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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 723/2020

ECLI:EU:T:2020:462
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0487_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 ottobre 2020 – CU / Comitato delle regioni (causa T‑487/19) «Funzione pubblica – Funzionari – Trattamento mensile di base dei funzionari assunti prima del 1 o maggio 2004 – Applicazione di un fattore di moltiplicazione inferiore all’unità – Riduzione del fattore di moltiplicazione – Errore di diritto – Parità di trattamento – Legittimo affidamento»

1. Funzionari – Retribuzione – Norme transitorie applicabili dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 – Promozione ottenuta dopo il 1 o maggio 2004 da parte di un funzionario assunto anteriormente a tale data – Applicazione di un fattore di moltiplicazione – Finalità e funzionamento del fattore di moltiplicazione (Statuto dei funzionari, art. 44 e allegato XIII, art. 2, § 2, e 7, §§ 1, 2, 6 e 7; regolamento del Consiglio n o 723/2004) (v. punti 38-47)

2. Funzionari – Retribuzione – Norme transitorie applicabili dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 – Promozione ottenuta dopo il 1 o maggio 2004 da parte di un funzionario assunto anteriormente a tale data – Determinazione del fattore di moltiplicazione – Aumento del fattore di moltiplicazione che interviene allo stesso momento della promozione – Inammissibilità – Aumento del fattore di moltiplicazione che equivale ad un avanzamento di scatto – Violazione del principio del mantenimento dei diritti acquisiti – Assenza (Statuto dei funzionari, art. 46 e allegato XIII, art. 7, § 7; regolamento del Consiglio n. 723/2004) (v. punti 50-53, 57)

3. Funzionari – Statuto – Regolamento n. 723/2004 che modifica lo Statuto – Regime transitorio – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata – Autonomia delle istituzioni (Statuto dei funzionari, art. 110; regolamento del Consiglio n. 723/2004, considerando 37) (v. punto 64)

4. Funzionari – Parità di trattamento – Promozione ai sensi dell’articolo 29 e dell’articolo 45 dello Statuto – Situazioni non comparabili (Statuto dei funzionari, artt. 29 e 45) (v. punti 70-73)

5. Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punti 79, 80)

6. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Mezzi istruttori – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 90 e 92) (v. punto 85) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Comitato delle Regioni del 18 ottobre 2018 recante la promozione del ricorrente al grado AD 14, scatto 1, nella parte in cui fissa il suo fattore di moltiplicazione a 0,9589951.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) CU e il Comitato delle Regioni sopporteranno le loro spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le sue spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0487_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 ottobre 2020 – CU / Comitato delle regioni (causa T‑487/19) «Funzione pubblica – Funzionari – Trattamento mensile di base dei funzionari assunti prima del 1 o maggio 2004 – Applicazione di un fattore di moltiplicazione inferiore all’unità – Riduzione del fattore di moltiplicazione – Errore di diritto – Parità di trattamento – Legittimo affidamento» 1. Funzionari – Retribuzione – Norme transitorie applicabili dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 – Promozione ottenuta dopo il 1 o maggio 2004 da parte di un funzionario assunto anteriormente a tale data – Applicazione di un fattore di moltiplicazione – Finalità e funzionamento del fattore di moltiplicazione (Statuto dei funzionari, art. 44 e allegato XIII, art. 2, § 2, e 7, §§ 1, 2, 6 e 7; regolamento del Consiglio n o 723/2004) (v. punti 38-47) 2. Funzionari – Retribuzione – Norme transitorie applicabili dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 – Promozione ottenuta dopo il 1 o maggio 2004 da parte di un funzionario assunto anteriormente a tale data – Determinazione del fattore di moltiplicazione – Aumento del fattore di moltiplicazione che interviene allo stesso momento della promozione – Inammissibilità – Aumento del fattore di moltiplicazione che equivale ad un avanzamento di scatto – Violazione del principio del mantenimento dei diritti acquisiti – Assenza (Statuto dei funzionari, art. 46 e allegato XIII, art. 7, § 7; regolamento del Consiglio n. 723/2004) (v. punti 50-53, 57) 3. Funzionari – Statuto – Regolamento n. 723/2004 che modifica lo Statuto – Regime transitorio – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata – Autonomia delle istituzioni (Statuto dei funzionari, art. 110; regolamento del Consiglio n. 723/2004, considerando 37) (v. punto 64) 4. Funzionari – Parità di trattamento – Promozione ai sensi dell’articolo 29 e dell’articolo 45 dello Statuto – Situazioni non comparabili (Statuto dei funzionari, artt. 29 e 45) (v. punti 70-73) 5. Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punti 79, 80) 6. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Mezzi istruttori – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 90 e 92) (v. punto 85) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Comitato delle Regioni del 18 ottobre 2018 recante la promozione del ricorrente al grado AD 14, scatto 1, nella parte in cui fissa il suo fattore di moltiplicazione a 0,9589951. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) CU e il Comitato delle Regioni sopporteranno le loro spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le sue spese.
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