CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03995/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2533-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (Scci) spa, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 217/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02533 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G. 2533/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Ancona, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] dichiarando [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all'albo, tenuto a versare i contributi alla gestione separata oggetto dell'avviso di addebito notificatogli il 18 gennaio 2018, in relazione all'attività professionale svolta nell'anno 2010 nonché le relative sanzioni a titolo di evasione contributiva; quanto al reddito prodotto, inferiore alla soglia di legge, la Corte territoriale ha stabilito, in mancanza di elementi contrari che l'opponente avrebbe dovuto dedurre e provare nel giudizio di merito, che la perdurante iscrizione all'Albo costituisce sufficiente indice presuntivo di esercizio attuale, ancorché scarsamente remunerativo, della professione forense; ha infine dichiarato non prescritto il credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA], attribuendo valore interruttivo all'avviso bonario dell'i luglio 2015 e considerando quale dies a quo di decorrenza del termine il 30 settembre 2011, data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista; i. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale in calce al ricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'ad. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente contesta "Violazione dell'art. 3 commi 9 e 10 L. 335/1995 e dell'art. 55 R.D.L. 1827/1935, nella parte in cui la Corte d'appello di Ancona ha stabilito che la prescrizione quinquennale decorre non dalla scadenza dei termini di pagamento della corrispondente contribuzione previdenziale bensì dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi"; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione dell'art. 2 commi 25 e 26 L.335/1995 e art. 18 comma 12 D.L. n. 98/2011, nella parte in cui la Corte d'Appello di Ancona ha stabilito l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata, sul presupposto che "il mero versamento del c.d. contributo integrativo alla [OSCURATO:PERSONA] di appartenenza non è idoneo a costituire una specifica posizione contributiva in capo al professionista"; sostiene erronea la statuizione di obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata ai sensi del comma 26, dell'art. 2 I. n. 335 del 1995, ritenendo che nei confronti dell'avvocato iscritto all'albo si applicherebbe il precedente co. 25, rivolto a chi svolge una libera professione il cui esercizio sia subordinato all'iscrizione in appositi albi, mentre il comma precedente si applicherebbe ai lavoratori autonomi privi di un ente previdenziale di categoria per i quali non è previsto tale obbligo; contesta la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] per la quale, per effetto della sopravvenuta norma di interpretazione autentica di cui all'art. 18, co.12 del D.L. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, il legislatore avrebbe inteso estendere l'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 26, anche ai casi in cui la Cassa privata di previdenza, esercitando la propria autonomia, abbia esonerato l'iscritto dal versamento del contributo soggettivo; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione dell'art. 116 comma 8 L:388/2000 nella parte in cui la Corte d'Appello di Ancona ha stabilito che l'odierna fattispecie integra gli estremi dell'evasione contributiva e non della mera omissione, nonché violazione degli artt.116 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto l'appellata non ha provato la circostanza che il ricorrente avrebbe intenzionalmente omesso di denunciare il reddito da assoggettare alla contribuzione [OSCURATO:PERSONA]"; afferma che al più la Corte d'Appello avrebbe dovuto infliggere al Raponi le sanzioni a titolo di omissione contributiva, dovendo essere il dolo dimostrato da chi intende sostenerne l'esistenza; col quarto ed ultimo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., deduce "Violazione dell'art. 25 d.lgs. 46/99 nella parte in cui la Corte d'appello di Ancona ha omesso di esaminare l'ulteriore motivo di nullità/annullabilità dell'avviso di addebito, sollevato dal ricorrente sin dal primo grado e reiterato ex art. 346 c.p.c. anche in secondo grado, riguardante la maturata decadenza del diritto, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], a procedere all'iscrizione a ruolo del credito in contestazione, il tutto ex art. 25 D.Lgs. 46/99"; la norma richiamata prevede che i contributi dovuti agli enl:i pubblici previdenziali in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, sono iscritti a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento; che il credito portato nell'avviso di addebito opposto si riferirebbe a un avviso di accertamento inviato in data 09/01/2018 e notificato all'opponente il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo, sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12.2017 (anno successivo al termine di versamento); in ordine logico va esaminato preliminarmente il terzo motivo di ricorso, concernente le sanzioni, irrogate dalla Corte territoriale a titolo di evasione contributiva; il motivo va accolto; i crediti dovuti dall'avvocato odierno ricorrente riguardano il periodo di attività relativo all'anno 2010, precedente, dunque, all'entrata in vigore della L. n. 111 del 2011, e, pertanto, essi non sono dovuti in base a quanto stabilito dalla recente decisione della Corte Costituzionale n. 104 del 2022, con cui si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non ha previsto che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ([OSCURATO:PERSONA]), siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; in virtù dell'accoglimento del terzo motivo, tutti gli altri restano assorbiti; in definitiva, accolto il terzo motivo e assorbiti gli altri, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione, la quale sarà tenuta a statuire anche in merito alle spese del giudizio d