Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:235
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61990O0066 - IT
Avis juridique important
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61990O0066
ORDINANZA DELLA CORTE DEL 4 GIUGNO 1991. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - COMPETENZA DELLA CORTE. - CAUSA C-66/90.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02723
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] chiave
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Procedura - Ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale di primo grado - Ricorso proposto alla Corte da una persona fisica o giuridica in forza dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, e avente per oggetto l' attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese - Rinvio al Tribunale di primo grado
((Decisione del Consiglio 88/591/CEE, art. 3, n. 1, lett. c); Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 47, secondo comma))
[OSCURATO:PERSONA] causa C-66/90,
[OSCURATO:PERSONA] PTT [OSCURATO:PERSONA] NV e PTT [OSCURATO:PERSONA] BV, con gli avv.ti M.C.E.J. Bronckers e P.V.F. Bos, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J.H.J. Bourgeois, consigliere giuridico principale, B. Jansen e B.J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA]- en [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] voor het [OSCURATO:PERSONA], associazioni di diritto olandese, con l' avv. M.J. Geus, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L. Dupong, 14 A, rue des [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], associazione di diritto francese, con l' avv. R. Wojtek, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. P. Palinkas, 38, rue [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], associazione di diritto belga, con l' avv. I.G.F. Cath, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L. Dupong, 14 A, rue des [OSCURATO:PERSONA],
intervenienti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1989, 90/16/CEE, relativa alla prestazione del servizio di corriere accelerato nei [OSCURATO:PERSONA] (GU L 10, pag. 47),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 15 marzo 1990, la [OSCURATO:PERSONA] PTT [OSCURATO:PERSONA] NV e la PTT [OSCURATO:PERSONA] BV hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1989, 90/16/CEE, relativa alla prestazione del servizio di corriere accelerato nei [OSCURATO:PERSONA] (GU L 10, pag. 47).
2 In forza dell' art. 3, n. 1, lett. c), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), il Tribunale esercita, in primo grado, le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai Trattati che istituiscono le Comunità nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche contro un' istituzione delle Comunità, in forza dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, e aventi per oggetto l' attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese.
3 A norma dell' art. 47, secondo comma, dello Statuto della Corte, questa, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest' ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.
4 Poiché il ricorso proposto nella causa C-66/90 è un ricorso promosso da una persona giuridica contro un' istituzione delle Comunità, in forza dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, avente per oggetto l' attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, di cui alla sezione 1 del capo 1 del titolo I della parte terza del Trattato CEE, la Corte è tenuta a constatare, ai sensi dell' art. 47, secondo comma, dello Statuto, che esso rientra nella competenza del Tribunale e a rinviarlo a quest' ultimo.
5 Va tuttavia rilevato che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] aveva, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 marzo 1990, anch' esso proposto un ricorso ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, per l' annullamento della succitata decisione 90/16 (causa C-48/90, Regno dei [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]).
6 In conformità dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto, la Corte ha deciso di non sospendere il procedimento nella causa C-48/90, della quale è stata investita.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) La causa C-66/90, [OSCURATO:PERSONA] PTT [OSCURATO:PERSONA] NV e PTT [OSCURATO:PERSONA] BV / [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, è rinviata al Tribunale di primo grado.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 4 giugno 1991.