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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19036/2026

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tite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria depositata.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Venezia, inparziale riforma della sentenza di condanna emessa della Corte di assise di Verona, haridotto le pene appl icate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXr, confermando nel resto la sentenza.Va rilevato che la Corte di assise di Verona ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXX, colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 601, 602- ter,comma 1, lett. a) e b), cod. pen., per avere in concorso tra loro con più azioni esecutive delmedesimo disegno cr iminoso, anche in tempi diversi , reclutato e ospitatoXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX per costringerle aprestazioni sessuali, approfittando della loro condizione di vulnerabilità e necessità.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] (detto Mr XXXXXX) e [OSCURATO:PERSONA](detta anche XXXXX), sono stati ritenuti responsabili della condotta consistita nell’avereorganizzato l'ingresso in Italia dalla XXXXXXX delle tre donne sopra indicate costringendo,per ripagare il debito contratto per le spese di viaggio, XXXXXXXXXXXXXXXX a prostituirsidal mese di luglio 2016 al mese di marzo 2018, la minorenne XXXXXXXXXXXX a prostituirsidal mese di novembre 2016 al mese di marzo 2017 e l 'a l t ra minorenneXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a prostituirsi dal mese novembre 2016 al Marzo 2018.La sentenza, inoltre, ha dichiarato XXXXXXXXXXXXr colpevole dei reati di cui agli artt.81, secondo comma, cod. pen., art. 3, comma 1, n. 8 della legge n. 75 del 1958, e di cuiall’art. 600-bis, comma 1, n. 2 cod. pen., così riqualificati i fatti, per avere ospitato pressol'appartamento in suo uso le giovani donne e, in particolare, XXXXXXXX dal mese di luglio2016 al mese di gennaio 2018, la minorenne XXXXXX dal mese di dicembre 2016 al mesedi marzo 2017 e la minorenne XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dal mese di dicembre 2016 almese di agosto 2017, favorendone l’attività di meretricio e concorrendo allo sfruttamentodella loro prostituzione.2.

Avverso la sentenza, con distinti atti, propongono ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA], e XXXXXXXXXXXXr.3.

Con atto a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], i ricorrentideducono due motivi di ricorso.3.1.

Con il primo motivo eccepiscono l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agliarticoli 601e 602-ter cod. pen., evidenziando come tale qualificazione giuridica sia erratasemplicemente convenuto con le tre donne e con i loro parenti in XXXXXXX la possibilità difarle entrare in Italia dietro il pagamento di un compenso di denaro; e sarebbe unacircostanza totalmente infondata il fatto che le ragazze, dopo l’accettazione della proposta difare ingresso in Italia siano state sottoposte ad un rito XXXXXX con soggezione al voleredello XXXXXX, non potendosi ritenere che quest'ultimo abbia partecipato al rito non essendopresente sul posto, ma solo in contatto telefonico, peraltro, senza apparire e senza parlarecon le ragazze che vi si sottoponevano.Pertanto, nei confronti dello XXXXXX sarebbe configurabile il solo reato difavoreggiamento dell’ingresso clandestino in Italia delle tre donne non essendosi occupatodella loro futura attività di prostitute ed avendo le stesse liberamente accettato di venireillegalmente in Italia.La difesa rileva, inoltre, con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], che la stessa si sarebbelimitata ad ospitare per alcuni giorni le ragazze presso la propria abitazione e, in particolare,nel giorno del battesimo del figlio, nell’attesa che le medesime trovassero un’ulterioresistemazione.Secondo la prospettazione difensiva non sarebbe emersa alcuna prova che durantetale breve soggiorno nei confronti delle ragazze siano state esercitate violenze, costrizioni orichieste di somme di denaro.

Si evidenzia, altresì, che soltanto quando le donne hannoiniziato a frequentare l’abitazione di XXXXXXXXXXXXr avrebbero intrapreso l’attività diprostituzione in maniera autonoma, al fine di estinguere il debito maturato per il lorotrasferimento in Italia e per le spese di soggiorno; esse, poi, sarebbero state istruiteall’attività di meretricio da XXXXXXXXXXXXXX, figlia della stessa XXXXXX, che giàesercitava tale attività.Di conseguenza, secondo la difesa non vi sarebbe stata alcuna costrizione finalizzata aspingere le ragazze a prostituirsi, poiché le stesse si recavano in strada e rientravano neipropri alloggi in modo del tutto autonomo, essendo peraltro munite di telefoni cellulari con iquali avrebbero potuto chiedere aiuto o manifestare la volontà di interrompere l’attività dimeretricio; circostanza che si è verificata quando le ragazze hanno intravisto la possibilità diregolarizzare il loro ingresso in Italia, avendo infatti denunciato gli imputati.La difesa evidenzia, inoltre, che nonostante le donne siano state successivamenteaccolte in strutture di assistenza, esse avrebbero continuato a esercitare l’attività diprostituzione anche senza la gestione o la vicinanza degli imputati, a conferma dellavolontarietà della loro condotta.

La difesa, inoltre, con riferimento a XXXXXXXXXXXXr, rileva che la stessa nonavrebbe posto in essere alcuna condotta riconducibile al commercio di schiavi o di personein condizioni analoghe alla schiavitù; né avrebbe favorito l’ingresso clandestino in Italia delletre ragazze; né, ancora, avrebbe agevolato lo svolgimento sul territorio italiano della loro Secondo la prospettazione difensiva, XXXXXXXXXXXXr si sarebbe limitata a fornireun alloggio in cui le giovani potessero vivere, dietro il pagamento di un mero rimborso spese,senza trarre alcun profitto dalla loro attività, né avrebbe posto in essere alcuna attività dicontrollo delle donne, né di richiesta di una percentuale degli incassi.

La difesa osserva inoltre che non sarebbe applicabile l’aggravante relativa alla minoreetà delle due giovani, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, poiché la XXXXXXnon sarebbe stata in grado di conoscerne l’età, essendo le ragazze prive di qualsiasidocumento di identità e non avendola dichiarata.3.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l’erronea qualificazione giuridica deifatti.Secondo la difesa, sussisterebbero i presupposti per procedere alla riqualificazionedelle condotte contestate ai ricorrenti nella meno grave fattispecie di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina, con la conseguente necessità di rideterminare la pena, previaapplicazione delle attenuanti generiche e delle ulteriori attenuanti comuni ritenutecompatibili.4.

Con atto sottoscr i t to dal di fensore di f iducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] io Mi lan,[OSCURATO:PERSONA], con un unico articolato motivo, eccepisce la mancanza di motivazionein ordine alla credibilità delle persone offese, nonché l’errata applicazione delle disposizionidi cui agli articoli 601 e 602-ter cod.pen.La difesa lamenta, come già dedotto in appello, la contraddittorietà delle dichiarazionidelle persone offese sulle quali soltanto poggerebbe l’affermazione della responsabilità dellaricorrente; si evidenzia, in particolare, come la ricorrente si sarebbe limitata ad un unicocontatto telefonico con la ragazza di nome XXXXXXXX durante il rito XXXXXX, che di per sénon può rappresentare una modalità idonea per il reclutamento o quale contributoall’introduzione della ragazza nello Stato; vi sarebbero, inoltre, enormi vuoti probatori inquanto non è stato effettuato alcun riscontro presso i rivenditori di telefonia volto a verificarese l’utenza che ha contattato la giovane Antonia fosse effettivamente intestata allaricorrente.Si rileva, ancora, che nella sentenza di appello non sono stati indicati i passaggiargomentativi essenziali per affermare le modalità in ragione delle quali la posizionedell’imputata possa ritenersi collegata a quella delle giovani donne in relazione all’attività dimeretricio.Inoltre, si afferma che la credibilità delle tre presunte persone offese — peraltrocostituitesi parti civili — avrebbe dovuto essere maggiormente approfondita, anche alla lucedella circostanza che, attraverso la denuncia, esse hanno potuto attivare la procedura perottenere il permesso di soggiorno di cui all’art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] sull’Immigrazione,finalizzato all’accesso ai programmi di protezione.La difesa sottolinea come, a seguito del sopravvenuto editto del re Oba nella primaveradel 2018 — con cui veniva dichiarato lo scioglimento di tutti i riti voodoo — sia venuto menoqualsiasi presunto vincolo di soggezione rituale.

In tale contesto, XXXXXXXXXXXXXXXX,una volta presa consapevolezza della propria posizione irregolare sul territorio italiano permancanza di idonea documentazione, ha autonomamente deciso di denunciare la ricorrente;inoltre, si rileva come sia illogico ritenere che Antonia fosse sottomessa alla ricorrente esoggiogata da quest'ultima pur partecipando a tutte le sue feste.Di conseguenza emergerebbe che XXXXXXXX non avesse alcuna paura dellaricorrente e non vi sarebbe alcuna condizione di schiavitù, considerando altresì che la stessainsieme ai propri familiari aveva deciso il trasferimento in Italia, ben conscia – afferma ladifesa - che le ragazze debbano effettuare attività di meretricio quando giungono in Italia daiPaesi dell’Africa.La difesa deduce, altresì, la non credibilità della persona offesa XXXXXXXXXXXX,evidenziando la contraddittorietà delle sue dichiarazioni sia in ordine alla conoscenza delsoggetto indicato come Mister XXXXXX, sia riguardo ai riferimenti temporali relativi alla suapermanenza presso l’abitazione della ricorrente e quella della XXXXXX.Si sottolinea, inoltre, che la giovane ha dichiarato che l’imputata non aveva maiacquistato un telefono cellulare per lei, mentre l’operatore di polizia giudiziaria ha riferito chela ricorrente gliene avrebbe invece consegnato uno allo scopo di controllarla.

Tale discrasia,secondo la difesa, inciderebbe ulteriormente sulla attendibilità del racconto accusatorio,facendo venir meno un elemento importante in quanto indicativo della insussistenza di unostato di costrizione.Ai fini della dedotta inadeguatezza della motivazione, si rappresenta, poi, che l’edittoliberatorio del Re XXX risulta emesso nel 2018, mentre dal capo di imputazione emerge chela donna avrebbe cessato l’attività di prostituzione già nel 2017, dunque senza doversecondo il ricorso — avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a un più penetrante scrutiniodella sua posizione e dei possibili motivi di interesse sottesi alla denuncia.La difesa deduce, inoltre, la non credibilità della minore XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,evidenziando come la sentenza di appello non abbia adeguatamente valorizzato lecontraddizioni presenti nelle sue dichiarazioni, in particolare con riferimento ai suoispostamenti sul territorio italiano, alla sua effettiva età e alla permanenza presso l’abitazionedella ricorrente.Si sottolinea, poi, l’assoluta incongruenza delle affermazioni della giovane circa ipresunti guadagni settimanali, da lei quantificati in circa 150/250 euro, somma del tuttoincongruente rispetto ai proventi normalmente derivanti dall’attività di meretricio.Anche la ragazza, peraltro, avrebbe riferito di non essere in possesso di un telefonocellulare, elemento che contrasterebbe con il quadro probatorio valorizzato nella motivazioneimpugnata.La difesa osserva, inoltre, che — una volta intervenuto l’editto liberatorio — le personeoffese hanno avuto la possibilità di lasciare l’abitazione, continuando nondimeno aprostituirsi anche successivamente, conseguendo da ciò l’assoluta mancanza di unacondizione di soggezione o sottomissione nei confronti della ricorrente.In conclusione, le considerazioni della Corte d'assise di appello sarebbero apodittichein quanto non sarebbe emerso alcun elemento della sussistenza del reato di cui all'articolo601 cod. pen. dovendosi derubricare i fatti nella fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n.75 del 1958 e di cui all’art. 600-bis cod. pen., temi che la sentenza impugnata non havagliato.5.Con atto a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], XXXXXXXXXXXXrdeduce, con un unico articolato motivo, il vizio di motivazione in relazione alla qualificazionegiuridica del fatto ai sensi degli artt. 600-bis c.p. e dell’art. 3 della legge n. 75 del 1958 e inordine al trattamento sanzionatorio.Secondo la difesa, il solo fatto che l’imputata fosse a conoscenza dell’attività svoltadalle persone offese non sarebbe sufficiente a inquadrare la condotta nei reati di cui alleindicate disposizioni, non sussistendo a suo carico alcun obbligo di vigilanza nei confrontidelle minori, che non le erano state affidate.Inoltre, il fatto che l’imputata fosse a conoscenza dell’attività svolta all’esternodell’abitazione e che avesse richiesto il pagamento delle spese per le utenze e per l’affittonon costituirebbe, secondo la difesa, un elemento di disvalore penalmente rilevante.Di conseguenza, affermare – come fatto nella sentenza impugnata – che l’imputataabbia agevolato l’attività di prostituzione traendone profitto, basando tale convincimento sulfatto che essa avesse ospitato i ragazzi per un lungo periodo, che fosse a conoscenza delleloro uscite serali e dei rientri nelle prime ore del mattino, nonché che fosse a conoscenzadella consegna dei proventi dell’attività alla XXXXXXXX, non integrerebbe una condotta diagevolazione o sfruttamento della prostituzione, anche minorile; tale motivo di doglianza nonsarebbe stato esaminato dalla Corte d’assise d’appello.Quanto alla quantificazione della pena, la difesa deduce che i Giudici della Corte diassise di appello non hanno assolto all’onere motivazionale con argomentazioni adeguate elogiche.6.

Con atto sottoscri t to dal difensore di f iducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi di r icorso.6.1.

Con il primo motivo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione in relazione allasussistenza dell’elemento oggettivo del reato di tratta di persone.

In particolare, si sostiene che dall’istruttoria dibattimentale non è emerso né uno statodi vulnerabilità delle persone offese, né una situazione di assoggettamento, né ancora, unadibattimentale sarebbe risultato che la decisione di trasferirsi in Italia è stata assuntaautonomamente dalle persone offese, con il consenso e il coinvolgimento dei rispettivifamiliari.Del tutto erronea sarebbe, dunque, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnataalla pagina 8, secondo cui l’imputato avrebbe “individuato le ragazze in situazioni familiaridifficili e le avrebbe convinte a venire in Italia alla ricerca di un futuro migliore”.

Tale passo,secondo la difesa, non troverebbe alcun riscontro probatorio e configurerebbe un’evidenteforzatura logica rispetto alle risultanze processuali.6.2.

Con il secondo motivo, la difesa lamenta la erronea applicazione della disposizionedi cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., non sussistendo una adeguata motivazione inordine all’aumento pari a mesi 9 di reclusione per ciascuna delle persone offese.Inoltre, si deduce l’insufficiente motivazione sul diniego delle circostanze attenuantigeneriche, evidenziando che la sentenza impugnata si è soffermata sulla condottaprocessuale dell’imputato, rimasto assente e che ha negato gli addebiti, trattandosi dicomportamenti che costituiscono mera esplicazione del legittimo esercizio del diritto didifese.La Corte di assise di appello, quindi, non si sarebbe soffermata sugli elementi dai qualisi sarebbero potuto trarre le ragioni per il riconoscimento delle suddette attenuanti ai sensidell’art. 62-bis c.p.7. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’ inammissibil ità di tutti i motivi di ricorso, riportandosi alla memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare, il Collegio evidenzia che la documentazione prodotta in udienzanon può essere oggetto di valutazione per essere stata la stessa intempestivamenteprodotta.Prima di affrontare i profili di censura giova ricordare il principio oramai acquisitosecondo il quale il ricorso per cassazione è inammissibile nel caso in cui sollecita unadiversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, sviluppandodoglianze sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatoriediversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio dellamotivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.Secondo i principi consolidati dalla di questa Corte la sentenza non può essereannullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una riletturaorientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelliadottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perchéassertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui lacondotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv.265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è infattiquello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quellodi stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, seabbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente rispostaalle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nellosviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni apreferenza di altre.Di conseguenza il ricorso per cassazione è inammissibile allorché le censure iviarticolate riproducano e reiterino gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali laCorte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette indiritto, senza che con esse il ricorso si confronti criticamente limitandosi, in maniera perl'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza oillogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01).Nel caso di specie, va rilevato che le sentenze di merito, salvo che sul trattamentosanzionatorio, esprimono un medesimo iter argomentativo in ordine alla ricostruzionefattuale e alla qualificazione giuridica dei fatti dando così luogo ad un caso di pronuncia cd.doppia conforme alla luce della quale vanno, pertanto. esaminate le censure dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] le ragioni di seguito evidenziate, i ricorsi, alla luce dei principi ora richiamati, sonoinammissibili.2.

I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – i quali possono esseretrattati congiuntamente prospettando censure comuni in punto di vizi motivazionali in ordinealla valutazione del quadro probatorio del reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 601, 602-ter, comma 1, lett. a) e b), cod. pen. e in punto di qualificazione giuridica della condottacontestata – sono inammissibili avendo gli odierni ricorrenti riproposto analoghe censurededotte in primo e secondo grado, motivatamente disattese dai Giudici del merito.

Nel caso di specie, i giudici di appello prendendo in considerazione le argomentazionisviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica edautonoma sui punti specificamente indicati nell’atto di gravame, fornendo una motivazioneesaustiva ed immune dalle censure formulate.

In primo luogo, risultano meramente reiterative delle doglianze di appello le censure diinattendibiltà delle persone offese;alla pagina 12 della sentenza impugnata la Corte di assisedi appello ha puntualmente evidenziato che le giovani donne hanno ottenuto il permesso disoggiorno a prescindere dalla loro denuncia e ha rimarcato, altresì, che le stesse nonavevano deciso di denunciare i fatti in modo autonomo, ma solo dopo essere stateavvicinate dal responsabile del [OSCURATO:PERSONA], dagli operatori di polizia e, ancora, nonprima di essere state liberate dal rito XXXXXX.I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, quantoai loro collegamenti con le vittime, non si confrontano con la motivazione della sentenza cheha dato conto delle verifiche effettuate sia sulle utenze in uso alle persone offese che suquelle in uso agli imputati, dando evidenza al dato che nelle rubriche telefoniche delle vittimevi erano i numeri della XXXXXX e della XXXX, a queste ultime riconducibili sul rilievo che taliutenze avevano agganciato le celle telefoniche corrispondenti alle residenze delle dueimputate.La sentenza ha altresì evidenziato l’espletamento di verifiche in ordine ai luoghifrequentati dalle vittime, luoghi che le donne provenienti dalla XXXXXXX non avrebberopotuto conoscere se non perché si erano lì effettivamente recate trovando, in tal modoriscontro le indicazioni dalle stesse fornite.Più specificamente, la sentenza impugnata ha dato conto del narrato delle tre donne,connotato da plurimi e precisi dettagli, dal quale è risultato un percorso per ciascuna di lorodel tutto analogo; infatti ciascuna di loro aveva riferito di essere state contattate, per il tramitedi una persona d i loro f iducia nel la loro c i t tà d i or ig ine [OSCURATO:PERSONA] ty , daXXXXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] e tutte sottoposte al rito XXXXXX persuggellare l’impegno; in particolare, è risultato che alla accettazione della promessa diessere portate in Italia dalla XXXXXXX per svolgere una attività lavorativa che desse loro davivere così da aiutare anche le famiglia in condizioni di povertà in XXXXXXX, seguival’impegno di ripagare il debito di circa 25.000,00/35.000,00 venendo sottoposte al rito conl’avvertimento che se avessero violato il patto sarebbero diventato pazze o comunquesarebbe accaduto qualcosa di brutto.In tale quadro ricostruttivo fattuale alcuna rilevanza decisiva assume la circostanzaevidenziata dalla difesa secondo cui le ragazze abbiano decisoin accordo con la propriafamig l ia d i accet tare le condiz ion i poste da [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXX.La sentenza, poi, alla pagina 13 ha puntualmente indicato gli elementi dai quali èrisultato il determinante e preminente coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]; infatti,quanto al vincolo suggellato con il rito XXXXXXnel provvedimento impugnato si rimarca chele tre donne hanno dichiarato di avere incontrato lo stesso soggetto indicato come MisterXXXXX, quale referente del [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo viene indicato comepartecipe del rito in collegamento telefonico insieme con la Bosa; inoltre è stato evidenziato ildiretto e costante interessamento del [OSCURATO:PERSONA] e, a tal riguardo, si dà conto della circostanzache la ragazza XXXXXXXX venne prelevata a XXXXXXX proprio dall’imputato.Nella sentenza impugnata si è altresì rilevato che una volta giunte in Italia, le ragazzefurono condotte all’indirizzo in uso ai due imputati; e a riscontro delle dichiarazioni delleragazze si è evidenziato che il loro foto segnalamento è avvenuto nei luoghi dalle stesseindicati e che le celle telefoniche agganciate dalle utenze in uso alle ragazzecorrispondevano ai luoghi delle abitazioni della XXXXXX e della XXXXXXXX, a riprova dellapermanenza delle donne presso dette abitazioni.La sentenza ha altresì dato conto della testimonianza della teste XXXXXXXXXX laquale ha riferito in ordine all’attività di prostituzione delle ragazze, attività il cui esercizioviene documentato anche dai testi di polizia giudiziaria atteso che l’identificazione diXXXXXXXXXXXX avvenne proprio mentre la ragazza esercitava il meretricio.La sentenza, poi, con motivazione esaustiva si è specificamente soffermata sul quadroprobatorio sussistente nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], ponendo in rilievo alla pagina 17oltre quanto già in precedenza rilevato, ulteriori motivi a sostegno della non fondatezza delledoglianze di appello.Con argomentazione priva di criticità logiche i Giudici della Corte di assise di appellohanno evidenziato che la circostanza che in occasione del rito XXXXXX l’imputato fossecollegato telefonicamente, anche alla presenza della XXXXXXXX, è corroborata dal fatto chele ragazze sono state accolte in Italia, ospitate e avviate alla prostituzione proprio dalricorrente sicché, si osserva, che in tal modo l’imputato riusciva a soggiogare le vittime nonpotendosi ipotizzare, in considerazione della non convenienza dal punto di vista economico,che ogni qualvolta dovessero reclutarsi donne per l’attività di prostituzione l’[OSCURATO:PERSONA] o laXXXXXXXX si sarebbero dovuti recare in XXXXXXX.Si tratta di risposte adeguate alle doglianze difensive che, nel complessivo iterargomentativo della sentenza impugnata solidamente supportato dalle risultanze probatorieanaliticamente descritte, si sottraggono alle censure del ricorrente.In tale quadro si collocano, poi, le puntuali valutazioni dei Giudici della Corte di assisedi appello in ordine alle dichiarazioni rese dagli imputati, ritenute non credibili, perchésmentite dagli evidenziati elementi probatori convergenti.Sul punto la sentenza, alla pagina 14, ha confutato la versione della Aisebojeevidenziando la fragilità della stessa per avere dapprima negato di conoscere le ragazze perpoi ammettere di conoscerle, fornendo circostanze smentite non solo dal racconto dallevittime, ma dal rinvenimento dei numeri di telefono delle ragazze nelle rubriche degli imputatie dalle dichiarazioni della XXXXXX e dalla figlia di quest’ultima XXXXXXX, indicative didiscordanti versioni.

Del resto a completamento del solido quadro probatorio sussistente a carico dei duericorrenti la sentenza evidenzia come non sia emersa alcuna traccia di altri contatti tra levittime e altri soggetti.3 .

Sono a l t res ì inammiss ib i l i le dog l ianze con le qua l i i r i cor rent iXXXXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] - mediante gli atti a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - censurano la correttezza della qualificazionegiuridica del reato ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 601 e 602-ter cod. pen., anzichéai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998.Si tratta di doglianza generica che reitera deduzioni già formulate innanzi ai giudici dimerito disattese con motivazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano specificamente,avendo la Corte di appello, peraltro, già rilevato la genericità del motivo alla luce dellepuntuali argomentazioni della sentenza di primo grado.

Infatti alle pagine da 34 a 39, lasentenza di primo grado ha esaustivamente dato atto della sussistenza a carico degli odierniricorrenti degli elementi costitutivi del reato di tratta di persone avendo essi posto in essere,alla luce del quadro probatorio rilevato, condotte materiali di reclutamento e introduzione nelterritorio dello Stato italiano delle tre persone offese dalla XXXXXXX, approfittando della lorocondizione di vulnerabilità e necessità, con il fine di costringerle a prostituirsi e a sfruttarnel’attività.Correttamente la Corte di assise di appello ha ritenuto viziato da genericità il motivo digravame concernente l’aggravante di cui all’art. 602-ter cod. pen., l’insussistenza di unacondotta di approfittamento e dello stato di vulnerabilità, essendosi l’impugnazione limitata acontestare la configurabilità di tali elementi senza confutare le argomentazioni dellasentenza di primo grado, alla quale la sentenza di appello ha fatto rinvio dopo avernecondiviso in modo autonomo le considerazioni.Sul punto va, altresì, rilevato che la sentenza impugnataha correttamente applicato iprincipi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità del delitto ditratta di persone, atteso che per la configurabilità del reato non è richiesto che il soggettopassivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto inquestione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine diporla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere,infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione conviolenza o minaccia (Sez. 5, n. 40045 del 24/09/2010, Murmylo, Rv. 248899 – 01) Anche la giurisprudenza più recente ha confermato il principio secondo cui in tema didelitto di tratta di persone, la situazione di necessità di cui all'art. 601, comma 1, cod. pen.coincide con la "posizione di vulnerabilità" di cui alla direttiva comunitaria 2012/29/UE e ald.lgs. n. 24 del 2014 e deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o dimancanza materiale o morale della persona offesa, idonea a condizionarne la volontàpersonale e che non consente altra scelta effettiva di vita, se non cedendo all'abuso di cui èvittima e non è, pertanto, identificabile nello stato di necessità, cui fa riferimento l'art. 54 cod.pen., ma va correlata, piuttosto, alla nozione di "stato di bisogno" di cui all'art. 644, comma 5,n. 3 cod. pen., dettato in tema di usura aggravata» (Sez. 5, n. 49148 del 28/05/2019, P., Rv.278051 – 01).Ebbene, la condizione di vulnerabilità delle vittime, come attentamente descritta nellesentenze di merito, anche alla luce del rilievo attribuito alla percezione delle stesse personeoffese delle conseguenze infauste derivanti dal rito XXXXXX, cui erano state sottoposte, nonrisulta smentita dalle doglianze difensive, né risulta smentita la circostanza che esse giuntein Italia siano state indotte alla prostituzione.

Al riguardo va rilevato che Sez. 5, n. 20726 del28/03/2024, S. Rv. 286454 – 01, ha chiarito che il delitto di tratta di persone contempla unafattispecie plurima con due condotte alternative, la prima delle quali è a dolo generico,mentre la seconda richiede il dolo specifico, individuato nel fine di indurre o costringere levittime alle prestazioni elencate nel primo comma dell'art. 601 cod. pen., determinandone losfruttamento ovvero la sottoposizione al prelievo di organi, sicché avendo la sentenzaimpugnata fornito ampia motivazione sulla circostanza che le vittime siano state indotte avenire in Italia per poi essere avviate alla prostituzione appare corretta la qualificazionegiuridica in termini di tratta di persone.

Alla luce di tali principi, va rilevata la genericità anche delle doglianze oggetto dell’attodi impugnazione a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell’ interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lì dove deduce specificamente l’insussistenza della condizionedi vulnerabilità delle persone offese, per avere le stesse dichiarato, come da allegati alricorso, che ciascuna di loro aveva assunto la decisione del trasferimento in Italia in accordocon un proprio familiare, trattandosi di circostanza che non scalfisce le sopra evidenziatemotivazioni in punto di sussistenza del reato di cui all’art. 601 cod. pen.L’accettazione, da parte dei familiari, delle condizioni proposte con inganno, nellaprospettiva di assicurare alle ragazze un futuro lavorativo in Italia, non vale, di per sé, aescludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità e di bisogno in capo alle tredonne.4.

Inammissibili sono, poi, le doglianze con le quali XXXXXXXXXXXXr – con attisottoscritti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – deduce vizimotivazionali della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna per ildelitto di cui all’art. 3, comma 1, n. 8 della legge n. 75 del 1958 in danno diXXXXXXXXXXXXXXXX e di cui all’art. 600-bis, comma primo, n. 2, cod. pen., ai danni dellealtre due ragazze minorenni.I Giudici della Corte di assise di appello, con motivazione adeguata, hanno fornito glielementi di prova a carico dell’imputata rispondendo puntualmente alle deduzioni difensive,reiterate con i motivi di ricorso, i quali esprimo generica confutazione delle argomentazionidella sentenza.Va rilevato che la sentenza impugnata, alla luce del quadro probatorio già innanzievidenziato e che ha puntualmente descritto il ruolo della ricorrente, ha rimarcato che laXXXXXX ha fornito una abitazione alle tre ragazze, le quali le corrispondevano un canone dilocazione pagato con i proventi illeciti rilevando, altresì, che queste ultime avevanocollegamenti solo con i tre imputati, con la conseguente consapevolezza che le ragazzepagassero il canone attraverso l’attività di meretricio e che i medesimi proventi venisserocorrisposti alla Bose.Con un iter argomentativo lineare e immune da vizi logici, la sentenza impugnata haevidenziato come la ricorrente fosse pienamente consapevole dell’attività di prostituzioneesercitata dalle ragazze, desumendolo da elementi fattuali univoci, quali l’abitualeallontanamento delle stesse dall’abitazione nelle ore serali e il rientro alle prime luci dell’alba.In ordine alla contestata aggravante della minore età, i Giudici della Corte di assise diappello si sono correttamente uniformati al dettato di cui all’art. 602-quater cod. pen., cheesclude la rilevanza dell’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che la stessa risultiinevitabile, evenienza che, nella specie, non è stata in alcun modo dimostrata.Al riguardo, considerato che le ragazze coinvolte erano minorenni, con età compresatra i 14 e i 15 anni, la sentenza ha rilevato come la ricorrente non abbia fornito alcunelemento idoneo a dimostrare l’insussistenza di profili di rimproverabilità a suo carico, né chela stessa abbia posto in essere tutte le cautele esigibili, conformando il proprio dovere dicontrollo e vigilanza a uno standard di diligenza adeguato alla rilevanza del bene giuridicotutelato.D’altro canto, non è in alcun modo configurabile un’ipotesi di ignoranza inevitabile nelcomportamento di chi metta stabilmente a disposizione un’abitazione a giovani donne dediteall’attività di meretricio, senza attivarsi, in concreto, per verificarne l’effettiva età.A tal riguardo, deve essere ribadito il principio, che in tema di prostituzione minorile, ilfatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranzainevitabile circa l'età della persona offesa è configurabile solo se l'agente, pur avendodiligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base dielementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne, sicché non sono sufficienti a scusareelementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni orassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi (Sez. 3, n. 13312 del07/03/2023, C., Rv. 284321 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'imputato hal'onere di provare di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri didiligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppopsicofisico dei minori; in senso conforme, Sez. 3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 2016, G.,Rv. 266484 – 01;Sez. 4, n. 24820 del 28/04/2015, Izzo, Rv. 263734-01).5.

Gli ulteriori motivi, oggetto degli atti sottoscritti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], concernentivizi motivazionali in ordine all’aumento della pena a titolo di continuazione nei confronti diXXXXXXXXXXXXr e [OSCURATO:PERSONA] non possono trovare accoglimento. 5.1 La Corte di appello ha applicato nei confronti XXXXXXXXXXXXr per la violazionepiù grave individuata nel reato di cui all’art. 600-bis cod. pen., il minimo edittale pari ad annisei, sul quale ha operato la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche nellamassima estensione, applicando un aumento di sei mesi a titolo di continuazione interna e diquattro mesi a titolo di continuazione esterna, senza soffermarsi espressamente sulle ragionidella quantificazione di tale aumento.Come rilevato dalla stessa difesa, Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 – 01, ha chiarito che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite,precisando in motivazione, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine aisingoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare chesia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illecitiaccertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene.Tuttavia nella fattispecie deve rilevarsi che dal complessivo iter argomentativo dellasentenza impugnata - che ha dato puntualmente atto della condotta della ricorrente diagevolazione della prostituzione nei confronti di tre persone offese di cui due minorenni –l’entità degli dei due aumenti a titolo di continuazione consente di verificare che, in concreto,sia stato rispettato il rapporto di proporzione della pena rispetto ai fatti accertati.Deve, in ogni caso, rilevarsi che il Collegio intende dare continuità all’orientamentodella giurisprudenza di legittimità - da ultimo ribadita da Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026,Glorioso (non mass.)- che ritiene che, per contestare in sede di legittimità la quantificazionedella pena operata dal giudice del merito, non sia sufficiente far rilevare la violazione dilegge derivante dall’omessa motivazione, ma, in conformità ai principi generali della materiadelle impugnazioni (v., in particolare, art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: “per proporreimpugnazione è necessario avervi interesse”), occorre specificare l’interesse che sorregge ilmotivo di ricorso (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, PG in proc.

Cuocci, Rv. 276117 – 01;conformi Sez. 1, n. 15871 del 22/02/2024, Taglialatela, n. m.; Sez. 1, n. 46443 del20/09/2023, Pilan, n.m.; Sez. 1, n. 19751 del 23/03/2021, Scali, n.m.; v. anche Sez. 6, n.44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01, in motivazione).In particolare, nella pronuncia recente sopra richiamata si è affermato che «[l]’interesseal ricorso che deve essere allegato dalla difesa dell’imputato può consistere, ad esempio,nella diversità del trattamento penitenziario della condanna per taluno dei reati che entrano afar parte del reato continuato (v. sentenza Cuocci citata sopra), oppure può anche consisterenella preclusione a rientrare in un beneficio in conseguenza dell’aumento di penaquantificato dal giudice del merito.

Un interesse al ricorso deve, però, pur sempre essereallegato per evitare che la deduzione si risolva in una, inammissibile, mera enunciazionedella violazione di legge per difetto di motivazione, dal cui eventuale rilievo non deriverebbe,però, in concreto alcun effetto benefico per la posizione dell’imputato».Di conseguenza, enunciando una mera violazione di legge per difetto di motivazione ilmotivo va, pertanto, ritenuto inammissibile.5.2.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello, rimarcando ladistinzione con il ruolo di minore importanza svolto dall’imputata [OSCURATO:PERSONA], haapplicato al ricorrente la pena base per la violazione più grave individuata nel reato di cuiall’art. 600-bis cod. pen., in una misura di poco superiore al minimo edittale, pari ad anni ottoe mesi si di reclusione, aumentata ai sensi dell’art. 602-ter cod. pen. ad anni undici e quattromesi di reclusione ulteriormente aumentata per ciascuna delle altre due persone offese dimesi nove di reclusione, pervenendo alla pena finale di anni tredici e mesi dieci direclusione.Posti i principi già sopra richiamati con riferimento alla genericità della censura dedottada XXXXXXXXXXXXr, genericità che risulta connotare anche la deduzione del ricorrente,deve in ogni caso evidenziarsi che la Corte con motivazione desumibile dal complessivoimpianto argomentativo, e alla luce della differenziazione rispetto alla condotta posta inessere da [OSCURATO:PERSONA], indicando il ricorrente come colui che ha svolto un ruolodeterminante nella tratta delle donne, ha dato conto delle ragioni dell’entità degli dei dueaumenti a titolo di continuazione, consentendo al Collegio di verificare che, in concreto, ilrispetto del rapporto di proporzione della pena rispetto ai fatti accertati.5.3.

Quanto poi al diniego aObasuyi [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuantigeneriche, la Corte di assise di appello, sul rilievo che alcun elemento positivo fossevalorizzabile ed evidenziando il ruolo determinante dello stesso come risultante dallacomplessiva motivazione della sentenza, ha correttamente applicato il principio secondo cuil'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguenteall'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementidi segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione dellestesse. (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De, Rv. 281590 – 01).6.

Alla luce delle esposte considerazioni i ricorsi sono inammissibili.

Alla pronunciasegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria depositata.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Venezia, inparziale riforma della sentenza di condanna emessa della Corte di assise di Verona, haridotto le pene appl icate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXr, confermando nel resto la sentenza.Va rilevato che la Corte di assise di Verona ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXX, colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 601, 602- ter,comma 1, lett. a) e b), cod. pen., per avere in concorso tra loro con più azioni esecutive delmedesimo disegno cr iminoso, anche in tempi diversi , reclutato e ospitatoXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX per costringerle aprestazioni sessuali, approfittando della loro condizione di vulnerabilità e necessità.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] (detto Mr XXXXXX) e [OSCURATO:PERSONA](detta anche XXXXX), sono stati ritenuti responsabili della condotta consistita nell’avereorganizzato l'ingresso in Italia dalla XXXXXXX delle tre donne sopra indicate costringendo,per ripagare il debito contratto per le spese di viaggio, XXXXXXXXXXXXXXXX a prostituirsidal mese di luglio 2016 al mese di marzo 2018, la minorenne XXXXXXXXXXXX a prostituirsidal mese di novembre 2016 al mese di marzo 2017 e l 'a l t ra minorenneXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a prostituirsi dal mese novembre 2016 al Marzo 2018.La sentenza, inoltre, ha dichiarato XXXXXXXXXXXXr colpevole dei reati di cui agli artt.81, secondo comma, cod. pen., art. 3, comma 1, n. 8 della legge n. 75 del 1958, e di cuiall’art. 600-bis, comma 1, n. 2 cod. pen., così riqualificati i fatti, per avere ospitato pressol'appartamento in suo uso le giovani donne e, in particolare, XXXXXXXX dal mese di luglio2016 al mese di gennaio 2018, la minorenne XXXXXX dal mese di dicembre 2016 al mesedi marzo 2017 e la minorenne XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dal mese di dicembre 2016 almese di agosto 2017, favorendone l’attività di meretricio e concorrendo allo sfruttamentodella loro prostituzione.2. Avverso la sentenza, con distinti atti, propongono ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA], e XXXXXXXXXXXXr.3. Con atto a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], i ricorrentideducono due motivi di ricorso.3.1. Con il primo motivo eccepiscono l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agliarticoli 601e 602-ter cod. pen., evidenziando come tale qualificazione giuridica sia erratasemplicemente convenuto con le tre donne e con i loro parenti in XXXXXXX la possibilità difarle entrare in Italia dietro il pagamento di un compenso di denaro; e sarebbe unacircostanza totalmente infondata il fatto che le ragazze, dopo l’accettazione della proposta difare ingresso in Italia siano state sottoposte ad un rito XXXXXX con soggezione al voleredello XXXXXX, non potendosi ritenere che quest'ultimo abbia partecipato al rito non essendopresente sul posto, ma solo in contatto telefonico, peraltro, senza apparire e senza parlarecon le ragazze che vi si sottoponevano.Pertanto, nei confronti dello XXXXXX sarebbe configurabile il solo reato difavoreggiamento dell’ingresso clandestino in Italia delle tre donne non essendosi occupatodella loro futura attività di prostitute ed avendo le stesse liberamente accettato di venireillegalmente in Italia.La difesa rileva, inoltre, con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], che la stessa si sarebbelimitata ad ospitare per alcuni giorni le ragazze presso la propria abitazione e, in particolare,nel giorno del battesimo del figlio, nell’attesa che le medesime trovassero un’ulterioresistemazione.Secondo la prospettazione difensiva non sarebbe emersa alcuna prova che durantetale breve soggiorno nei confronti delle ragazze siano state esercitate violenze, costrizioni orichieste di somme di denaro. Si evidenzia, altresì, che soltanto quando le donne hannoiniziato a frequentare l’abitazione di XXXXXXXXXXXXr avrebbero intrapreso l’attività diprostituzione in maniera autonoma, al fine di estinguere il debito maturato per il lorotrasferimento in Italia e per le spese di soggiorno; esse, poi, sarebbero state istruiteall’attività di meretricio da XXXXXXXXXXXXXX, figlia della stessa XXXXXX, che giàesercitava tale attività.Di conseguenza, secondo la difesa non vi sarebbe stata alcuna costrizione finalizzata aspingere le ragazze a prostituirsi, poiché le stesse si recavano in strada e rientravano neipropri alloggi in modo del tutto autonomo, essendo peraltro munite di telefoni cellulari con iquali avrebbero potuto chiedere aiuto o manifestare la volontà di interrompere l’attività dimeretricio; circostanza che si è verificata quando le ragazze hanno intravisto la possibilità diregolarizzare il loro ingresso in Italia, avendo infatti denunciato gli imputati.La difesa evidenzia, inoltre, che nonostante le donne siano state successivamenteaccolte in strutture di assistenza, esse avrebbero continuato a esercitare l’attività diprostituzione anche senza la gestione o la vicinanza degli imputati, a conferma dellavolontarietà della loro condotta. La difesa, inoltre, con riferimento a XXXXXXXXXXXXr, rileva che la stessa nonavrebbe posto in essere alcuna condotta riconducibile al commercio di schiavi o di personein condizioni analoghe alla schiavitù; né avrebbe favorito l’ingresso clandestino in Italia delletre ragazze; né, ancora, avrebbe agevolato lo svolgimento sul territorio italiano della loro Secondo la prospettazione difensiva, XXXXXXXXXXXXr si sarebbe limitata a fornireun alloggio in cui le giovani potessero vivere, dietro il pagamento di un mero rimborso spese,senza trarre alcun profitto dalla loro attività, né avrebbe posto in essere alcuna attività dicontrollo delle donne, né di richiesta di una percentuale degli incassi. La difesa osserva inoltre che non sarebbe applicabile l’aggravante relativa alla minoreetà delle due giovani, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, poiché la XXXXXXnon sarebbe stata in grado di conoscerne l’età, essendo le ragazze prive di qualsiasidocumento di identità e non avendola dichiarata.3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l’erronea qualificazione giuridica deifatti.Secondo la difesa, sussisterebbero i presupposti per procedere alla riqualificazionedelle condotte contestate ai ricorrenti nella meno grave fattispecie di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina, con la conseguente necessità di rideterminare la pena, previaapplicazione delle attenuanti generiche e delle ulteriori attenuanti comuni ritenutecompatibili.4. Con atto sottoscr i t to dal di fensore di f iducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] io Mi lan,[OSCURATO:PERSONA], con un unico articolato motivo, eccepisce la mancanza di motivazionein ordine alla credibilità delle persone offese, nonché l’errata applicazione delle disposizionidi cui agli articoli 601 e 602-ter cod.pen.La difesa lamenta, come già dedotto in appello, la contraddittorietà delle dichiarazionidelle persone offese sulle quali soltanto poggerebbe l’affermazione della responsabilità dellaricorrente; si evidenzia, in particolare, come la ricorrente si sarebbe limitata ad un unicocontatto telefonico con la ragazza di nome XXXXXXXX durante il rito XXXXXX, che di per sénon può rappresentare una modalità idonea per il reclutamento o quale contributoall’introduzione della ragazza nello Stato; vi sarebbero, inoltre, enormi vuoti probatori inquanto non è stato effettuato alcun riscontro presso i rivenditori di telefonia volto a verificarese l’utenza che ha contattato la giovane Antonia fosse effettivamente intestata allaricorrente.Si rileva, ancora, che nella sentenza di appello non sono stati indicati i passaggiargomentativi essenziali per affermare le modalità in ragione delle quali la posizionedell’imputata possa ritenersi collegata a quella delle giovani donne in relazione all’attività dimeretricio.Inoltre, si afferma che la credibilità delle tre presunte persone offese — peraltrocostituitesi parti civili — avrebbe dovuto essere maggiormente approfondita, anche alla lucedella circostanza che, attraverso la denuncia, esse hanno potuto attivare la procedura perottenere il permesso di soggiorno di cui all’art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] sull’Immigrazione,finalizzato all’accesso ai programmi di protezione.La difesa sottolinea come, a seguito del sopravvenuto editto del re Oba nella primaveradel 2018 — con cui veniva dichiarato lo scioglimento di tutti i riti voodoo — sia venuto menoqualsiasi presunto vincolo di soggezione rituale. In tale contesto, XXXXXXXXXXXXXXXX,una volta presa consapevolezza della propria posizione irregolare sul territorio italiano permancanza di idonea documentazione, ha autonomamente deciso di denunciare la ricorrente;inoltre, si rileva come sia illogico ritenere che Antonia fosse sottomessa alla ricorrente esoggiogata da quest'ultima pur partecipando a tutte le sue feste.Di conseguenza emergerebbe che XXXXXXXX non avesse alcuna paura dellaricorrente e non vi sarebbe alcuna condizione di schiavitù, considerando altresì che la stessainsieme ai propri familiari aveva deciso il trasferimento in Italia, ben conscia – afferma ladifesa - che le ragazze debbano effettuare attività di meretricio quando giungono in Italia daiPaesi dell’Africa.La difesa deduce, altresì, la non credibilità della persona offesa XXXXXXXXXXXX,evidenziando la contraddittorietà delle sue dichiarazioni sia in ordine alla conoscenza delsoggetto indicato come Mister XXXXXX, sia riguardo ai riferimenti temporali relativi alla suapermanenza presso l’abitazione della ricorrente e quella della XXXXXX.Si sottolinea, inoltre, che la giovane ha dichiarato che l’imputata non aveva maiacquistato un telefono cellulare per lei, mentre l’operatore di polizia giudiziaria ha riferito chela ricorrente gliene avrebbe invece consegnato uno allo scopo di controllarla. Tale discrasia,secondo la difesa, inciderebbe ulteriormente sulla attendibilità del racconto accusatorio,facendo venir meno un elemento importante in quanto indicativo della insussistenza di unostato di costrizione.Ai fini della dedotta inadeguatezza della motivazione, si rappresenta, poi, che l’edittoliberatorio del Re XXX risulta emesso nel 2018, mentre dal capo di imputazione emerge chela donna avrebbe cessato l’attività di prostituzione già nel 2017, dunque senza doversecondo il ricorso — avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a un più penetrante scrutiniodella sua posizione e dei possibili motivi di interesse sottesi alla denuncia.La difesa deduce, inoltre, la non credibilità della minore XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,evidenziando come la sentenza di appello non abbia adeguatamente valorizzato lecontraddizioni presenti nelle sue dichiarazioni, in particolare con riferimento ai suoispostamenti sul territorio italiano, alla sua effettiva età e alla permanenza presso l’abitazionedella ricorrente.Si sottolinea, poi, l’assoluta incongruenza delle affermazioni della giovane circa ipresunti guadagni settimanali, da lei quantificati in circa 150/250 euro, somma del tuttoincongruente rispetto ai proventi normalmente derivanti dall’attività di meretricio.Anche la ragazza, peraltro, avrebbe riferito di non essere in possesso di un telefonocellulare, elemento che contrasterebbe con il quadro probatorio valorizzato nella motivazioneimpugnata.La difesa osserva, inoltre, che — una volta intervenuto l’editto liberatorio — le personeoffese hanno avuto la possibilità di lasciare l’abitazione, continuando nondimeno aprostituirsi anche successivamente, conseguendo da ciò l’assoluta mancanza di unacondizione di soggezione o sottomissione nei confronti della ricorrente.In conclusione, le considerazioni della Corte d'assise di appello sarebbero apodittichein quanto non sarebbe emerso alcun elemento della sussistenza del reato di cui all'articolo601 cod. pen. dovendosi derubricare i fatti nella fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n.75 del 1958 e di cui all’art. 600-bis cod. pen., temi che la sentenza impugnata non havagliato.5.Con atto a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], XXXXXXXXXXXXrdeduce, con un unico articolato motivo, il vizio di motivazione in relazione alla qualificazionegiuridica del fatto ai sensi degli artt. 600-bis c.p. e dell’art. 3 della legge n. 75 del 1958 e inordine al trattamento sanzionatorio.Secondo la difesa, il solo fatto che l’imputata fosse a conoscenza dell’attività svoltadalle persone offese non sarebbe sufficiente a inquadrare la condotta nei reati di cui alleindicate disposizioni, non sussistendo a suo carico alcun obbligo di vigilanza nei confrontidelle minori, che non le erano state affidate.Inoltre, il fatto che l’imputata fosse a conoscenza dell’attività svolta all’esternodell’abitazione e che avesse richiesto il pagamento delle spese per le utenze e per l’affittonon costituirebbe, secondo la difesa, un elemento di disvalore penalmente rilevante.Di conseguenza, affermare – come fatto nella sentenza impugnata – che l’imputataabbia agevolato l’attività di prostituzione traendone profitto, basando tale convincimento sulfatto che essa avesse ospitato i ragazzi per un lungo periodo, che fosse a conoscenza delleloro uscite serali e dei rientri nelle prime ore del mattino, nonché che fosse a conoscenzadella consegna dei proventi dell’attività alla XXXXXXXX, non integrerebbe una condotta diagevolazione o sfruttamento della prostituzione, anche minorile; tale motivo di doglianza nonsarebbe stato esaminato dalla Corte d’assise d’appello.Quanto alla quantificazione della pena, la difesa deduce che i Giudici della Corte diassise di appello non hanno assolto all’onere motivazionale con argomentazioni adeguate elogiche.6. Con atto sottoscri t to dal difensore di f iducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi di r icorso.6.1. Con il primo motivo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione in relazione allasussistenza dell’elemento oggettivo del reato di tratta di persone. In particolare, si sostiene che dall’istruttoria dibattimentale non è emerso né uno statodi vulnerabilità delle persone offese, né una situazione di assoggettamento, né ancora, unadibattimentale sarebbe risultato che la decisione di trasferirsi in Italia è stata assuntaautonomamente dalle persone offese, con il consenso e il coinvolgimento dei rispettivifamiliari.Del tutto erronea sarebbe, dunque, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnataalla pagina 8, secondo cui l’imputato avrebbe “individuato le ragazze in situazioni familiaridifficili e le avrebbe convinte a venire in Italia alla ricerca di un futuro migliore”. Tale passo,secondo la difesa, non troverebbe alcun riscontro probatorio e configurerebbe un’evidenteforzatura logica rispetto alle risultanze processuali.6.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta la erronea applicazione della disposizionedi cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., non sussistendo una adeguata motivazione inordine all’aumento pari a mesi 9 di reclusione per ciascuna delle persone offese.Inoltre, si deduce l’insufficiente motivazione sul diniego delle circostanze attenuantigeneriche, evidenziando che la sentenza impugnata si è soffermata sulla condottaprocessuale dell’imputato, rimasto assente e che ha negato gli addebiti, trattandosi dicomportamenti che costituiscono mera esplicazione del legittimo esercizio del diritto didifese.La Corte di assise di appello, quindi, non si sarebbe soffermata sugli elementi dai qualisi sarebbero potuto trarre le ragioni per il riconoscimento delle suddette attenuanti ai sensidell’art. 62-bis c.p.7. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’ inammissibil ità di tutti i motivi di ricorso, riportandosi alla memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, il Collegio evidenzia che la documentazione prodotta in udienzanon può essere oggetto di valutazione per essere stata la stessa intempestivamenteprodotta.Prima di affrontare i profili di censura giova ricordare il principio oramai acquisitosecondo il quale il ricorso per cassazione è inammissibile nel caso in cui sollecita unadiversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, sviluppandodoglianze sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatoriediversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio dellamotivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.Secondo i principi consolidati dalla di questa Corte la sentenza non può essereannullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una riletturaorientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelliadottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perchéassertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui lacondotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv.265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è infattiquello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quellodi stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, seabbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente rispostaalle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nellosviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni apreferenza di altre.Di conseguenza il ricorso per cassazione è inammissibile allorché le censure iviarticolate riproducano e reiterino gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali laCorte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette indiritto, senza che con esse il ricorso si confronti criticamente limitandosi, in maniera perl'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza oillogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01).Nel caso di specie, va rilevato che le sentenze di merito, salvo che sul trattamentosanzionatorio, esprimono un medesimo iter argomentativo in ordine alla ricostruzionefattuale e alla qualificazione giuridica dei fatti dando così luogo ad un caso di pronuncia cd.doppia conforme alla luce della quale vanno, pertanto. esaminate le censure dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] le ragioni di seguito evidenziate, i ricorsi, alla luce dei principi ora richiamati, sonoinammissibili.2. I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – i quali possono esseretrattati congiuntamente prospettando censure comuni in punto di vizi motivazionali in ordinealla valutazione del quadro probatorio del reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 601, 602-ter, comma 1, lett. a) e b), cod. pen. e in punto di qualificazione giuridica della condottacontestata – sono inammissibili avendo gli odierni ricorrenti riproposto analoghe censurededotte in primo e secondo grado, motivatamente disattese dai Giudici del merito. Nel caso di specie, i giudici di appello prendendo in considerazione le argomentazionisviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica edautonoma sui punti specificamente indicati nell’atto di gravame, fornendo una motivazioneesaustiva ed immune dalle censure formulate. In primo luogo, risultano meramente reiterative delle doglianze di appello le censure diinattendibiltà delle persone offese;alla pagina 12 della sentenza impugnata la Corte di assisedi appello ha puntualmente evidenziato che le giovani donne hanno ottenuto il permesso disoggiorno a prescindere dalla loro denuncia e ha rimarcato, altresì, che le stesse nonavevano deciso di denunciare i fatti in modo autonomo, ma solo dopo essere stateavvicinate dal responsabile del [OSCURATO:PERSONA], dagli operatori di polizia e, ancora, nonprima di essere state liberate dal rito XXXXXX.I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, quantoai loro collegamenti con le vittime, non si confrontano con la motivazione della sentenza cheha dato conto delle verifiche effettuate sia sulle utenze in uso alle persone offese che suquelle in uso agli imputati, dando evidenza al dato che nelle rubriche telefoniche delle vittimevi erano i numeri della XXXXXX e della XXXX, a queste ultime riconducibili sul rilievo che taliutenze avevano agganciato le celle telefoniche corrispondenti alle residenze delle dueimputate.La sentenza ha altresì evidenziato l’espletamento di verifiche in ordine ai luoghifrequentati dalle vittime, luoghi che le donne provenienti dalla XXXXXXX non avrebberopotuto conoscere se non perché si erano lì effettivamente recate trovando, in tal modoriscontro le indicazioni dalle stesse fornite.Più specificamente, la sentenza impugnata ha dato conto del narrato delle tre donne,connotato da plurimi e precisi dettagli, dal quale è risultato un percorso per ciascuna di lorodel tutto analogo; infatti ciascuna di loro aveva riferito di essere state contattate, per il tramitedi una persona d i loro f iducia nel la loro c i t tà d i or ig ine [OSCURATO:PERSONA] ty , daXXXXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] e tutte sottoposte al rito XXXXXX persuggellare l’impegno; in particolare, è risultato che alla accettazione della promessa diessere portate in Italia dalla XXXXXXX per svolgere una attività lavorativa che desse loro davivere così da aiutare anche le famiglia in condizioni di povertà in XXXXXXX, seguival’impegno di ripagare il debito di circa 25.000,00/35.000,00 venendo sottoposte al rito conl’avvertimento che se avessero violato il patto sarebbero diventato pazze o comunquesarebbe accaduto qualcosa di brutto.In tale quadro ricostruttivo fattuale alcuna rilevanza decisiva assume la circostanzaevidenziata dalla difesa secondo cui le ragazze abbiano decisoin accordo con la propriafamig l ia d i accet tare le condiz ion i poste da [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXX.La sentenza, poi, alla pagina 13 ha puntualmente indicato gli elementi dai quali èrisultato il determinante e preminente coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]; infatti,quanto al vincolo suggellato con il rito XXXXXXnel provvedimento impugnato si rimarca chele tre donne hanno dichiarato di avere incontrato lo stesso soggetto indicato come MisterXXXXX, quale referente del [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo viene indicato comepartecipe del rito in collegamento telefonico insieme con la Bosa; inoltre è stato evidenziato ildiretto e costante interessamento del [OSCURATO:PERSONA] e, a tal riguardo, si dà conto della circostanzache la ragazza XXXXXXXX venne prelevata a XXXXXXX proprio dall’imputato.Nella sentenza impugnata si è altresì rilevato che una volta giunte in Italia, le ragazzefurono condotte all’indirizzo in uso ai due imputati; e a riscontro delle dichiarazioni delleragazze si è evidenziato che il loro foto segnalamento è avvenuto nei luoghi dalle stesseindicati e che le celle telefoniche agganciate dalle utenze in uso alle ragazzecorrispondevano ai luoghi delle abitazioni della XXXXXX e della XXXXXXXX, a riprova dellapermanenza delle donne presso dette abitazioni.La sentenza ha altresì dato conto della testimonianza della teste XXXXXXXXXX laquale ha riferito in ordine all’attività di prostituzione delle ragazze, attività il cui esercizioviene documentato anche dai testi di polizia giudiziaria atteso che l’identificazione diXXXXXXXXXXXX avvenne proprio mentre la ragazza esercitava il meretricio.La sentenza, poi, con motivazione esaustiva si è specificamente soffermata sul quadroprobatorio sussistente nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], ponendo in rilievo alla pagina 17oltre quanto già in precedenza rilevato, ulteriori motivi a sostegno della non fondatezza delledoglianze di appello.Con argomentazione priva di criticità logiche i Giudici della Corte di assise di appellohanno evidenziato che la circostanza che in occasione del rito XXXXXX l’imputato fossecollegato telefonicamente, anche alla presenza della XXXXXXXX, è corroborata dal fatto chele ragazze sono state accolte in Italia, ospitate e avviate alla prostituzione proprio dalricorrente sicché, si osserva, che in tal modo l’imputato riusciva a soggiogare le vittime nonpotendosi ipotizzare, in considerazione della non convenienza dal punto di vista economico,che ogni qualvolta dovessero reclutarsi donne per l’attività di prostituzione l’[OSCURATO:PERSONA] o laXXXXXXXX si sarebbero dovuti recare in XXXXXXX.Si tratta di risposte adeguate alle doglianze difensive che, nel complessivo iterargomentativo della sentenza impugnata solidamente supportato dalle risultanze probatorieanaliticamente descritte, si sottraggono alle censure del ricorrente.In tale quadro si collocano, poi, le puntuali valutazioni dei Giudici della Corte di assisedi appello in ordine alle dichiarazioni rese dagli imputati, ritenute non credibili, perchésmentite dagli evidenziati elementi probatori convergenti.Sul punto la sentenza, alla pagina 14, ha confutato la versione della Aisebojeevidenziando la fragilità della stessa per avere dapprima negato di conoscere le ragazze perpoi ammettere di conoscerle, fornendo circostanze smentite non solo dal racconto dallevittime, ma dal rinvenimento dei numeri di telefono delle ragazze nelle rubriche degli imputatie dalle dichiarazioni della XXXXXX e dalla figlia di quest’ultima XXXXXXX, indicative didiscordanti versioni. Del resto a completamento del solido quadro probatorio sussistente a carico dei duericorrenti la sentenza evidenzia come non sia emersa alcuna traccia di altri contatti tra levittime e altri soggetti.3 . Sono a l t res ì inammiss ib i l i le dog l ianze con le qua l i i r i cor rent iXXXXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] - mediante gli atti a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - censurano la correttezza della qualificazionegiuridica del reato ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 601 e 602-ter cod. pen., anzichéai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998.Si tratta di doglianza generica che reitera deduzioni già formulate innanzi ai giudici dimerito disattese con motivazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano specificamente,avendo la Corte di appello, peraltro, già rilevato la genericità del motivo alla luce dellepuntuali argomentazioni della sentenza di primo grado. Infatti alle pagine da 34 a 39, lasentenza di primo grado ha esaustivamente dato atto della sussistenza a carico degli odierniricorrenti degli elementi costitutivi del reato di tratta di persone avendo essi posto in essere,alla luce del quadro probatorio rilevato, condotte materiali di reclutamento e introduzione nelterritorio dello Stato italiano delle tre persone offese dalla XXXXXXX, approfittando della lorocondizione di vulnerabilità e necessità, con il fine di costringerle a prostituirsi e a sfruttarnel’attività.Correttamente la Corte di assise di appello ha ritenuto viziato da genericità il motivo digravame concernente l’aggravante di cui all’art. 602-ter cod. pen., l’insussistenza di unacondotta di approfittamento e dello stato di vulnerabilità, essendosi l’impugnazione limitata acontestare la configurabilità di tali elementi senza confutare le argomentazioni dellasentenza di primo grado, alla quale la sentenza di appello ha fatto rinvio dopo avernecondiviso in modo autonomo le considerazioni.Sul punto va, altresì, rilevato che la sentenza impugnataha correttamente applicato iprincipi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità del delitto ditratta di persone, atteso che per la configurabilità del reato non è richiesto che il soggettopassivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto inquestione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine diporla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere,infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione conviolenza o minaccia (Sez. 5, n. 40045 del 24/09/2010, Murmylo, Rv. 248899 – 01) Anche la giurisprudenza più recente ha confermato il principio secondo cui in tema didelitto di tratta di persone, la situazione di necessità di cui all'art. 601, comma 1, cod. pen.coincide con la "posizione di vulnerabilità" di cui alla direttiva comunitaria 2012/29/UE e ald.lgs. n. 24 del 2014 e deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o dimancanza materiale o morale della persona offesa, idonea a condizionarne la volontàpersonale e che non consente altra scelta effettiva di vita, se non cedendo all'abuso di cui èvittima e non è, pertanto, identificabile nello stato di necessità, cui fa riferimento l'art. 54 cod.pen., ma va correlata, piuttosto, alla nozione di "stato di bisogno" di cui all'art. 644, comma 5,n. 3 cod. pen., dettato in tema di usura aggravata» (Sez. 5, n. 49148 del 28/05/2019, P., Rv.278051 – 01).Ebbene, la condizione di vulnerabilità delle vittime, come attentamente descritta nellesentenze di merito, anche alla luce del rilievo attribuito alla percezione delle stesse personeoffese delle conseguenze infauste derivanti dal rito XXXXXX, cui erano state sottoposte, nonrisulta smentita dalle doglianze difensive, né risulta smentita la circostanza che esse giuntein Italia siano state indotte alla prostituzione. Al riguardo va rilevato che Sez. 5, n. 20726 del28/03/2024, S. Rv. 286454 – 01, ha chiarito che il delitto di tratta di persone contempla unafattispecie plurima con due condotte alternative, la prima delle quali è a dolo generico,mentre la seconda richiede il dolo specifico, individuato nel fine di indurre o costringere levittime alle prestazioni elencate nel primo comma dell'art. 601 cod. pen., determinandone losfruttamento ovvero la sottoposizione al prelievo di organi, sicché avendo la sentenzaimpugnata fornito ampia motivazione sulla circostanza che le vittime siano state indotte avenire in Italia per poi essere avviate alla prostituzione appare corretta la qualificazionegiuridica in termini di tratta di persone. Alla luce di tali principi, va rilevata la genericità anche delle doglianze oggetto dell’attodi impugnazione a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell’ interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lì dove deduce specificamente l’insussistenza della condizionedi vulnerabilità delle persone offese, per avere le stesse dichiarato, come da allegati alricorso, che ciascuna di loro aveva assunto la decisione del trasferimento in Italia in accordocon un proprio familiare, trattandosi di circostanza che non scalfisce le sopra evidenziatemotivazioni in punto di sussistenza del reato di cui all’art. 601 cod. pen.L’accettazione, da parte dei familiari, delle condizioni proposte con inganno, nellaprospettiva di assicurare alle ragazze un futuro lavorativo in Italia, non vale, di per sé, aescludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità e di bisogno in capo alle tredonne.4. Inammissibili sono, poi, le doglianze con le quali XXXXXXXXXXXXr – con attisottoscritti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – deduce vizimotivazionali della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna per ildelitto di cui all’art. 3, comma 1, n. 8 della legge n. 75 del 1958 in danno diXXXXXXXXXXXXXXXX e di cui all’art. 600-bis, comma primo, n. 2, cod. pen., ai danni dellealtre due ragazze minorenni.I Giudici della Corte di assise di appello, con motivazione adeguata, hanno fornito glielementi di prova a carico dell’imputata rispondendo puntualmente alle deduzioni difensive,reiterate con i motivi di ricorso, i quali esprimo generica confutazione delle argomentazionidella sentenza.Va rilevato che la sentenza impugnata, alla luce del quadro probatorio già innanzievidenziato e che ha puntualmente descritto il ruolo della ricorrente, ha rimarcato che laXXXXXX ha fornito una abitazione alle tre ragazze, le quali le corrispondevano un canone dilocazione pagato con i proventi illeciti rilevando, altresì, che queste ultime avevanocollegamenti solo con i tre imputati, con la conseguente consapevolezza che le ragazzepagassero il canone attraverso l’attività di meretricio e che i medesimi proventi venisserocorrisposti alla Bose.Con un iter argomentativo lineare e immune da vizi logici, la sentenza impugnata haevidenziato come la ricorrente fosse pienamente consapevole dell’attività di prostituzioneesercitata dalle ragazze, desumendolo da elementi fattuali univoci, quali l’abitualeallontanamento delle stesse dall’abitazione nelle ore serali e il rientro alle prime luci dell’alba.In ordine alla contestata aggravante della minore età, i Giudici della Corte di assise diappello si sono correttamente uniformati al dettato di cui all’art. 602-quater cod. pen., cheesclude la rilevanza dell’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che la stessa risultiinevitabile, evenienza che, nella specie, non è stata in alcun modo dimostrata.Al riguardo, considerato che le ragazze coinvolte erano minorenni, con età compresatra i 14 e i 15 anni, la sentenza ha rilevato come la ricorrente non abbia fornito alcunelemento idoneo a dimostrare l’insussistenza di profili di rimproverabilità a suo carico, né chela stessa abbia posto in essere tutte le cautele esigibili, conformando il proprio dovere dicontrollo e vigilanza a uno standard di diligenza adeguato alla rilevanza del bene giuridicotutelato.D’altro canto, non è in alcun modo configurabile un’ipotesi di ignoranza inevitabile nelcomportamento di chi metta stabilmente a disposizione un’abitazione a giovani donne dediteall’attività di meretricio, senza attivarsi, in concreto, per verificarne l’effettiva età.A tal riguardo, deve essere ribadito il principio, che in tema di prostituzione minorile, ilfatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranzainevitabile circa l'età della persona offesa è configurabile solo se l'agente, pur avendodiligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base dielementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne, sicché non sono sufficienti a scusareelementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni orassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi (Sez. 3, n. 13312 del07/03/2023, C., Rv. 284321 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'imputato hal'onere di provare di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri didiligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppopsicofisico dei minori; in senso conforme, Sez. 3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 2016, G.,Rv. 266484 – 01;Sez. 4, n. 24820 del 28/04/2015, Izzo, Rv. 263734-01).5. Gli ulteriori motivi, oggetto degli atti sottoscritti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], concernentivizi motivazionali in ordine all’aumento della pena a titolo di continuazione nei confronti diXXXXXXXXXXXXr e [OSCURATO:PERSONA] non possono trovare accoglimento. 5.1 La Corte di appello ha applicato nei confronti XXXXXXXXXXXXr per la violazionepiù grave individuata nel reato di cui all’art. 600-bis cod. pen., il minimo edittale pari ad annisei, sul quale ha operato la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche nellamassima estensione, applicando un aumento di sei mesi a titolo di continuazione interna e diquattro mesi a titolo di continuazione esterna, senza soffermarsi espressamente sulle ragionidella quantificazione di tale aumento.Come rilevato dalla stessa difesa, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 – 01, ha chiarito che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite,precisando in motivazione, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine aisingoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare chesia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illecitiaccertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene.Tuttavia nella fattispecie deve rilevarsi che dal complessivo iter argomentativo dellasentenza impugnata - che ha dato puntualmente atto della condotta della ricorrente diagevolazione della prostituzione nei confronti di tre persone offese di cui due minorenni –l’entità degli dei due aumenti a titolo di continuazione consente di verificare che, in concreto,sia stato rispettato il rapporto di proporzione della pena rispetto ai fatti accertati.Deve, in ogni caso, rilevarsi che il Collegio intende dare continuità all’orientamentodella giurisprudenza di legittimità - da ultimo ribadita da Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026,Glorioso (non mass.)- che ritiene che, per contestare in sede di legittimità la quantificazionedella pena operata dal giudice del merito, non sia sufficiente far rilevare la violazione dilegge derivante dall’omessa motivazione, ma, in conformità ai principi generali della materiadelle impugnazioni (v., in particolare, art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: “per proporreimpugnazione è necessario avervi interesse”), occorre specificare l’interesse che sorregge ilmotivo di ricorso (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, PG in proc. Cuocci, Rv. 276117 – 01;conformi Sez. 1, n. 15871 del 22/02/2024, Taglialatela, n. m.; Sez. 1, n. 46443 del20/09/2023, Pilan, n.m.; Sez. 1, n. 19751 del 23/03/2021, Scali, n.m.; v. anche Sez. 6, n.44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01, in motivazione).In particolare, nella pronuncia recente sopra richiamata si è affermato che «[l]’interesseal ricorso che deve essere allegato dalla difesa dell’imputato può consistere, ad esempio,nella diversità del trattamento penitenziario della condanna per taluno dei reati che entrano afar parte del reato continuato (v. sentenza Cuocci citata sopra), oppure può anche consisterenella preclusione a rientrare in un beneficio in conseguenza dell’aumento di penaquantificato dal giudice del merito. Un interesse al ricorso deve, però, pur sempre essereallegato per evitare che la deduzione si risolva in una, inammissibile, mera enunciazionedella violazione di legge per difetto di motivazione, dal cui eventuale rilievo non deriverebbe,però, in concreto alcun effetto benefico per la posizione dell’imputato».Di conseguenza, enunciando una mera violazione di legge per difetto di motivazione ilmotivo va, pertanto, ritenuto inammissibile.5.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello, rimarcando ladistinzione con il ruolo di minore importanza svolto dall’imputata [OSCURATO:PERSONA], haapplicato al ricorrente la pena base per la violazione più grave individuata nel reato di cuiall’art. 600-bis cod. pen., in una misura di poco superiore al minimo edittale, pari ad anni ottoe mesi si di reclusione, aumentata ai sensi dell’art. 602-ter cod. pen. ad anni undici e quattromesi di reclusione ulteriormente aumentata per ciascuna delle altre due persone offese dimesi nove di reclusione, pervenendo alla pena finale di anni tredici e mesi dieci direclusione.Posti i principi già sopra richiamati con riferimento alla genericità della censura dedottada XXXXXXXXXXXXr, genericità che risulta connotare anche la deduzione del ricorrente,deve in ogni caso evidenziarsi che la Corte con motivazione desumibile dal complessivoimpianto argomentativo, e alla luce della differenziazione rispetto alla condotta posta inessere da [OSCURATO:PERSONA], indicando il ricorrente come colui che ha svolto un ruolodeterminante nella tratta delle donne, ha dato conto delle ragioni dell’entità degli dei dueaumenti a titolo di continuazione, consentendo al Collegio di verificare che, in concreto, ilrispetto del rapporto di proporzione della pena rispetto ai fatti accertati.5.3. Quanto poi al diniego aObasuyi [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuantigeneriche, la Corte di assise di appello, sul rilievo che alcun elemento positivo fossevalorizzabile ed evidenziando il ruolo determinante dello stesso come risultante dallacomplessiva motivazione della sentenza, ha correttamente applicato il principio secondo cuil'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguenteall'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementidi segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione dellestesse. (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De, Rv. 281590 – 01).6. Alla luce delle esposte considerazioni i ricorsi sono inammissibili. Alla pronunciasegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 19036/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris