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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06310/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE DI APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 18 maggio 2020, il Tribunale di Caltagirone aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 400,00 di multa e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, in ordine ai reati di cui agli artt. 595 (capo b) e 612 (capo c), commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Aveva, altresì, dichiarato il non doversi procedere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 660 cod. pen. (capo a), per intervenuta prescrizione.

Secondo il giudice di primo grado, l'imputata avrebbe telefonato più volte sull'utenza fissa del [OSCURATO:PERSONA], proferendo parole offensive della reputazione dell'infermiere [OSCURATO:PERSONA].

Avrebbe, altresì, minacciato il [OSCURATO:PERSONA], inviandogli diversi sms sulla sua utenza mobile.

Con sentenza del 30 giugno 2025, pronunziata a seguito di impugnazione dell'imputata, la Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 660 cod. pen., per difetto della condizione di procedibilità, assolvendo l'imputata dai reati di cui agli artt. 595 e 612 cod. pen. (con la formula perché il fatto non sussiste) e revocando le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Catania.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione di tutti i reati, atteso che la prescrizione era maturata in epoca antecedente alla pronuncia di secondo grado.

La Corte territoriale si sarebbe pronunciata sul merito senza motivare tale scelta, nonostante il principio secondo cui la formula di proscioglimento nel merito può prevalere sulla declaratoria di prescrizione soltanto quando sia immediatamente riscontrabile, attraverso una mera attività ricognitiva, l'assoluta mancanza di prove di colpevolezza o la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, e non già nei casi in cui la valutazione richieda un apprezzamento tra risultanze probatorie contraddittorie o insufficienti.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe fondato la decisione sul reato contestato al capo b esclusivamente sulla testimonianza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], trascurando le dichiarazioni della persona offesa e del teste [OSCURATO:PERSONA].

Analogamente, per il reato di cui al capo c, la Corte territoriale avrebbe operato «una lettura incompleta e parziale delle emergenze dibattimentali», ignorando le reiterate affermazioni della persona offesa circa le minacce ricevute.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria scritta, con la quale ha chiesto di rimettere il ricorso alle Sezioni unite - per dirimere il contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, quando questa abbia a oggetto un reato ormai prescritto - ovvero, in subordine, di annullare la sentenza impugnata, confermando le statuizioni civili.

Ha presentato, altresì, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, confermando le statuizioni civili.

5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, per l'imputata, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Va preliminarmente affrontata la richiesta della parte civile di rimettere il ricorso alle Sezioni unite, per dirimere il contrasto giurisprudenziale in ordine all'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, quando questa abbia a oggetto un reato ormai prescritto.

Al riguardo, va rilevato che, effettivamente, in giurisprudenza si sono formati due diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione è ammissibile, pur se all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una già maturata causa di estinzione del reato, atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge (cfr. Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695; Sez. 2, n. 28712 del 03/04/2013, Parrillo, Rv. 255704; Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, Rv. 282814).

Secondo un diverso orientamento, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" e volto ad ottenere l'annullamento per l'intervenuta prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. 4, n. 23178 del 15/03/2016, Tremontini, Rv. 267940; Sez. 2, n. 40373 del 27/09/2023, Pantano, Rv. 285254; Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575). [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ritiene di non dover rimettere il ricorso alle Sezioni unite, atteso che esso, in ogni caso, risulterebbe inammissibile, anche se si volesse ritenere sussistente un concreto interesse del Procuratore generale a impugnare la sentenza di assoluzione.

3. Entrambi i motivi di ricorso, invero, sono inammissibili.

3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va, in primo luogo, rilevato che la Corte di appello non ha ritenuto di trovarsi di fronte a una prova insufficiente o contraddittoria, ma ha ritenuto completamente insussistente uno degli elementi oggettivi del reato, costituito dalla comunicazione con più persone, atteso che l'imputata aveva proferito le espressioni diffamatorie dialogando solo con il dott.

C-13c40.

Va, peraltro, rilevato che, anche se la prova fosse stata insufficiente e contraddittoria, nondimeno la Corte di appello avrebbe dovuto comunque valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito: «nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito» (Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880).

3.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto completamente versato in fatto.

Il ricorrente, invero, si limita a formulare delle generiche censure, in ordine alla valutazione delle testimonianze effettuata dalla Corte di appello, che non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

4. Nulla deve essere disposto per le spese della parte civile, rimasta soccombente. .zr o P.Q.M. 11.1 LJ •n•••i _ Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.

Nulla per le spese d '- di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE DI APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 18 maggio 2020, il Tribunale di Caltagirone aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 400,00 di multa e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, in ordine ai reati di cui agli artt. 595 (capo b) e 612 (capo c), commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Aveva, altresì, dichiarato il non doversi procedere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 660 cod. pen. (capo a), per intervenuta prescrizione. Secondo il giudice di primo grado, l'imputata avrebbe telefonato più volte sull'utenza fissa del [OSCURATO:PERSONA], proferendo parole offensive della reputazione dell'infermiere [OSCURATO:PERSONA]. Avrebbe, altresì, minacciato il [OSCURATO:PERSONA], inviandogli diversi sms sulla sua utenza mobile. Con sentenza del 30 giugno 2025, pronunziata a seguito di impugnazione dell'imputata, la Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 660 cod. pen., per difetto della condizione di procedibilità, assolvendo l'imputata dai reati di cui agli artt. 595 e 612 cod. pen. (con la formula perché il fatto non sussiste) e revocando le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Catania. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione di tutti i reati, atteso che la prescrizione era maturata in epoca antecedente alla pronuncia di secondo grado. La Corte territoriale si sarebbe pronunciata sul merito senza motivare tale scelta, nonostante il principio secondo cui la formula di proscioglimento nel merito può prevalere sulla declaratoria di prescrizione soltanto quando sia immediatamente riscontrabile, attraverso una mera attività ricognitiva, l'assoluta mancanza di prove di colpevolezza o la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, e non già nei casi in cui la valutazione richieda un apprezzamento tra risultanze probatorie contraddittorie o insufficienti. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello avrebbe fondato la decisione sul reato contestato al capo b esclusivamente sulla testimonianza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], trascurando le dichiarazioni della persona offesa e del teste [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, per il reato di cui al capo c, la Corte territoriale avrebbe operato «una lettura incompleta e parziale delle emergenze dibattimentali», ignorando le reiterate affermazioni della persona offesa circa le minacce ricevute. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria scritta, con la quale ha chiesto di rimettere il ricorso alle Sezioni unite - per dirimere il contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, quando questa abbia a oggetto un reato ormai prescritto - ovvero, in subordine, di annullare la sentenza impugnata, confermando le statuizioni civili. Ha presentato, altresì, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, confermando le statuizioni civili. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, per l'imputata, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Va preliminarmente affrontata la richiesta della parte civile di rimettere il ricorso alle Sezioni unite, per dirimere il contrasto giurisprudenziale in ordine all'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, quando questa abbia a oggetto un reato ormai prescritto. Al riguardo, va rilevato che, effettivamente, in giurisprudenza si sono formati due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione è ammissibile, pur se all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una già maturata causa di estinzione del reato, atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge (cfr. Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695; Sez. 2, n. 28712 del 03/04/2013, Parrillo, Rv. 255704; Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, Rv. 282814). Secondo un diverso orientamento, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" e volto ad ottenere l'annullamento per l'intervenuta prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. 4, n. 23178 del 15/03/2016, Tremontini, Rv. 267940; Sez. 2, n. 40373 del 27/09/2023, Pantano, Rv. 285254; Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575). [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ritiene di non dover rimettere il ricorso alle Sezioni unite, atteso che esso, in ogni caso, risulterebbe inammissibile, anche se si volesse ritenere sussistente un concreto interesse del Procuratore generale a impugnare la sentenza di assoluzione. 3. Entrambi i motivi di ricorso, invero, sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va, in primo luogo, rilevato che la Corte di appello non ha ritenuto di trovarsi di fronte a una prova insufficiente o contraddittoria, ma ha ritenuto completamente insussistente uno degli elementi oggettivi del reato, costituito dalla comunicazione con più persone, atteso che l'imputata aveva proferito le espressioni diffamatorie dialogando solo con il dott. C-13c40. Va, peraltro, rilevato che, anche se la prova fosse stata insufficiente e contraddittoria, nondimeno la Corte di appello avrebbe dovuto comunque valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito: «nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito» (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). 3.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto completamente versato in fatto. Il ricorrente, invero, si limita a formulare delle generiche censure, in ordine alla valutazione delle testimonianze effettuata dalla Corte di appello, che non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). 4. Nulla deve essere disposto per le spese della parte civile, rimasta soccombente. .zr o P.Q.M. 11.1 LJ •n•••i _ Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Nulla per le spese d '- di
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