CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, decidendo nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 30254/2021, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2, cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nel 2018. Ha rilevato, il tribunale cautelare che: la Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza sotto il profilo della motivazione della gravità indiziaria, che con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato il ricorrente era stato condannato, per il reato contestato e per il quale era in corso di applicazione la misura cautelare, alla pena di anni nove e sette giorni di reclusione, che la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi reati, per i quali era stata emessa ordinanza di custodia cautelare, esonerava, anche nel giudizio di rinvio, l'esame della situazione indiziaria mentre, quanto al profilo delle esigenze cautelari, vi era il concreto pericolo di recidiva. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di legge in relazione all'art. 627 comma 3 cod.proc.pen., omessa motivazione sui gravi indizi di colpevolezza come richiesto dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione. - Vizio di motivazione in relazione all'omessa motivazione della gravità indiziaria mediante semplice richiamo al provvedimento emesso all'esito del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 3. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati alla luce del consolidato orientamento di legittimità. Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui in tema di provvedimenti "de libertate", la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale; pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398 - 01; Sez. 5 n. 22235 del 07/05/2008, Pipitone, Rv. 240425 - 01; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209 - 01; Sez. 1, n. 29107 del 14/07/2006, Barra, Rv. 235267 - 01). A tali principi si è attenuto il tribunale del riesame che, in assenza di elementi di novità, ha confermato l'ordinanza genetica, sotto il profilo della gravità indiziaria (non è oggetto di censura il profilo del pericolo di recidiva) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo dell'intervenuta condanna, con sentenza di primo grado, per il reato per il quale è applicata la misura cautelare.4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp