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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43860/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 3/12/2013, che dichiarava, per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e lo condannava alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della procedura fallimentare e alle pene accessorie di cui alli art. 216 ultimo comma L.F. per la durata di anni dieci, come riformata, a sua volta, dalla Corte territoriale, che lo assolveva dalla bancarotta documentale, escludendo l'aggravante delle più condotte di bancarotta e riducendo la pena (previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità), ha rideterminato tali pene accessorie nei confronti del suddetto nella durata di anni quattro.

Avverso tale sentenza Vignali, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla eccessiva quantificazione della misura della sanzione interdittiva.

Lamenta la difesa l'individuazione della durata della pena accessoria in misura eccessiva, superiore a quella (di due anni) richiesta dal P.g.; e ciò, in spregio ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., nonostante l'imputato, la cui responsabilità era stata notevolmente ridimensionata con l'assoluzione dalla bancarotta documentale, nelle more del processo avesse risarcito la procedura fallimentare.

Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su doglianze non consentite e manifestamente infondate.

Invero, il provvedimento impugnato, muovendo dall'insegnamento della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n. 222 del 2018, e delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla sentenza del 28/02/2019, dovendo procedere alla rideterminazione d'elle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 L.F. e, quindi, a calibrare dette sanzioni alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto commesso, ha evidenziato che i fatti attribuiti al Vignali, consistenti in condotte dolose di prolungata omissione di contributi, «sono gravi ed hanno provocato un rilevantissimo pregiudizio patrimoniale al Fallimento della società Skinflower s.r.I., che è stato quantificato dal primo giudice in oltre tre milioni di euro (le pretese sul piano civilistico della procedura sono state invero ritirate in secondo grado, a fronte dello sforzo risarcitorio del Vignali)».

Ha, inoltre, evidenziato che Vignali è gravato da precedenti in qualche modo specifici (omesso versamento di IVA), «con ciò avendo dimostrato di non saper trarre alcun monito dalle precedenti esperienze, perseverando nel compimento di condotte sempre più gravi, nell'esercizio di attività di impresa».

Sulla base di tali valutazioni, la Corte ha, quindi, stimato nei confronti dell'odierno imputato la durata dell'interdizione dall'esercizio di impresa commerciale e di uffici direttivi presso imprese nella misura di anni quattro.

A fronte di tali argomentazioni che giustificano l'entità delle pene accessorie, senza dubbio determinata nei limiti di legge, il ricorrente oppone delle doglianze che invitano ad una mera rivalutazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede, trascurando, altresì, che nella quantificazione di dette pene, tra l'altro, si è considerato anche lo sforzo risarcitorio svolto da Vignali.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 3/12/2013, che dichiarava, per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e lo condannava alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della procedura fallimentare e alle pene accessorie di cui alli art. 216 ultimo comma L.F. per la durata di anni dieci, come riformata, a sua volta, dalla Corte territoriale, che lo assolveva dalla bancarotta documentale, escludendo l'aggravante delle più condotte di bancarotta e riducendo la pena (previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità), ha rideterminato tali pene accessorie nei confronti del suddetto nella durata di anni quattro. Avverso tale sentenza Vignali, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla eccessiva quantificazione della misura della sanzione interdittiva. Lamenta la difesa l'individuazione della durata della pena accessoria in misura eccessiva, superiore a quella (di due anni) richiesta dal P.g.; e ciò, in spregio ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., nonostante l'imputato, la cui responsabilità era stata notevolmente ridimensionata con l'assoluzione dalla bancarotta documentale, nelle more del processo avesse risarcito la procedura fallimentare. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su doglianze non consentite e manifestamente infondate. Invero, il provvedimento impugnato, muovendo dall'insegnamento della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n. 222 del 2018, e delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla sentenza del 28/02/2019, dovendo procedere alla rideterminazione d'elle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 L.F. e, quindi, a calibrare dette sanzioni alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto commesso, ha evidenziato che i fatti attribuiti al Vignali, consistenti in condotte dolose di prolungata omissione di contributi, «sono gravi ed hanno provocato un rilevantissimo pregiudizio patrimoniale al Fallimento della società Skinflower s.r.I., che è stato quantificato dal primo giudice in oltre tre milioni di euro (le pretese sul piano civilistico della procedura sono state invero ritirate in secondo grado, a fronte dello sforzo risarcitorio del Vignali)». Ha, inoltre, evidenziato che Vignali è gravato da precedenti in qualche modo specifici (omesso versamento di IVA), «con ciò avendo dimostrato di non saper trarre alcun monito dalle precedenti esperienze, perseverando nel compimento di condotte sempre più gravi, nell'esercizio di attività di impresa». Sulla base di tali valutazioni, la Corte ha, quindi, stimato nei confronti dell'odierno imputato la durata dell'interdizione dall'esercizio di impresa commerciale e di uffici direttivi presso imprese nella misura di anni quattro. A fronte di tali argomentazioni che giustificano l'entità delle pene accessorie, senza dubbio determinata nei limiti di legge, il ricorrente oppone delle doglianze che invitano ad una mera rivalutazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede, trascurando, altresì, che nella quantificazione di dette pene, tra l'altro, si è considerato anche lo sforzo risarcitorio svolto da Vignali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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