Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 05169/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20623/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (gia' [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.835/2023 depositata il 09/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal la ConsiglieraAntonella Pellecchia. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 10892/2017 per l’importo di euro 308.149,09, oltre interessi e spese, relativo al pagamento di forniture sanitarie rese all’[OSCURATO:PERSONA] di Trapani.

L’Azienda sanitaria proponeva opposizione contestando, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito e, nel merito, l’insussistenza del credito azionato, deducendo: la mancata prova dell’effettività delle prestazioni; l’assenza dei documenti di trasporto; la non riferibilità delle fatture alla convenuta; l’avvenuto pagamento di una parte delle forniture prima della notifica del decreto ingiuntivo; nonché errori nei conteggi degli interessi moratori.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2231/2021, accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’[OSCURATO:PERSONA] opponente al pagamento del solo importo di euro 160.767,09 oltre interessi di mora da calcolare ai sensi dell’art. 5 d.lgs 231/2002, con decorrenza dal 5 aprile 2017 oltre al pagamento delle spese di lite.

2. Con sentenza n. 835/2023, depositata il 2 febbraio 2023, la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., confermando integralmente la decisione del Tribunale.

Il giudice dell’appello ha anzitutto rilevato che la banca non aveva fornito prova dell’avvenuta ricezione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di Trapani, delle fatture poste a fondamento della pretesa monitoria.

La mera produzione di prospetti interni recanti l’elenco delle fatture e le relative scadenze non è stata ritenuta idonea a dimostrare la trasmissione e la conoscenza delle stesse da parte del debitore, tanto più a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dall’ente.

In difetto di tale prova, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, che presuppone la dimostrazione del ritardo imputabile al debitore nella ricezione della fattura, e ha confermato il criterio seguito dal primo giudice, che aveva riconosciuto gli interessi moratori nella misura prevista dall’art. 5 del medesimo decreto, con decorrenza dalla domanda giudiziale.

La Corte ha altresì ritenuto inammissibile la prova testimoniale richiesta dall’appellante, volta a supplire alle proprie carenze probatorie e, per giunta, articolata nei confronti di un soggetto incapace a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c.

È stata infine respinta la censura relativa alla liquidazione delle spese, avendo il Tribunale correttamente applicato i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018.

Sulla base di tali considerazioni, il giudice di appello ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell’Azienda sanitaria al pagamento del solo importo capitale, oltre agli interessi moratori nei limiti sopra indicati.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione sulla base di due motivi. 3.1.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Trapani. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello, richiamando il disposto dell’art. 4, lett. a), del d.lgs. n. 231/2002 — secondo cui il termine di pagamento non può eccedere i trenta giorni dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento — ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante su [OSCURATO:SOCIETA].

Il giudice dell’appello ha, infatti , osservato che la banca si era limitata a rinviare genericamente alla copiosa documentazione depositata, senza individuare puntualmente le singole fatture azionate né indicarne le rispettive date di ricezione e di scadenza, elementi indispensabili per verificare l’eventuale ritardo imputabile al debitore.

Ha inoltre rilevato che la ricorrente pretendeva il riconoscimento degli interessi moratori anche con riguardo a fatture medio tempore pagate, senza tuttavia precisare quali e quante fossero tali fatture e senza procedere al relativo computo.

Secondo la Corte territoriale, un simile modus procedendi finisce per sollecitare un’indagine ufficiosa da parte del giudice, in contrasto con il principio dispositivo e con i limiti posti dall’art. 112 c.p.c., che impongono alla parte l’onere di allegare e provare in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa fatta valere.

4.1.1. Il motivo è inammissibile, sia perché prospetta questioni in fatto esulanti dall’ambito del giudizio di cassazione, sia perché manifesta la difettosa lettura della sentenza impugnata.

Le censure sollevate, infatti, mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito.

È noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti.

Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo.

Nel caso di specie, il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda sull’accertamento secondo cui BFF non aveva né allegato né provato la data di ricezione delle fatture dalle quali sarebbe sorto il credito azionato, come espressamente richiesto dall’art. 4, lett. a), del d.lgs. n. 231/2002.

Poiché tale onere probatorio — indispensabile per individuare il dies a quo della mora automatica — non risultava assolto, i giudici di merito hanno correttamente fatto applicazione dell’art. 5 del medesimo decreto, facendo decorrere gli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale.

Nel ricorso, BFF si limita ad affermare che tutte le fatture erano state prodotte sin dal procedimento monitorio e poi nuovamente al momento della costituzione in primo grado, senza però confrontarsi con la reale ragione per la quale la Corte d’appello ha ritenuto insoddisfatto l’onere probatorio gravante sulla banca.

La Corte territoriale non ha, infatti , contestato la presenza fisica delle fatture nel fascicolo, ma la mancata allegazione e indicazione puntuale, da parte della creditrice, degli elementi necessari ai fini del riconoscimento degli interessi moratori: l’individuazione specifica di ciascuna fattura; la data di ricezione da parte del debitore; la data di scadenza; l’esatta ricostruzione dei calcoli, anche con riferimento alle fatture medio tempore pagate.

Secondo la Corte d’appello, la mera produzione delle fatture non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio, poiché imporrebbe al giudice un’attività ricostruttiva officiosa, incompatibile con il principio dispositivo e con il limite del tantum devolutum quantum appellatum di cui all’art. 112 c.p.c.

Il motivo, omettendo qualsiasi confronto con tale autonoma e decisiva ratio decidendi, risulta pertanto inammissibile.

4.2. Con il secondo motivo è dedotta la nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione sull’interpretazione della norma relativamente alla parziale compensazione e riduzione delle spese legali ex art. 2697 c.c. e art. 5 del D.M. 5572014 come aggiornato dal D.M. 37/2018.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha confermato la parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado e ha altresì condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento integrale delle spese del grado di appello.

Secondo la ricorrente, tali statuizioni sarebbero ingiustificate, atteso che, a suo avviso, non vi sarebbe soccombenza reciproca e che l’originaria parte opponente aveva provveduto al parziale pagamento delle fatture solo dopo l’emissione del decreto ingiuntivo. 4.2.1.Il motivo è infondato.

In materia di spese processuali, va ribadito l’orientamento consolidato secondo cui il principio di soccombenza deve essere inteso nel senso che solo la parte integralmente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minima misura, al pagamento delle spese di lite.

Ne deriva che il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica del rispetto di tale principio, restando invece insindacabili sia l’opportunità della compensazione totale o parziale — ricorrendo la soccombenza reciproca o sussistendo altri giusti motivi — sia la quantificazione delle spese, purché contenuta nei limiti minimi (ove previsti) e massimi stabiliti dalle tabelle vigenti, trattandosi di valutazioni rimesse all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 9860/2025).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente confermato la parziale compensazione delle spese del primo grado, giustificata dalla circostanza che la banca era risultata soltanto parzialmente vittoriosa, avendo visto accolte le proprie domande solo in parte.

Quanto alla condanna della società appellante alle spese del giudizio di secondo grado, essa costituisce applicazione del principio di soccombenza, essendo l’appello integralmente respinto.

La decisione impugnata risulta dunque conforme ai criteri normativi e giurisprudenziali in tema di regolamentazione delle spese e, conseguentemente, insuscettibile di censura in sede di legittimità. 5.Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente seguono la soccombenza.

P.Q.M la Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio del merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20623/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (gia' [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.835/2023 depositata il 09/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal la ConsiglieraAntonella Pellecchia. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 10892/2017 per l’importo di euro 308.149,09, oltre interessi e spese, relativo al pagamento di forniture sanitarie rese all’[OSCURATO:PERSONA] di Trapani. L’Azienda sanitaria proponeva opposizione contestando, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito e, nel merito, l’insussistenza del credito azionato, deducendo: la mancata prova dell’effettività delle prestazioni; l’assenza dei documenti di trasporto; la non riferibilità delle fatture alla convenuta; l’avvenuto pagamento di una parte delle forniture prima della notifica del decreto ingiuntivo; nonché errori nei conteggi degli interessi moratori. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2231/2021, accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’[OSCURATO:PERSONA] opponente al pagamento del solo importo di euro 160.767,09 oltre interessi di mora da calcolare ai sensi dell’art. 5 d.lgs 231/2002, con decorrenza dal 5 aprile 2017 oltre al pagamento delle spese di lite. 2. Con sentenza n. 835/2023, depositata il 2 febbraio 2023, la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., confermando integralmente la decisione del Tribunale. Il giudice dell’appello ha anzitutto rilevato che la banca non aveva fornito prova dell’avvenuta ricezione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di Trapani, delle fatture poste a fondamento della pretesa monitoria. La mera produzione di prospetti interni recanti l’elenco delle fatture e le relative scadenze non è stata ritenuta idonea a dimostrare la trasmissione e la conoscenza delle stesse da parte del debitore, tanto più a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dall’ente. In difetto di tale prova, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, che presuppone la dimostrazione del ritardo imputabile al debitore nella ricezione della fattura, e ha confermato il criterio seguito dal primo giudice, che aveva riconosciuto gli interessi moratori nella misura prevista dall’art. 5 del medesimo decreto, con decorrenza dalla domanda giudiziale. La Corte ha altresì ritenuto inammissibile la prova testimoniale richiesta dall’appellante, volta a supplire alle proprie carenze probatorie e, per giunta, articolata nei confronti di un soggetto incapace a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c. È stata infine respinta la censura relativa alla liquidazione delle spese, avendo il Tribunale correttamente applicato i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. Sulla base di tali considerazioni, il giudice di appello ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell’Azienda sanitaria al pagamento del solo importo capitale, oltre agli interessi moratori nei limiti sopra indicati. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione sulla base di due motivi. 3.1.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Trapani. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello, richiamando il disposto dell’art. 4, lett. a), del d.lgs. n. 231/2002 — secondo cui il termine di pagamento non può eccedere i trenta giorni dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento — ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante su [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice dell’appello ha, infatti , osservato che la banca si era limitata a rinviare genericamente alla copiosa documentazione depositata, senza individuare puntualmente le singole fatture azionate né indicarne le rispettive date di ricezione e di scadenza, elementi indispensabili per verificare l’eventuale ritardo imputabile al debitore. Ha inoltre rilevato che la ricorrente pretendeva il riconoscimento degli interessi moratori anche con riguardo a fatture medio tempore pagate, senza tuttavia precisare quali e quante fossero tali fatture e senza procedere al relativo computo. Secondo la Corte territoriale, un simile modus procedendi finisce per sollecitare un’indagine ufficiosa da parte del giudice, in contrasto con il principio dispositivo e con i limiti posti dall’art. 112 c.p.c., che impongono alla parte l’onere di allegare e provare in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa fatta valere. 4.1.1. Il motivo è inammissibile, sia perché prospetta questioni in fatto esulanti dall’ambito del giudizio di cassazione, sia perché manifesta la difettosa lettura della sentenza impugnata. Le censure sollevate, infatti, mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. È noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. Nel caso di specie, il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda sull’accertamento secondo cui BFF non aveva né allegato né provato la data di ricezione delle fatture dalle quali sarebbe sorto il credito azionato, come espressamente richiesto dall’art. 4, lett. a), del d.lgs. n. 231/2002. Poiché tale onere probatorio — indispensabile per individuare il dies a quo della mora automatica — non risultava assolto, i giudici di merito hanno correttamente fatto applicazione dell’art. 5 del medesimo decreto, facendo decorrere gli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale. Nel ricorso, BFF si limita ad affermare che tutte le fatture erano state prodotte sin dal procedimento monitorio e poi nuovamente al momento della costituzione in primo grado, senza però confrontarsi con la reale ragione per la quale la Corte d’appello ha ritenuto insoddisfatto l’onere probatorio gravante sulla banca. La Corte territoriale non ha, infatti , contestato la presenza fisica delle fatture nel fascicolo, ma la mancata allegazione e indicazione puntuale, da parte della creditrice, degli elementi necessari ai fini del riconoscimento degli interessi moratori: l’individuazione specifica di ciascuna fattura; la data di ricezione da parte del debitore; la data di scadenza; l’esatta ricostruzione dei calcoli, anche con riferimento alle fatture medio tempore pagate. Secondo la Corte d’appello, la mera produzione delle fatture non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio, poiché imporrebbe al giudice un’attività ricostruttiva officiosa, incompatibile con il principio dispositivo e con il limite del tantum devolutum quantum appellatum di cui all’art. 112 c.p.c. Il motivo, omettendo qualsiasi confronto con tale autonoma e decisiva ratio decidendi, risulta pertanto inammissibile. 4.2. Con il secondo motivo è dedotta la nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione sull’interpretazione della norma relativamente alla parziale compensazione e riduzione delle spese legali ex art. 2697 c.c. e art. 5 del D.M. 5572014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha confermato la parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado e ha altresì condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento integrale delle spese del grado di appello. Secondo la ricorrente, tali statuizioni sarebbero ingiustificate, atteso che, a suo avviso, non vi sarebbe soccombenza reciproca e che l’originaria parte opponente aveva provveduto al parziale pagamento delle fatture solo dopo l’emissione del decreto ingiuntivo. 4.2.1.Il motivo è infondato. In materia di spese processuali, va ribadito l’orientamento consolidato secondo cui il principio di soccombenza deve essere inteso nel senso che solo la parte integralmente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minima misura, al pagamento delle spese di lite. Ne deriva che il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica del rispetto di tale principio, restando invece insindacabili sia l’opportunità della compensazione totale o parziale — ricorrendo la soccombenza reciproca o sussistendo altri giusti motivi — sia la quantificazione delle spese, purché contenuta nei limiti minimi (ove previsti) e massimi stabiliti dalle tabelle vigenti, trattandosi di valutazioni rimesse all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 9860/2025). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente confermato la parziale compensazione delle spese del primo grado, giustificata dalla circostanza che la banca era risultata soltanto parzialmente vittoriosa, avendo visto accolte le proprie domande solo in parte. Quanto alla condanna della società appellante alle spese del giudizio di secondo grado, essa costituisce applicazione del principio di soccombenza, essendo l’appello integralmente respinto. La decisione impugnata risulta dunque conforme ai criteri normativi e giurisprudenziali in tema di regolamentazione delle spese e, conseguentemente, insuscettibile di censura in sede di legittimità. 5.Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente seguono la soccombenza. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio del merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n
Decreto Cassazione n. 05169/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris