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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 29847/2022

Testo disponibile della fonte

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26698/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] 118, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 32 -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente– avverso la sentenza n. 1425/2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 14.4.2021, NRG 1364/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Roma, confermando parzialmente la pronuncia del Tribunale di Frosinone, ha accertato che [OSCURATO:PERSONA], impiegato senza soluzione di continuità presso l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria (di seguito ARES 118) dal 2005 sino al deposito del ricorso in forza di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, aveva operato in tale periodo in realtà in regime di subordinazione;

2. la Corte territoriale confermava quindi il riconoscimento delle differenze retributive già attribuite dal Tribunale, ribadendo anche la condanna al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di rapporti a termine, di cui riduceva l’importo dalle venti mensilità già riconosciute dal giudice di prime cure a dodici mensilità di retribuzione globale di fatto;

3. ARES 118 ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese mediante controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

5. ARES 118 ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. l’unico motivo di ricorso adduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs n. 165/2001 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.);

2. con il motivo ARES 118 espone che rispetto al [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico, era stata originariamente prospettata l’assunzione a tempo indeterminato, subordinata ad autorizzazione da parte della Regione Lazio che, però, non era mai stata concessa;

3. l’Azienda ricorrente precisa di essere stata istituita dalla Regione Lazio (cfr.

Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9) al fine di gestire il servizio sanitario di emergenza territoriale (il c.d.

“118”) e che essa, a causa del permanere delle esigenze che avevano determinato la necessità di avvalersi di collaboratori esterni ex art. 7 co. 6 d.lgs. 165/01, tra i quali il dott. [OSCURATO:PERSONA], era stata costretta negli anni a prorogare le suddette collaborazioni, in applicazione dell’art. 1, comma 147 della Legge n. 228/2012, anche a causa del blocco del turn over ad opera dell’art. 1, comma 174, della Legge 311/2004, (Legge Finanziaria 2005), che aveva coinvolto anche la Regione Lazio ed ARES 118 e tutto ciò al solo fine di garantire il mantenimento dei [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza prescritti e di impedire l'interruzione del pubblico servizio, in attuazione ed osservanza di precisi provvedimenti del Commissario ad Acta ed utilizzando gli strumenti normativi predisposti dall’ordinamento e regolati dalla complessa e stratificata disciplina di riferimento;

4. non risultando peraltro oggetto di contestazione l’alta qualificazione del Dott. [OSCURATO:PERSONA], ARES 118 sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe trascurato tutti gli elementi di cui sopra, giungendo ad un’applicazione errata della disciplina della cui violazione era menzione nella rubrica del motivo di ricorso per cassazione;

5. ciò posto, si osserva qui come il ragionamento della Corte d’Appello, pur muovendo dalla considerazione per cui la durata pluriennale del rapporto entrava in stridente contrasto con gli articoli 7 e 36 del d. lgs. 165/2001 e quindi con la possibilità di concludere contratti di collaborazione coordinata, ma autonoma, ha poi in concreto esaminato le previsioni dei contratti inter partese le modalità di svolgimento dei rapporti, per concluderne in ordine alla natura subordinata della prestazione;

6. la Corte di merito ha quindi richiamato il principio giurisprudenziale per cui in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, valga essenzialmente l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, da verificare mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto;

7. essa ha quindi valorizzato l’esistenza di vari elementi sintomatici della subordinazione, ritenendoli nettamente prevalenti su quelli della autonomia, quali lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale per la realizzazione dei fini istituzionali di quest’ultima, la prestazione della attività secondo parametri temporali e quantitativi che coincidevano con quelli degli altri dirigenti medici in servizio quali lavoratori subordinati, la continuatività delle prestazioni protratte secondo le stesse modalità per circa dieci anni, la organizzazione delle prestazioni ad opera dell’azienda quanto a turni e reperibilità, l’utilizzo di mezzi ed attrezzature fornite dal datore (ambulanze; automediche; divise) e l’assenza di qualsiasi rischio economico in capo al lavoratore, retribuito in base alle ore di lavoro eseguite con una somma di ammontare predeterminato;

8. al di là della questione sull’astratta possibilità che ARES 188, stante i blocchi nelle assunzioni e nel turn over, potesse sopperire con rapporti di collaborazione autonoma, il punto è che la Corte territoriale ha accertato che in concreto quei rapporti si erano svolti con modalità che, tenuto conto anche della tipologia delle prestazioni, erano da riportare al lavoro subordinato del medico e non a prestazioni di lavoro autonomo anche se coordinato e continuativo;

9. sul punto il motivo di ricorso non adduce nulla di concretamente critico e del resto l’operazione interpretativa sviluppata dalla Corte d’Appello è coerente con i principi consolidati in ordine alla ricostruzione della natura dei rapporti di lavoro coinvolti (C. 19568/2013; C. 14573/2012);

10. d’altra parte l’individuazione degli elementi differenziali – tra l’altro nel caso di specie e come sopra riportato svolta con dovizia di particolari ed argomentazioni – è compito del giudice del merito che, una volta rispettato il criterio logico-giuridico di fondo, non consente la censura in sede di legittimità, destinata altrimenti a tradursi in un indebito sforamento nel giudizio diretto di fatto, improprio rispetto al processo di cassazione (C., S.U., 34476/2019; C., S.U., 24148/2013);

11. il ricorso è dunque inammissibile e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26698/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] 118, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 32 -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente– avverso la sentenza n. 1425/2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 14.4.2021, NRG 1364/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, confermando parzialmente la pronuncia del Tribunale di Frosinone, ha accertato che [OSCURATO:PERSONA], impiegato senza soluzione di continuità presso l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria (di seguito ARES 118) dal 2005 sino al deposito del ricorso in forza di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, aveva operato in tale periodo in realtà in regime di subordinazione; 2. la Corte territoriale confermava quindi il riconoscimento delle differenze retributive già attribuite dal Tribunale, ribadendo anche la condanna al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di rapporti a termine, di cui riduceva l’importo dalle venti mensilità già riconosciute dal giudice di prime cure a dodici mensilità di retribuzione globale di fatto; 3. ARES 118 ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese mediante controricorso; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. ARES 118 ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso adduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs n. 165/2001 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.); 2. con il motivo ARES 118 espone che rispetto al [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico, era stata originariamente prospettata l’assunzione a tempo indeterminato, subordinata ad autorizzazione da parte della Regione Lazio che, però, non era mai stata concessa; 3. l’Azienda ricorrente precisa di essere stata istituita dalla Regione Lazio (cfr. Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9) al fine di gestire il servizio sanitario di emergenza territoriale (il c.d. “118”) e che essa, a causa del permanere delle esigenze che avevano determinato la necessità di avvalersi di collaboratori esterni ex art. 7 co. 6 d.lgs. 165/01, tra i quali il dott. [OSCURATO:PERSONA], era stata costretta negli anni a prorogare le suddette collaborazioni, in applicazione dell’art. 1, comma 147 della Legge n. 228/2012, anche a causa del blocco del turn over ad opera dell’art. 1, comma 174, della Legge 311/2004, (Legge Finanziaria 2005), che aveva coinvolto anche la Regione Lazio ed ARES 118 e tutto ciò al solo fine di garantire il mantenimento dei [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza prescritti e di impedire l'interruzione del pubblico servizio, in attuazione ed osservanza di precisi provvedimenti del Commissario ad Acta ed utilizzando gli strumenti normativi predisposti dall’ordinamento e regolati dalla complessa e stratificata disciplina di riferimento; 4. non risultando peraltro oggetto di contestazione l’alta qualificazione del Dott. [OSCURATO:PERSONA], ARES 118 sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe trascurato tutti gli elementi di cui sopra, giungendo ad un’applicazione errata della disciplina della cui violazione era menzione nella rubrica del motivo di ricorso per cassazione; 5. ciò posto, si osserva qui come il ragionamento della Corte d’Appello, pur muovendo dalla considerazione per cui la durata pluriennale del rapporto entrava in stridente contrasto con gli articoli 7 e 36 del d. lgs. 165/2001 e quindi con la possibilità di concludere contratti di collaborazione coordinata, ma autonoma, ha poi in concreto esaminato le previsioni dei contratti inter partese le modalità di svolgimento dei rapporti, per concluderne in ordine alla natura subordinata della prestazione; 6. la Corte di merito ha quindi richiamato il principio giurisprudenziale per cui in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, valga essenzialmente l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, da verificare mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto; 7. essa ha quindi valorizzato l’esistenza di vari elementi sintomatici della subordinazione, ritenendoli nettamente prevalenti su quelli della autonomia, quali lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale per la realizzazione dei fini istituzionali di quest’ultima, la prestazione della attività secondo parametri temporali e quantitativi che coincidevano con quelli degli altri dirigenti medici in servizio quali lavoratori subordinati, la continuatività delle prestazioni protratte secondo le stesse modalità per circa dieci anni, la organizzazione delle prestazioni ad opera dell’azienda quanto a turni e reperibilità, l’utilizzo di mezzi ed attrezzature fornite dal datore (ambulanze; automediche; divise) e l’assenza di qualsiasi rischio economico in capo al lavoratore, retribuito in base alle ore di lavoro eseguite con una somma di ammontare predeterminato; 8. al di là della questione sull’astratta possibilità che ARES 188, stante i blocchi nelle assunzioni e nel turn over, potesse sopperire con rapporti di collaborazione autonoma, il punto è che la Corte territoriale ha accertato che in concreto quei rapporti si erano svolti con modalità che, tenuto conto anche della tipologia delle prestazioni, erano da riportare al lavoro subordinato del medico e non a prestazioni di lavoro autonomo anche se coordinato e continuativo; 9. sul punto il motivo di ricorso non adduce nulla di concretamente critico e del resto l’operazione interpretativa sviluppata dalla Corte d’Appello è coerente con i principi consolidati in ordine alla ricostruzione della natura dei rapporti di lavoro coinvolti (C. 19568/2013; C. 14573/2012); 10. d’altra parte l’individuazione degli elementi differenziali – tra l’altro nel caso di specie e come sopra riportato svolta con dovizia di particolari ed argomentazioni – è compito del giudice del merito che, una volta rispettato il criterio logico-giuridico di fondo, non consente la censura in sede di legittimità, destinata altrimenti a tradursi in un indebito sforamento nel giudizio diretto di fatto, improprio rispetto al processo di cassazione (C., S.U., 34476/2019; C., S.U., 24148/2013); 11. il ricorso è dunque inammissibile e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo