comma 2-sexies, lett. a), recante la presunzione d’insussistenza del pregiudizio, per avere la Corte d’appello omesso di valutare la configurabilità o meno di un comportamento dilatorio tenuto da [OSCURATO:PERSONA]Amico, imprenditore antiracket, persona onesta e ligia al diritto, al pari dell’anziana madre ([OSCURATO:PERSONA]) e della sorella ([OSCURATO:PERSONA]Amico).

Si aggiunge che, in realtà, il ricorrente ha atteso pazientemente l’esito del processo penale e ha persino fatto a meno di indicare i testimoni a discarico;

1.1. il primo motivo è inammissibile;

1.2. la premessa, sul piano normativo, è che l’ art. 2, comma 2 - sexies, lett. a), legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015 - secondo cui non sussiste per l’imputato il pregiudizio da irragionevole durata del processo penale, salvo prova contraria, in ipotesi di dichiarazione d’intervenuta prescrizione del reato – norma, questa, applicabile ratione temporisalla fattispecie concreta (Cass. n. 19741/2020), pone a favore dell’Amministrazione una presunzione legale iuris tantum d’insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo penale per l’imputato, in ipotesi di dichiarazione d’intervenuta prescrizione del reato, traendo in via induttiva dal maturarsi dell’effetto prescrittivo la conseguenza di una valenza compensativa del danno per le lungaggini giudiziali;

1.3. spetta al giudice di merito, valutate le peculiarità della vicenda, accertare se la parte, sovvertendo la presunzione, abbia o meno dato prova della sussistenza di un pregiudizio connesso alla durata del processo penale presupposto;

1.4. nella specie, la censura è diretta, in maniera non consentita, a sollecitare questa Corte a compiere un nuovo apprezzamento delle circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito, il quale ha escluso in radice l’allegazione, da parte dei ricorrenti, di elementi di fatto idonei a superare l’anzidetta presunzione legale relativa;

2. con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 5-ter, legge n. 89 del 2001.

Si premette che il decreto impugnato afferma che l’opposizione non è un mezzo d’impugnazione del decreto monocratico, ma lo strumento processuale che attua il contraddittorio tra le parti attraverso la devoluzione della controversia al collegio, sicché oggetto dell’accertamento non è la legittimità del decreto emesso dal giudice monocratico, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria.

Dopodiché si critica la Corte d’appello per essersi limitata a confermare il provvedimento del primo giudice senza nemmeno valutare che la sentenza penale recava non soltanto l’assoluzione per prescrizione, ma anche una pronuncia di non doversi procedere per la depenalizzazione del reato d’ingiuria (art. 594, cod. pen.);

2.1. il secondo motivo è inammissibile;

2.2. valgono le medesime considerazioni svolte al punto 1.4., con la precisazione che il riferimento all’assoluzione dal delitto d’ingiuria perché abrogato, quale aspetto che si assume non essere stato preso in considerazione dalla Corte d’appello, è privo di decisività in ragione del fatto che i ricorrenti rispondevano anche di altre imputazioni per le quali è intervenuta la declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione, i cui effetti, nell’àmbito del presente giudizio di riparazione, sono stati delineati al punto 1.;

3. con il terzo motivo [«omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 cpc »], s’addebita alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] di non avere letto la sentenza d’assoluzione che era fondata anche sull’abrogazione dell’art. 594, cod. pen., avvenuta con d.lgs. n. 7 del 2016;

3.1. il motivo è inammissibile;

3.2. fin da Cass. Sez.

U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il “nuovo” motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del “vecchio” vizio di motivazione);

3.3. nel nostro caso, i ricorrenti non rivolgono al decreto impugnato rilievi riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5, dell’articolo 360, ma lamentano genericamente che è stato trascurato il contenuto della sentenza penale che ha definito il processo presupposto;

4. con il quarto motivo [«Violazione e falsa applicazione della L. n. 89/2001, art. 2 L. 134/2012, art. 2 e art. 6 § 1 CEDU, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riferimento alla esclusione del danno subito dal ricorrente per effetto del vantaggio conseguito nel processo presupposto per intervenuta prescrizione del reato»], s’ascrive alla Corte d’appello di avere tralasciato che il sig.

D’Amico, nella qualità di imprenditore antiracket, riconosciuto con decreto prefettizio, per il solo fatto di avere sofferto il patema d’animo del processo penale, si è trovato costretto e impossibilitato ad accedere al fondo antiracket, il che integra un danno emergente, in aggiunta al danno morale, suscettibile di liquidazione equitativa;

4.1. il quarto motivo è inammissibile;

4.2. sotto le sembianze dell ’ errore di diritto e dell’omesso esame di un fatto decisivo, si mira a prospettare a questa Corte – cui è demandato esclusivamente il controllo di legalità della decisione – una ricostruzione della vicenda fattuale che, come si evince dal testo del mezzo d’impugnazione, non risulta essere stata prospettata al giudice del merito, con particolare riferimento all’asserita impossibilità del ricorrente di “accedere al fondo antiracket”;

5. il ricorso è inammissibile;

6. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

7. non sussistono le condizioni per dichiarare i ricorrenti tenuti al versamento di un importo exart. 13, co mma 1 - quater , d .P.R. 115 del 2002, perché il presente giudizio è esente; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17603/2021 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso il decreto della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], r.g. n. 1017/2019 depositata il 23/10/2020. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto n. 9929/2019 con il quale il magistrato designato aveva respinto la loro domanda di equa riparazione, ex art. 3, le gge n. 89 del 2001, per irragionevole durata di un processo penale a loro carico, per i reati di cui agli artt. 594, 612, secondo comma, 659, cod. pen., iniziato con citazione a giudizio per l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], conclusosi con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1150 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva assolto gli imputati dal reato di cui all’art. 594, cod. pen., con la formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, ed aveva dichiarato non doversi procedere in relazione alle altre imputazioni perché estinte per prescrizione; 2. la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la decisione sulla circostanza, assorbente rispetto alle residue censure rivolte dagli opponenti al decreto del primo giudice, secondo cui le parti private non avevano allegato alcunché per superare la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, legge n. 89 del 2001, per il quale «[s]i presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato […]». Ed invece, a giudizio della Corte territoriale, per superare la presunzione legale d’inesistenza di un pregiudizio, è onere della parte istante allegare il danno e dimostrane l’esistenza; 3. [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con quattro motivi, per la cassazione del decreto della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]; il Ministero della giustizia resiste con controricorso; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha introdotto nell’art. 2, legge n. 89 del 2001, il comma 2-sexies, lett. a), recante la presunzione d’insussistenza del pregiudizio, per avere la Corte d’appello omesso di valutare la configurabilità o meno di un comportamento dilatorio tenuto da [OSCURATO:PERSONA]Amico, imprenditore antiracket, persona onesta e ligia al diritto, al pari dell’anziana madre ([OSCURATO:PERSONA]) e della sorella ([OSCURATO:PERSONA]Amico). Si aggiunge che, in realtà, il ricorrente ha atteso pazientemente l’esito del processo penale e ha persino fatto a meno di indicare i testimoni a discarico; 1.1. il primo motivo è inammissibile; 1.2. la premessa, sul piano normativo, è che l’ art. 2, comma 2 - sexies, lett. a), legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015 - secondo cui non sussiste per l’imputato il pregiudizio da irragionevole durata del processo penale, salvo prova contraria, in ipotesi di dichiarazione d’intervenuta prescrizione del reato – norma, questa, applicabile ratione temporisalla fattispecie concreta (Cass. n. 19741/2020), pone a favore dell’Amministrazione una presunzione legale iuris tantum d’insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo penale per l’imputato, in ipotesi di dichiarazione d’intervenuta prescrizione del reato, traendo in via induttiva dal maturarsi dell’effetto prescrittivo la conseguenza di una valenza compensativa del danno per le lungaggini giudiziali; 1.3. spetta al giudice di merito, valutate le peculiarità della vicenda, accertare se la parte, sovvertendo la presunzione, abbia o meno dato prova della sussistenza di un pregiudizio connesso alla durata del processo penale presupposto; 1.4. nella specie, la censura è diretta, in maniera non consentita, a sollecitare questa Corte a compiere un nuovo apprezzamento delle circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito, il quale ha escluso in radice l’allegazione, da parte dei ricorrenti, di elementi di fatto idonei a superare l’anzidetta presunzione legale relativa; 2. con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 5-ter, legge n. 89 del 2001. Si premette che il decreto impugnato afferma che l’opposizione non è un mezzo d’impugnazione del decreto monocratico, ma lo strumento processuale che attua il contraddittorio tra le parti attraverso la devoluzione della controversia al collegio, sicché oggetto dell’accertamento non è la legittimità del decreto emesso dal giudice monocratico, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria. Dopodiché si critica la Corte d’appello per essersi limitata a confermare il provvedimento del primo giudice senza nemmeno valutare che la sentenza penale recava non soltanto l’assoluzione per prescrizione, ma anche una pronuncia di non doversi procedere per la depenalizzazione del reato d’ingiuria (art. 594, cod. pen.); 2.1. il secondo motivo è inammissibile; 2.2. valgono le medesime considerazioni svolte al punto 1.4., con la precisazione che il riferimento all’assoluzione dal delitto d’ingiuria perché abrogato, quale aspetto che si assume non essere stato preso in considerazione dalla Corte d’appello, è privo di decisività in ragione del fatto che i ricorrenti rispondevano anche di altre imputazioni per le quali è intervenuta la declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione, i cui effetti, nell’àmbito del presente giudizio di riparazione, sono stati delineati al punto 1.; 3. con il terzo motivo [«omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 cpc »], s’addebita alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] di non avere letto la sentenza d’assoluzione che era fondata anche sull’abrogazione dell’art. 594, cod. pen., avvenuta con d.lgs. n. 7 del 2016; 3.1. il motivo è inammissibile; 3.2. fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il “nuovo” motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del “vecchio” vizio di motivazione); 3.3. nel nostro caso, i ricorrenti non rivolgono al decreto impugnato rilievi riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5, dell’articolo 360, ma lamentano genericamente che è stato trascurato il contenuto della sentenza penale che ha definito il processo presupposto; 4. con il quarto motivo [«Violazione e falsa applicazione della L. n. 89/2001, art. 2 L. 134/2012, art. 2 e art. 6 § 1 CEDU, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riferimento alla esclusione del danno subito dal ricorrente per effetto del vantaggio conseguito nel processo presupposto per intervenuta prescrizione del reato»], s’ascrive alla Corte d’appello di avere tralasciato che il sig. D’Amico, nella qualità di imprenditore antiracket, riconosciuto con decreto prefettizio, per il solo fatto di avere sofferto il patema d’animo del processo penale, si è trovato costretto e impossibilitato ad accedere al fondo antiracket, il che integra un danno emergente, in aggiunta al danno morale, suscettibile di liquidazione equitativa; 4.1. il quarto motivo è inammissibile; 4.2. sotto le sembianze dell ’ errore di diritto e dell’omesso esame di un fatto decisivo, si mira a prospettare a questa Corte – cui è demandato esclusivamente il controllo di legalità della decisione – una ricostruzione della vicenda fattuale che, come si evince dal testo del mezzo d’impugnazione, non risulta essere stata prospettata al giudice del merito, con particolare riferimento all’asserita impossibilità del ricorrente di “accedere al fondo antiracket”; 5. il ricorso è inammissibile; 6. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 7. non sussistono le condizioni per dichiarare i ricorrenti tenuti al versamento di un importo exart. 13, co mma 1 - quater , d .P.R. 115 del 2002, perché il presente giudizio è esente; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in so
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