Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 25155/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14510/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, via Brenta s/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che larappresentano e dife ndono giusta procura in atti; –controricorrente – Oggetto: buoni fruttiferi postali AC –10/09/2024 r.g. n. 14510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n.3117/2020, del 27 novembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha respintola domanda da essa proposta e avente a oggetto il rimborso di tre buoni fruttiferi postal i serie Q/P dell’importo nominale di Lit. 1.000.000 ciascuno, sottoscritti nell’anno 1986.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso .

3. La Corte di appello , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che i tassi di interesse da applicare emergevano dal titolo stesso; b) che [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente applicato, in luogo di quanto originariamente indicato sul titolo, i parametri che ergono dal successivo timbro apposto e dalle relative tabelle, in conformità ed in ragione di quanto disposto dal D.M. 13.06.1986.

4. La contro ricorrente ha depositato m emoria.

5. Con atto datato 30 luglio 2024, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. l a rinuncia al ricorso , in assenza di prova della notificazione alla controparte ritualmente costituita , ne determina l’inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse all’impugnazione;

2. l e spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e vanno postea carico della ricorrente;r.g. n. 14510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. non v’è luogo alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023);

4. ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.le spese di lite della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.700,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, sedovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14510/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, via Brenta s/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che larappresentano e dife ndono giusta procura in atti; –controricorrente – Oggetto: buoni fruttiferi postali AC –10/09/2024 r.g. n. 14510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n.3117/2020, del 27 novembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha respintola domanda da essa proposta e avente a oggetto il rimborso di tre buoni fruttiferi postal i serie Q/P dell’importo nominale di Lit. 1.000.000 ciascuno, sottoscritti nell’anno 1986. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso . 3. La Corte di appello , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che i tassi di interesse da applicare emergevano dal titolo stesso; b) che [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente applicato, in luogo di quanto originariamente indicato sul titolo, i parametri che ergono dal successivo timbro apposto e dalle relative tabelle, in conformità ed in ragione di quanto disposto dal D.M. 13.06.1986. 4. La contro ricorrente ha depositato m emoria. 5. Con atto datato 30 luglio 2024, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. l a rinuncia al ricorso , in assenza di prova della notificazione alla controparte ritualmente costituita , ne determina l’inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse all’impugnazione; 2. l e spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e vanno postea carico della ricorrente;r.g. n. 14510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. non v’è luogo alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023); 4. ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.le spese di lite della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.700,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, sedovuto. Così de
Sentenza Cassazione n. 25155/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris