CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 1985
Cassazione n. 32020/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/06/1985 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che ai fini della qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina impropria consumata, la Corte di appello si è conformata al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117), rilevando che l'imputato aveva sottratto la merce occultandola nel suo zaino ed aveva esercitato violenza per sottrarsi al controllo e conseguire il possesso definitivo della stessa (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 lu