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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10473/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma.

Il difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difensore chiede la declaratoria di rigetto e/o di inammissibilità del ricorso.

In difesa di [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO che conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte distrettuale di quella città che, in parziale riforma della prima sentenza, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile del reato di lesioni stradali in danno di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen., in ragione del concorso di colpa della persona offesa nella causazione del sinistro e della intrinseca pericolosità dell'intersezione ove si verificò l'incidente.

In punto di fatto, è stato accertato che l'imputato, alla guida della sua autovettura, nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra nei pressi di intersezione, aveva invaso la corsia di marcia della motocicletta condotta dal Sanna, proveniente dalla direzione opposta, così determinando l'urto dei due veicoli e gravissime lesioni alla persona offesa.

2. La parte pubblica ricorrente deduce i seguenti motivi di censura, in relazione al ravvisato riconoscimento, nel caso di specie, dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen.

I) Vizio di motivazione quanto alla condotta di guida del Sanna, non avendo la Corte territoriale specificato in cosa sia consistita la condotta colposa della vittima, con particolare riguardo alla velocità di guida che avrebbe dovuto tenere in prossimità dell'intersezione.

Deduce anche l'omesso confronto del giudicante con la perizia cinematica svolta, che aveva stimato una velocità della moto al momento dell'impatto fra i 36 e i 40 Km orari, al di sotto del limite di velocità (70 Km/h).

Rileva, inoltre, che la ritenuta violazione dell'art. 145 cod. strada non si basa su dati certi ma su una presunzione indimostrata.

II) Vizio di motivazione quanto alla ritenuta pericolosità dell'intersezione, desunta illogicamente (oltre che ex post) dalla circostanza che dopo l'incidente il Comune ha sostituito l'incrocio in questione con una rotatoria.

3. Il responsabile civile Unipol ha depositato memoria scritta con cui chiede il rigetto o l'inammissibilità del proposto ricorso.

4. Il difensore della parte civile costituita ha depositato memoria scritta con cui chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dalla parte pubblica ricorrente sono fondati.

2. La sentenza impugnata si caratterizza per una sostanziale carenza di motivazione in ordine alla indicazione dei presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen., la quale - pare utile ricordarlo - presuppone che le lesioni stradali non siano esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato, con riferimento alla omologa previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che la stessa ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (cfr. Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Rv. 281559 - 01; Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Rv. 281173 - 01; Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018 - dep. 2019, Rv. 276254- 01; Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, Rv. 274504 - 01).

Il giudice di merito è quindi chiamato a valutare la sussistenza di tali fattori causali esterni, dipendenti da condotta umana o altro, al fine di stabilire la ricorrenza della detta ipotesi attenuata.

Qualora tali fattori siano costituiti dal concorso colposo della persona offesa, il giudicante dovrà dare esauriente conto in motivazione degli elementi di fatto su cui si basa tale valutazione e di come gli stessi siano sussumibili nella previsione normativa in questione.

Deve essere accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima, poiché altrimenti, qualora si configuri un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo, non potrà essere riconosciuta l'attenuante in disamina (cfr. Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, Rv. 275873 - 01).

3. Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver confermato la ricostruzione fattuale del primo giudice in ordine alla dinamica del sinistro - dando conto del fatto che l'autovettura condotta dall'imputato, in procinto di svoltare a sinistra, si trovava già in posizione obliqua rispetto al proprio senso di marcia e non in stato di quiete, tanto da invadere la carreggiata di pertinenza della motocicletta della persona offesa per mt. 1,70 - omette di specificare in cosa sia consistita la condotta colposa della vittima che avrebbe contribuito alla i/ XL_ ' 4 r + 17..

L causazione del sinistro,\, néérfttt--i1— suo comportamento sarebbe stato J imprudente, essendo pacifico che nell'occorso la moto godesse del diritto di precedenza, per cui la vittima poteva legittimamente fare affidamento su una condotta dell'automobilista rispettosa del codice della strada e, quindi, q" fatto che costui non avrebbe invaso la semicarreggiata di sua pertinenza, senza neanche fermarsi.

4. La Corte territoriale, al riguardo, si limita ad affermare "l'inappropriatezza delle modalità di marcia" del motociclista, desumendola dall'entità dell'urto tra i due mezzi, pur riconoscendo l'impossibilità di determinare con esattezza la velocità del motociclo.

Ragionamento palesemente carente ed illogico, che si basa su presupposti fattuali in parte non accertati (velocità), in parte non decisivi (entità dei danni) rispetto alla esatta ricostruzione della condotta tenuta dal motociclista, la quale, in definitiva, viene delineata in maniera estremamente generica ("inappropriatezza") e, soprattutto, senza alcuna valutazione in termini di incidenza della stessa rispetto alla causazione del sinistro.

Ulteriore vizio motivazionale si rinviene là dove la Corte torinese aggiunge che l'intrinseca pericolosità dell'intersezione teatro del sinistro sia stata riconosciuta anche dalla competente Amministrazione comunale, la quale, a seguito dell'incidente, aveva fatto predisporre una rotatoria, idonea a regolare in maniera più sicura il diritto di precedenza nell'incrocio in questione.

Non è dato comprendere la rilevanza di un simile ragionamento rispetto alla valutazione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen.; né la Corte torinese specifica alcunché al riguardo, offrendo sul punto una motivazione carente e, per certi versi, apodittica.

Difatti, nulla è argomentato in punto di incidenza causale di tale supposta pericolosità dell'incrocio rispetto alla causazione del sinistro, certamente determinato dalla condotta colposa dell'imputato, il quale, a tutto concedere, avrebbe dovuto dare la precedenza al motociclo proprio in ragione dell'asserita pericolosità dell'intersezione, per come era regolamentata al momento del fatto.

Né è spiegato come tale pericolosità abbia inciso sul comportamento della persona offesa, in maniera tale da renderlo, sia pure in parte, causalmente rilevante rispetto all'evento occorso.

5. I riscontrati vizi di legittimità impongono l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con riferimento alla questione concernente la ricorrenza o meno della circostanza attenuante di cui all'art. 590-bis comma 7 cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ezione della Corte di appello di Torino, la quale si atterrà ai principi indicati e provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata irrevocabile la pronuncia di merito quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 590-bis comma 7 cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità a norma dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma. Il difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difensore chiede la declaratoria di rigetto e/o di inammissibilità del ricorso. In difesa di [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO che conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte distrettuale di quella città che, in parziale riforma della prima sentenza, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile del reato di lesioni stradali in danno di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen., in ragione del concorso di colpa della persona offesa nella causazione del sinistro e della intrinseca pericolosità dell'intersezione ove si verificò l'incidente. In punto di fatto, è stato accertato che l'imputato, alla guida della sua autovettura, nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra nei pressi di intersezione, aveva invaso la corsia di marcia della motocicletta condotta dal Sanna, proveniente dalla direzione opposta, così determinando l'urto dei due veicoli e gravissime lesioni alla persona offesa. 2. La parte pubblica ricorrente deduce i seguenti motivi di censura, in relazione al ravvisato riconoscimento, nel caso di specie, dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen. I) Vizio di motivazione quanto alla condotta di guida del Sanna, non avendo la Corte territoriale specificato in cosa sia consistita la condotta colposa della vittima, con particolare riguardo alla velocità di guida che avrebbe dovuto tenere in prossimità dell'intersezione. Deduce anche l'omesso confronto del giudicante con la perizia cinematica svolta, che aveva stimato una velocità della moto al momento dell'impatto fra i 36 e i 40 Km orari, al di sotto del limite di velocità (70 Km/h). Rileva, inoltre, che la ritenuta violazione dell'art. 145 cod. strada non si basa su dati certi ma su una presunzione indimostrata. II) Vizio di motivazione quanto alla ritenuta pericolosità dell'intersezione, desunta illogicamente (oltre che ex post) dalla circostanza che dopo l'incidente il Comune ha sostituito l'incrocio in questione con una rotatoria. 3. Il responsabile civile Unipol ha depositato memoria scritta con cui chiede il rigetto o l'inammissibilità del proposto ricorso. 4. Il difensore della parte civile costituita ha depositato memoria scritta con cui chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dalla parte pubblica ricorrente sono fondati. 2. La sentenza impugnata si caratterizza per una sostanziale carenza di motivazione in ordine alla indicazione dei presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen., la quale - pare utile ricordarlo - presuppone che le lesioni stradali non siano esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, con riferimento alla omologa previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che la stessa ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (cfr. Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Rv. 281559 - 01; Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Rv. 281173 - 01; Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018 - dep. 2019, Rv. 276254- 01; Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, Rv. 274504 - 01). Il giudice di merito è quindi chiamato a valutare la sussistenza di tali fattori causali esterni, dipendenti da condotta umana o altro, al fine di stabilire la ricorrenza della detta ipotesi attenuata. Qualora tali fattori siano costituiti dal concorso colposo della persona offesa, il giudicante dovrà dare esauriente conto in motivazione degli elementi di fatto su cui si basa tale valutazione e di come gli stessi siano sussumibili nella previsione normativa in questione. Deve essere accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima, poiché altrimenti, qualora si configuri un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo, non potrà essere riconosciuta l'attenuante in disamina (cfr. Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, Rv. 275873 - 01). 3. Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver confermato la ricostruzione fattuale del primo giudice in ordine alla dinamica del sinistro - dando conto del fatto che l'autovettura condotta dall'imputato, in procinto di svoltare a sinistra, si trovava già in posizione obliqua rispetto al proprio senso di marcia e non in stato di quiete, tanto da invadere la carreggiata di pertinenza della motocicletta della persona offesa per mt. 1,70 - omette di specificare in cosa sia consistita la condotta colposa della vittima che avrebbe contribuito alla i/ XL_ ' 4 r + 17.. L causazione del sinistro,\, néérfttt--i1— suo comportamento sarebbe stato J imprudente, essendo pacifico che nell'occorso la moto godesse del diritto di precedenza, per cui la vittima poteva legittimamente fare affidamento su una condotta dell'automobilista rispettosa del codice della strada e, quindi, q" fatto che costui non avrebbe invaso la semicarreggiata di sua pertinenza, senza neanche fermarsi. 4. La Corte territoriale, al riguardo, si limita ad affermare "l'inappropriatezza delle modalità di marcia" del motociclista, desumendola dall'entità dell'urto tra i due mezzi, pur riconoscendo l'impossibilità di determinare con esattezza la velocità del motociclo. Ragionamento palesemente carente ed illogico, che si basa su presupposti fattuali in parte non accertati (velocità), in parte non decisivi (entità dei danni) rispetto alla esatta ricostruzione della condotta tenuta dal motociclista, la quale, in definitiva, viene delineata in maniera estremamente generica ("inappropriatezza") e, soprattutto, senza alcuna valutazione in termini di incidenza della stessa rispetto alla causazione del sinistro. Ulteriore vizio motivazionale si rinviene là dove la Corte torinese aggiunge che l'intrinseca pericolosità dell'intersezione teatro del sinistro sia stata riconosciuta anche dalla competente Amministrazione comunale, la quale, a seguito dell'incidente, aveva fatto predisporre una rotatoria, idonea a regolare in maniera più sicura il diritto di precedenza nell'incrocio in questione. Non è dato comprendere la rilevanza di un simile ragionamento rispetto alla valutazione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen.; né la Corte torinese specifica alcunché al riguardo, offrendo sul punto una motivazione carente e, per certi versi, apodittica. Difatti, nulla è argomentato in punto di incidenza causale di tale supposta pericolosità dell'incrocio rispetto alla causazione del sinistro, certamente determinato dalla condotta colposa dell'imputato, il quale, a tutto concedere, avrebbe dovuto dare la precedenza al motociclo proprio in ragione dell'asserita pericolosità dell'intersezione, per come era regolamentata al momento del fatto. Né è spiegato come tale pericolosità abbia inciso sul comportamento della persona offesa, in maniera tale da renderlo, sia pure in parte, causalmente rilevante rispetto all'evento occorso. 5. I riscontrati vizi di legittimità impongono l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con riferimento alla questione concernente la ricorrenza o meno della circostanza attenuante di cui all'art. 590-bis comma 7 cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ezione della Corte di appello di Torino, la quale si atterrà ai principi indicati e provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata irrevocabile la pronuncia di merito quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 590-bis comma 7 cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità a norma dell'
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