CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: RAMAGLIONI Fabio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 18/2/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 15-18866/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con unico motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione della legge penale, illogicità manifesta della motivazione) la difesa ha denunziato la ricorrenza dei vizi invalidanti indicati alle lettere b) ed e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., atteso che la Corte di merito, investita dell'appello dell'imputato che lamentava il deficit probatorio sul segmento di condotta afferente alla attività materiale di sostituzione della targa apposta sullo scooter condotto dall'imputato all'atto del controllo di polizia, aveva argomentato il proprio convincimento "specializzante" del riciclaggio, rispetto alla mera ricettazione (reato che sarebbe prescritto), valorizzando elementi indiziari incapaci di collegare, con certezza, l'imputato al "fatto taroccamento", atteso che la targa apposta sul motoveicolo era comunque nella disponibilità materiale dell'imputato, in quanto identificava il motociclo del fratello di costui. Dunque, in assenza di una diversa indicazione circa l'attività materiale di taroccamento poteva logicamente ritenersi che tale attività fosse stata compiuta dall'imputato. 2. Il motivo denuncia profili di violazione di legge che non è dato rinvenire nella qualificazione del fatto, mentre la motivazione di merito che sorregge la decisione non è apparsa manifestamente illogica. 2.1. Quanto a idoneità dissimulatoria della condotta contestata (sostituzione delle targhe), nella motivazione della sentenza impugnata limpida è l'argomentazione circa la decisiva rilevanza di coprire con targhe genuine (che identificano un veicolo nel possesso della stretta cerchia dei familiari) un veicolo provento di furto. Corretta, dunque la qualificazione giuridica del fatto, trattandosi all'evidenza dell'attività di sostituzione dei dati identificativi adesi al veicolo, atti ad occultarne la provenienza da delitto e favorirne la circolazione in apparente legittimità, oltre che la potenziale immissione nel mercato dell'usato (Sez. 2, n. 25940 del 12/2/2013; Sez. 2, n. 44305 del 25/10/2005, Rv. 232770; Sez. 2, n. 30842 del 3/4/2013, Rv. 257059). Questa Corte ha anche talvolta affermato, in consonanza rispetto al motivo di ricorso, che la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso (tra le sentenze oggetto di massimazione: Sez. 2, n. 29002 del 9/10/2020, Rv. 279703; Sez. 2, n. 41740 del 30/9/2015, Cariati, Rv. 265097). Nel caso di specie, tuttavia, le due sentenze di merito hanno accertato che la targa apposta sul motoveicolo condotto dall'imputato e di incontroversa provenienza delittuosa apparteneva ed era abbinata ad un veicolo di proprietà del fratello convivente; il Tribunale prima e la Corte di appello poi, con argomentazione inferenziale non manifestamente illogica o riconducibile ad una mera illazione, hanno potuto desumere da questo dato la diretta responsabilità dell'odierno ricorrente nella alterazione dei dati identificativi del veicolo di cui egli aveva certamente la disponibilità, non avendo peraltro fornito alcuna spiegazione alternativa di come sul veicolo da lui condotto fossero presenti elementi identificativi di quello del di lui germano. 15-18866/2022 I fatti così come provati .sono stati pertanto correttamente qualificati .ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen., non potendo gli stessi essere sussunti nell'ipotesi di ricettazione per le ragioni ampiamente esplicitate dai giudici di merito. 3. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. La pronta soluzione della questione proposta con il motivo unico di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 20