CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39878/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione: - per essere il fatto stato qualificato come truffa anziché come mero inadempimento civilistico, pur difettando artifizi e raggiri nella condotta dell'imputato, che si sarebbe limitato a pagare con un assegno privo di copertura; - per essere stata applicata la recidiva, nonostante il reato non fosse espressione di maggiore pericolosità dell'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte non si confrontano in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata e, quindi, sono inidonee ad inficiare le argomentazioni con cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ed è stata riconosciuta la recidiva. Quanto alla sussistenza della truffa, infatti, la Corte territoriale ha affermato che il pagamento - effettuato mediante l'assegno che non aveva copertura perché era stata revocata l'autorizzazione ad emetterlo - era stato accompagnato dal malizioso comportamento dell'agente, che aveva vinto le resistenze della vittima ad accettare pagamenti in contrassegno, avendo prospettato futuri e consistenti acquisti in relazione al negozio di sanitari, da lui condotto. Tali comportamenti determinavano nella vittima - convinta di contrattare con un soggetto titolare di partita IVA e di un negozio di sanitari - un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni dell'acquirente e sul regolare pagamento del titolo. Così argomentando, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciato da questa Corte (Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Rv. 259427), secondo cui, in tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura - non costituente, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo - concorre ad integrare l'elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli. 2.1 Nel ritenere sussistente la recidiva in ragione dei significativi precedenti penali e dell'accentuata predisposizione dell'imputato a commettere reati contro il patrimonio, dimostrata dalla vicenda in esame, la Corte d'appello ha correttamente ed insindacabilmente affermato che il reato in esame era sintomatico di maggiore pericolosità del medesimo imputato. Ne discende che la sentenza impugnata è immune da censure, rilevabili in questa sede. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021 consigliere est