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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2019

Cassazione n. 24725/2023

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11479/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 350. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 176/2019, pubblicata in data 30.1.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 176/2019, la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo con cui l’appellante, Oggetto: mediazione rimasto contumace in primo grado, era stato condannato a pagare a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 17.591,91, quale compenso per le prestazioni di consulenza e assistenza svolte in occasione della cessione del complesso aziendale della Piazzetta s.r.l..

Nel proporre il gravame, [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la nullità della notifica della citazione introduttiva, eseguita ai sensi dell’art.143 c.p.c., sostenendo che l’attore era a conoscenza del domicilio del destinatario, in [OSCURATO:PERSONA] n. 8 di Seriate, presso il quale gli erano state inoltrate precedenti comunicazioni, mentre l’abitazione di Via delle Cave 47/D di Bergamo, presso cui era stata effettuata la notifica e dalla quale il Pavan si era allontanato dopo la separazione coniugale, era stata locata a terzi con contratto stipulato l’1.5.2015, senza che il ricorrente avesse formalizzato il cambio di residenza.

La Corte di merito ha ritenuto valida la seconda notifica, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., osservando che un primo tentativo era stato effettuato presso la residenza anagrafica dell'appellante in via delle Cave 47/D in Bergamo; che, data l’irreperibilità del destinatario, la notifica era stata rinnovata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. il 4 maggio 2015; che, poco prima del giudizio, lo stesso appellante, in una comunicazione privata, aveva utilizzato l’indirizzo di Via della Cave di Bergamo concessa in locazione con contratto privo di data certa, dovendo presumersi che, al momento dell’instaurazione della causa, il ricorrente risiedesse proprio presso il luogo di residenza anagrafica.

Ha affermato che, in considerazione del brevissimo lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'atto di citazione di primo grado (4 maggio 2015) e la data di conclusione del contratto di locazione (1 maggio 2015), l'appellante non aveva avuto alcuna cura dei propri affari e interessipoiché, secondo la normale diligenza, avrebbe dovuto lasciare il proprio nominativo sul citofono per consentire il recapito della posta.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.143 e 139 c.p.c., sostenendo che il resistente era pienamente a conoscenza del domicilio del Pavan presso la sede sociale della Pavan s.r.l., avendogli inoltrato talune missive sia prima, che dopo la notifica della citazione introduttiva, dovendo escludersi la possibilità di ricorrere alle formalità dell’art. 143 c.p.c., quando la mancata conoscenza del luogo ove indirizzare l’atto è superabile con le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l’ordinaria diligenza.

Secondo il ricorrente, era onere dell’attore dimostrare di aver svolto adeguate ricerche per individuare il luogo ove correttamente indirizzare l’atto introduttivo, mentre neppure la relata di notifica consentiva di stabilire quali accertamenti avesse svolto l’agente notificatore prima di attestare la condizione di irreperibilità assoluta del destinatario.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte di merito dichiarato l’inammissibilità del gravame e la validità della notifica di primo grado, senza considerare che: a) l’edificio sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 8 di Seriate era la sede della società di cui questi era amministratore; b) che, dati rapporti professionali tra le parti, tale indirizzo era ben noto al Colzani, che aveva anche inviato comunicazioni e missive già prima del giudizio, nonché dopo che la causa era stata definita e la sentenza era passata in giudicato; c) che erano state acquisite dichiarazioni di terzi e missive che confermavano che il Pavan aveva il domicilio in Seriate.

Il ricorso è fondato.

1.1. L a parte rimasta contumace può impugnare la sentenza che l'abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.), sia della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità (Cass. 36181/2022; Cass. 8/2019; Cass. 18243/2008; Cass.833/2007).

Occorre inoltre che la decisione di primo grado non risulti a sua volta notificata o che la notifica sia nulla: la regolare notifica della sentenza produce, anche in tal caso, la decorrenza del termine breve per proporre appello ai sensi dell’art. 325 c.p.c. (Cass. s.u. 14570/2007; Cass. 24763/2013; Cass. 8593/2018; Cass.290372018; Cass. 1893/2019).

1.2. L’art. 139 c.p.c. dispone che la notifica alle persone fisiche si esegue mediante consegna dell’atto a mani del destinatario o nel comune di residenza, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

La norma pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del Comune nel quale deve essere effettuata la notificazione (Cass. 11077/2002; Cass. 11137/2006; Cass. 77/2010).

Quando domicilio residenza o dimora sono ubicati in Comuni diversi, la notifica è valida ove sia rispettato tale ordine preferenziale (Cass.21778/2008).

L’art. 143 c.c. – ch e disciplina la notifica a persona irreperibile - presuppone – invece - che non siano noti né il Comune di dimora, né quello di residenza, né quello di domicilio.

Rileva non il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico dal quale risulti l’avvenuto trasferimento, essendo richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza (Cass. 18385/2003; Cass. 24107/2016; Cass. 8638/2017; Cass. 19012/2017; Cass.40467/2020; Cass. 40467/2021; Cass. 2530/2022).

L’adeguatezza dell’impegno profuso dal notificante deve essere valutata in base a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c.: sono sufficienti le ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta, luogo di lavoro) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale domicilio (residenza o dimora: Cass. 19012/2017).

Si reputa irrilevante che la relata non indichi le indagini effettuate dall’ufficiale giudiziario, non essendo tale carenza sanzionata con la nullità dall’art. 160 c.p.c.; tuttavia il notificante non è in alcun caso esonerato dal dovere di ricercare la residenza effettiva o il domicilio, essendo necessario che tali ricerche siano state – con assoluta certezza - svolte (Cass. 32444/2021; Cass. 17764/2014; Cass. 4339/2001). 1.3.A tali principi non si è attenuta la Corte di merito.

Entrambe le notifiche – sia quella della citazione introduttiva che quella della sentenza di primo grado –devono ritenersi invalide.

La prima di esse era stata inizialmente tentata – ma non era andata a buon fine – presso la residenza anagrafica di [OSCURATO:PERSONA], in Bergamo, via della Cave 47/D. [OSCURATO:PERSONA] ha ne ordinato la rinnovazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. sulla base della certificazione anagrafica depositata all’udienza del 7.4.2015.

Come si evince dal verbale di causa, l’irreperibilità è stata desunta da tale unico elemento documentale; la relata reca, difatti, la seguente annotazione: “ notifica eseguita mediante deposito presso la casa comunale del Comune di Bergamo, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., quale ultima residenza conosciuta del destinatario, stante l’irreperibilità dello stesso”.

La sentenza di primo grado è stata depositata in data 5.12.2015 ed è stata notificata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in data 9.2.2016 sulla base di una sintetica attestazione di irreperibilità del destinatario presso la residenza anagrafica (in Via delle Cave 47/[OSCURATO:PERSONA] ) , senza ulteriori specificazioni e senza che risultino svolti accertamenti presso il luogo effettivo di residenza o di domicilio.

Nella relatadi notifica, poi eseguita a norma dell’art. 143 c.p.c., si dà atto solo cheil destinatario era sconosciuto.

L’appello del Pavan è stato poi notificato il 30.7.2018; data la nullità della notifica della pronuncia – per le ragioni esposte i n prosieguo –non era applicabile il termine breve fissato dall’art. 325 c.p.c..

Per dimostrare che l’attore fosse a conoscenza del domicilio, il ricorrente, rimasto contumace, aveva depositato talune missive inviategli dalla controparte in [OSCURATO:PERSONA] 8 del Comune di Seriate, ove aveva sede la Pavan s.r.l., in cui egli svolgeva attività di impresa quale amministratore della società (in un Comune diverso da quello di residenza risultante nelle certificazioni anagrafiche), senza che presso tale indirizzo risultino acquisite informazioni o svolto un tentativo di notifica.

Pur in presenza di tutti i richiamati elementi documentali, la Corte distrettuale, preso atto che il ricorrente aveva inviato, in data 22.11.2013, una comunicazione in cui era indicato l’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo e che il contratto di locazione dell’immobile era privo di data certa, ha ritenuto di dover presumere che la residenza effettiva coincidesse con quella anagrafica, soggiungendo che, dato il breve lasso di tempo intercorso, il ricorrente avrebbe dovuto lasciare il proprio nominativo sul citofono in modo da essere reperibile, rendendo valida la seconda notifica effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

Tuttavia, la notifica della citazione introduttiva presso la residenza anagrafica non si era perfezionata e se, come ha affermato la Corte di merito, l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] 47/D di Bergamo era effettivamente la residenza del destinatario, essa andava rinnovata in quel luogo ai sensi dell’art. 139 c.p.c. o dell’art. 140 c.p.c., non con le formalità dell’art. 143 c.p.c., occorrendo – a tal fine - che detta residenza non fosse conosciuta.

L’attestazione di irreperibilità assoluta (sia per la notifica della citazione, che per quella della sentenza) si basava sulle sole certificazioni anagrafiche, non risultando svolte ulteriori ricerche, pur essendo agli atti elementi (le già citate missive inoltrate dal resistente) che suggerivano di ricercare il destinatario anche in [OSCURATO:PERSONA] 8 di Seriate, ove aveva sede la Pavan s.r.l. di cui egli era amministratore.

Non era sufficiente, ai fini della valutazione di irreperibilità del destinatario della notifica exart. 143 c.p.c., il mancato rinvenimento del nominativo del destinatario sui citofoni o sulle caselle postali, occorrendo la raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in merito al luogo ove eseguire le notifiche (Cass. 2530/2022; Cass. 8638/2017; Cass.19012/2017; Cass. 6761/2004 in tema di notifica agli enti; Cass.11138/2003).

La notifica della citazione era dunque nulla, al pari della notifica della sentenza di primo grado, che è stata eseguita, sui medesimi presupposti, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., non essendo quindi decorso il termine breve ai sensi dell’art. 325 c.p.c. per impugnare proporre appello.

Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Competerà al giudice del rinvio verificare se – come dedotto nell’atto di appello – la nullità della notifica abbia avuto l’effetto di precludere al ricorrente la conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado.

P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la pronunci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11479/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 350. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 176/2019, pubblicata in data 30.1.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 176/2019, la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo con cui l’appellante, Oggetto: mediazione rimasto contumace in primo grado, era stato condannato a pagare a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 17.591,91, quale compenso per le prestazioni di consulenza e assistenza svolte in occasione della cessione del complesso aziendale della Piazzetta s.r.l.. Nel proporre il gravame, [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la nullità della notifica della citazione introduttiva, eseguita ai sensi dell’art.143 c.p.c., sostenendo che l’attore era a conoscenza del domicilio del destinatario, in [OSCURATO:PERSONA] n. 8 di Seriate, presso il quale gli erano state inoltrate precedenti comunicazioni, mentre l’abitazione di Via delle Cave 47/D di Bergamo, presso cui era stata effettuata la notifica e dalla quale il Pavan si era allontanato dopo la separazione coniugale, era stata locata a terzi con contratto stipulato l’1.5.2015, senza che il ricorrente avesse formalizzato il cambio di residenza. La Corte di merito ha ritenuto valida la seconda notifica, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., osservando che un primo tentativo era stato effettuato presso la residenza anagrafica dell'appellante in via delle Cave 47/D in Bergamo; che, data l’irreperibilità del destinatario, la notifica era stata rinnovata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. il 4 maggio 2015; che, poco prima del giudizio, lo stesso appellante, in una comunicazione privata, aveva utilizzato l’indirizzo di Via della Cave di Bergamo concessa in locazione con contratto privo di data certa, dovendo presumersi che, al momento dell’instaurazione della causa, il ricorrente risiedesse proprio presso il luogo di residenza anagrafica. Ha affermato che, in considerazione del brevissimo lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'atto di citazione di primo grado (4 maggio 2015) e la data di conclusione del contratto di locazione (1 maggio 2015), l'appellante non aveva avuto alcuna cura dei propri affari e interessipoiché, secondo la normale diligenza, avrebbe dovuto lasciare il proprio nominativo sul citofono per consentire il recapito della posta. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.143 e 139 c.p.c., sostenendo che il resistente era pienamente a conoscenza del domicilio del Pavan presso la sede sociale della Pavan s.r.l., avendogli inoltrato talune missive sia prima, che dopo la notifica della citazione introduttiva, dovendo escludersi la possibilità di ricorrere alle formalità dell’art. 143 c.p.c., quando la mancata conoscenza del luogo ove indirizzare l’atto è superabile con le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l’ordinaria diligenza. Secondo il ricorrente, era onere dell’attore dimostrare di aver svolto adeguate ricerche per individuare il luogo ove correttamente indirizzare l’atto introduttivo, mentre neppure la relata di notifica consentiva di stabilire quali accertamenti avesse svolto l’agente notificatore prima di attestare la condizione di irreperibilità assoluta del destinatario. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte di merito dichiarato l’inammissibilità del gravame e la validità della notifica di primo grado, senza considerare che: a) l’edificio sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 8 di Seriate era la sede della società di cui questi era amministratore; b) che, dati rapporti professionali tra le parti, tale indirizzo era ben noto al Colzani, che aveva anche inviato comunicazioni e missive già prima del giudizio, nonché dopo che la causa era stata definita e la sentenza era passata in giudicato; c) che erano state acquisite dichiarazioni di terzi e missive che confermavano che il Pavan aveva il domicilio in Seriate. Il ricorso è fondato. 1.1. L a parte rimasta contumace può impugnare la sentenza che l'abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.), sia della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità (Cass. 36181/2022; Cass. 8/2019; Cass. 18243/2008; Cass.833/2007). Occorre inoltre che la decisione di primo grado non risulti a sua volta notificata o che la notifica sia nulla: la regolare notifica della sentenza produce, anche in tal caso, la decorrenza del termine breve per proporre appello ai sensi dell’art. 325 c.p.c. (Cass. s.u. 14570/2007; Cass. 24763/2013; Cass. 8593/2018; Cass.290372018; Cass. 1893/2019). 1.2. L’art. 139 c.p.c. dispone che la notifica alle persone fisiche si esegue mediante consegna dell’atto a mani del destinatario o nel comune di residenza, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti. La norma pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del Comune nel quale deve essere effettuata la notificazione (Cass. 11077/2002; Cass. 11137/2006; Cass. 77/2010). Quando domicilio residenza o dimora sono ubicati in Comuni diversi, la notifica è valida ove sia rispettato tale ordine preferenziale (Cass.21778/2008). L’art. 143 c.c. – ch e disciplina la notifica a persona irreperibile - presuppone – invece - che non siano noti né il Comune di dimora, né quello di residenza, né quello di domicilio. Rileva non il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico dal quale risulti l’avvenuto trasferimento, essendo richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza (Cass. 18385/2003; Cass. 24107/2016; Cass. 8638/2017; Cass. 19012/2017; Cass.40467/2020; Cass. 40467/2021; Cass. 2530/2022). L’adeguatezza dell’impegno profuso dal notificante deve essere valutata in base a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c.: sono sufficienti le ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta, luogo di lavoro) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale domicilio (residenza o dimora: Cass. 19012/2017). Si reputa irrilevante che la relata non indichi le indagini effettuate dall’ufficiale giudiziario, non essendo tale carenza sanzionata con la nullità dall’art. 160 c.p.c.; tuttavia il notificante non è in alcun caso esonerato dal dovere di ricercare la residenza effettiva o il domicilio, essendo necessario che tali ricerche siano state – con assoluta certezza - svolte (Cass. 32444/2021; Cass. 17764/2014; Cass. 4339/2001). 1.3.A tali principi non si è attenuta la Corte di merito. Entrambe le notifiche – sia quella della citazione introduttiva che quella della sentenza di primo grado –devono ritenersi invalide. La prima di esse era stata inizialmente tentata – ma non era andata a buon fine – presso la residenza anagrafica di [OSCURATO:PERSONA], in Bergamo, via della Cave 47/D. [OSCURATO:PERSONA] ha ne ordinato la rinnovazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. sulla base della certificazione anagrafica depositata all’udienza del 7.4.2015. Come si evince dal verbale di causa, l’irreperibilità è stata desunta da tale unico elemento documentale; la relata reca, difatti, la seguente annotazione: “ notifica eseguita mediante deposito presso la casa comunale del Comune di Bergamo, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., quale ultima residenza conosciuta del destinatario, stante l’irreperibilità dello stesso”. La sentenza di primo grado è stata depositata in data 5.12.2015 ed è stata notificata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in data 9.2.2016 sulla base di una sintetica attestazione di irreperibilità del destinatario presso la residenza anagrafica (in Via delle Cave 47/[OSCURATO:PERSONA] ) , senza ulteriori specificazioni e senza che risultino svolti accertamenti presso il luogo effettivo di residenza o di domicilio. Nella relatadi notifica, poi eseguita a norma dell’art. 143 c.p.c., si dà atto solo cheil destinatario era sconosciuto. L’appello del Pavan è stato poi notificato il 30.7.2018; data la nullità della notifica della pronuncia – per le ragioni esposte i n prosieguo –non era applicabile il termine breve fissato dall’art. 325 c.p.c.. Per dimostrare che l’attore fosse a conoscenza del domicilio, il ricorrente, rimasto contumace, aveva depositato talune missive inviategli dalla controparte in [OSCURATO:PERSONA] 8 del Comune di Seriate, ove aveva sede la Pavan s.r.l., in cui egli svolgeva attività di impresa quale amministratore della società (in un Comune diverso da quello di residenza risultante nelle certificazioni anagrafiche), senza che presso tale indirizzo risultino acquisite informazioni o svolto un tentativo di notifica. Pur in presenza di tutti i richiamati elementi documentali, la Corte distrettuale, preso atto che il ricorrente aveva inviato, in data 22.11.2013, una comunicazione in cui era indicato l’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo e che il contratto di locazione dell’immobile era privo di data certa, ha ritenuto di dover presumere che la residenza effettiva coincidesse con quella anagrafica, soggiungendo che, dato il breve lasso di tempo intercorso, il ricorrente avrebbe dovuto lasciare il proprio nominativo sul citofono in modo da essere reperibile, rendendo valida la seconda notifica effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c.. Tuttavia, la notifica della citazione introduttiva presso la residenza anagrafica non si era perfezionata e se, come ha affermato la Corte di merito, l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] 47/D di Bergamo era effettivamente la residenza del destinatario, essa andava rinnovata in quel luogo ai sensi dell’art. 139 c.p.c. o dell’art. 140 c.p.c., non con le formalità dell’art. 143 c.p.c., occorrendo – a tal fine - che detta residenza non fosse conosciuta. L’attestazione di irreperibilità assoluta (sia per la notifica della citazione, che per quella della sentenza) si basava sulle sole certificazioni anagrafiche, non risultando svolte ulteriori ricerche, pur essendo agli atti elementi (le già citate missive inoltrate dal resistente) che suggerivano di ricercare il destinatario anche in [OSCURATO:PERSONA] 8 di Seriate, ove aveva sede la Pavan s.r.l. di cui egli era amministratore. Non era sufficiente, ai fini della valutazione di irreperibilità del destinatario della notifica exart. 143 c.p.c., il mancato rinvenimento del nominativo del destinatario sui citofoni o sulle caselle postali, occorrendo la raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in merito al luogo ove eseguire le notifiche (Cass. 2530/2022; Cass. 8638/2017; Cass.19012/2017; Cass. 6761/2004 in tema di notifica agli enti; Cass.11138/2003). La notifica della citazione era dunque nulla, al pari della notifica della sentenza di primo grado, che è stata eseguita, sui medesimi presupposti, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., non essendo quindi decorso il termine breve ai sensi dell’art. 325 c.p.c. per impugnare proporre appello. Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Competerà al giudice del rinvio verificare se – come dedotto nell’atto di appello – la nullità della notifica abbia avuto l’effetto di precludere al ricorrente la conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado. P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la pronunci