CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2025
Cassazione n. 15653/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Potenza ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] posto in essere dalla Polizia giudiziaria in data 16 marzo 2025, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena in data 2 marzo 2025, e non ha applicato alcuna misura cautelare nei confronti del predetto. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto che il mandato di arresto fosse stato emesso per l'esecuzione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 27 febbraio 2025 e divenuta irrevocabile in data 2 marzo 2025, alla pena di trenta giorni di reclusione per due reati di tentato di furto in abitazione commessi in data 9 gennaio 2025. Secondo i giudici appello, la richiesta di consegna doveva, dunque, essere rifiutata, stante il divieto generale posto dall'art. 7, comma 4, della legge n. 22 aprile 2005, n. 69, che non consente di eseguire il mandato di arresto europeo emesso a fini esecutivi se la pena o la misura di sicurezza inflitta abbiano «una durata non inferiore a quattro mesi». 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza ha proposto tempestivo ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento. Con unico e articolato motivo di ricorso, il Procuratore generale ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 13, comma 2, 3 7, comma 4, della legge n. 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la Corte di appello avrebbe censurato la Polizia giudiziaria per non aver posto in essere un sindacato che esula dalle proprie attribuzioni. L'arresto, in esecuzione del mandato di arresto europeo, infatti, ai sensi dell'art. 11 delle legge n. 69 del 2005, si configura quale un mero atto dovuto per la polizia giudiziaria, subordinato alla sola verifica che la segnalazione nel sistema [OSCURATO:PERSONA] di Schengen (SIS), sia stata effettuata da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea e che la stessa sia stata eseguita nelle forme richieste. La convalida, dunque, deve essere eseguita solo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti formali previsti dal legislatore e di escludere l'errore di persona, senza sindacare l'esistenza di cause ostative alla consegna devolute alla cognizione della Corte di appello nel seguito del giudizio. Il provvedimento posto a fondamento dell'emissione del mandato di arresto europeo, peraltro, non sarebbe una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, ma un «mandato di arresto preventivo», e, dunque, un provvedimento cautelare, emesso ai sensi degli art. 202, comma 1, lett. e), 203, n. 3 e 238 del codice di procedura penale rumeno, divenuto irrevocabile allo stato degli atti e avente durata di trenta giorni. Non essendo il mandato di arresto europeo stato emesso per l'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, ma solo per procedere nei confronti della persona richiesta in consegna per i reati di tentato furto in abitazione indicati, dunque, non vi sarebbe stata alcuna violazione del disposto dall'art. 7, comma 4, della legge n. 22 aprile 2005, n. 69. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto il motivo proposto è fondato. 2. Con unico motivo motivo di ricorso, il Procuratore generale ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 13, comma 2, 3 7, comma 4, della legge n. 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la Corte di appello illegittimamente avrebbe censurato la Polizia giudiziaria per non aver posto in essere un sindacato relativo all'assenza di cause ostative alla consegna, in quanto tale verifica esorbita dalle attribuzioni attribuite dalla legge alla polizia giudiziaria. 3. Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, correlativamente al carattere "dovuto" dell'arresto della persona richiesta in consegna sulla base dell'emissione di un mandato di arresto europeo o di una segnalazione nel S.I.S., la convalida dell'arresto ad opera del presidente della Corte di appello si basa su presupposti esclusivamente formali; il controllo giurisdizionale, dunque, si esaurisce in una verifica meramente cartolare funzionale a verificare che l'arresto non sia stato eseguito fuori dai «casi previsti dalla legge» e se non vi sia stato un errore di persona (art. 13, comma 2, legge n. 69 del 2005) (Sez. 6, n. 20550 del 5/6/2006, Volanti, Rv. 233743; Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, Arturi, non mass. sul punto). La Corte di cassazione ha, inoltre, rilevato che la legge n. 69 del 2005 demanda al Presidente della Corte di Appello un controllo di tipo diverso da quello compiuto a norma dell'art. 391 cod. proc. pen. sia con riferimento ai termini per la convalida sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del Presidente della Corte di appello in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di consegna e sulla possibilità, che, nell'ambito di esso, possa essere adottata una misura cautelare più adeguata alle esigenze del singolo caso e, in ogni caso, idonea ad assicurare la consegna dell'estradando allo Stato richiedente (Sez. 6, n. 5547 del 19/01/2016, Ivanova, Rv. 266108; Sez. 6, n. 7708 del 19/2/2007, Sanfilippo, Rv. 235561; v., inoltre, Sez. F, n. 24593 del 27/08/2020, Donati, Rv. 279544).Muovendo da tali consolidati principi di diritto, deve rilevarsi come la Corte di appello di Potenza abbia illegittimamente negato la convalida dell'arresto della persona richiesta, in consegna, in quanto ha gravato la polizia giudiziaria di una verifica, relativa all'inesistenza di causa ostativa alla consegna, che non le compete. La Corte di appello, al contempo, ha introdotto nel giudizio di convalida valutazioni sulla sussistenza di cause di rigetto della consegna, che esorbitano dalla verifica della legittimità dell'adozione della misura precautelare. 5. Alla stregua di tali rilievi, deve ritenersi la fondatezza del ricorso, col conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. L'annullamento, su ricorso del Pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (ex plurimis: Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 - 01; Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280896 - 01; Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042). [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti prescritti dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza i