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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 1985

Cassazione n. 19321/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/05/1985 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 4 maggio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità, deducendo l'insussistenza della prova dell'idoneità degli atti alla commissione del reato di furto.

In particolare, si deduce che il mezzo utilizzato fosse totalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo.

Inoltre, lamenta violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già prospettate con l'atto di appello, inerenti all'inidoneità del mezzo utilizzato rispetto al raggiungimento dello scopo.

Tali profili di censura, tuttavia, sono già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (presenza sul luogo di una scala e di una tronchesina, mezzí astrattamente idonei a tagliare i fili di rame di cui l'imputato voleva impossessarsi, senza riuscire poiché era rimasto folgorato da una scarica elettrica, come emerge dal referto ospedaliero e dalle testimonianze dei militari intervenuti).

Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della non trascurabile offensività della condotta emergente dalla pericolosità della condotta mirante a provocare un danno alla rete elettrica pubblica (con conseguente pregiudizio non irrilevante per la popolazione del luogo) nonché dalla presenza di precedenti penali a carico dell'imputato per reati gravi, indici della sua tendenza a delinquere.

Il ricorrente non si confronta con l'apparato argomentativo, con cui erano analiticamente illustrati i fattori negativi, che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.

Quanto alla richiesta di applicazione dela causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., va rammentato che la stessa può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6 - n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118-01) .

Nel caso in esame, non risulta che l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. sia stata richiesta con i motivi di appello.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/05/1985 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 4 maggio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità, deducendo l'insussistenza della prova dell'idoneità degli atti alla commissione del reato di furto. In particolare, si deduce che il mezzo utilizzato fosse totalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo. Inoltre, lamenta violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già prospettate con l'atto di appello, inerenti all'inidoneità del mezzo utilizzato rispetto al raggiungimento dello scopo. Tali profili di censura, tuttavia, sono già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (presenza sul luogo di una scala e di una tronchesina, mezzí astrattamente idonei a tagliare i fili di rame di cui l'imputato voleva impossessarsi, senza riuscire poiché era rimasto folgorato da una scarica elettrica, come emerge dal referto ospedaliero e dalle testimonianze dei militari intervenuti). Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della non trascurabile offensività della condotta emergente dalla pericolosità della condotta mirante a provocare un danno alla rete elettrica pubblica (con conseguente pregiudizio non irrilevante per la popolazione del luogo) nonché dalla presenza di precedenti penali a carico dell'imputato per reati gravi, indici della sua tendenza a delinquere. Il ricorrente non si confronta con l'apparato argomentativo, con cui erano analiticamente illustrati i fattori negativi, che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. Quanto alla richiesta di applicazione dela causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., va rammentato che la stessa può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6 - n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118-01) . Nel caso in esame, non risulta che l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. sia stata richiesta con i motivi di appello. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
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