CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1976
Cassazione n. 36994/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1976 avverso l'ordinanza del 25/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania respingeva il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa con il quale era stata rigettata la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere un permesso di necessità, rilevando che il suo presupposto, costituito dal verificarsi di un "motivo grave", non poteva essere integrato dall'esigenza prospettata di consentire al predetto di concepire un figlio. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione dell'art. 30 Ord. pen. e vizi della motivazione, deducendo che la decisione non si è uniformata ai principi in materia e alla più recente giurisprudenza di legittimità che individua la gravità dell'evento legittimante il permesso premio anche nel caso di un fatto relativo alla sfera familiare inusuale e di decisiva rilevanza, come il ricongiungimento con la moglie dopo una lunga detenzione al fine di procreare. 3. Le argomentazioni svolte nel ricorso contrastano con la stessa giurisprudenza cui parrebbero ispirarsi (Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Rv. 274655), poiché essa, pur argomentando in ordine al concetto di "gravità" richiamato dall'art. 30 Ord. pen. e ricollegandolo anche alla sfera di mantenimento della sfera dei rapporti familiare, continua comunque a ribadire che deve trattarsi di condizioni eccezionali legate a fatti oggettivi verificatisi. Sicché, esse potrebbero sì rinvenirsi anche in situazioni di inusuale, comprovato e perdurante disagio che continuano a precludere i contatti in carcere coi familiari tramite le visite, ma di certo non possono riguardare il diverso caso del possibile soddisfacimento di esigenze legate a progetti familiari fuori dal carcere, come per l'appunto quelli relativi all'asserita decisione di concepire un figlio. Le doglianze mosse risultano, pertanto, manifestamente infondate. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA]