Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 44076/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARI1- dato avviso alle parti' J udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che il ricorso, così qualificato dal Tribunale di sorveglianza, presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in preambolo, con il quale il Magistrato di sorveglianza ha disposto l'integrazione e la parziale modifica delle prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza in occasione dell'ammissione dello stesso all'affidamento in prova terapeutico, è costituito dalle deduzioni svolte dalla difesa nel verbale dell'udienza tenuta dinanzi al Tribunale di sorveglianza in data 7 aprile 2022, rispetto alle quali il giudice specializzato ha declinato la propria competenza, rimettendo l'esame a questa Corte; ritenuto che, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle formalità richieste per le impugnazioni, si tratta di modalità non consentita dalla legge, in quanto inosservante delle forme stabilite per la presentazione ovvero la spedizione dell'atto di cui agli artt. 591, comma 1, let. c) , 582 e 582 cod. proc. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI1- dato avviso alle parti' J udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che il ricorso, così qualificato dal Tribunale di sorveglianza, presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in preambolo, con il quale il Magistrato di sorveglianza ha disposto l'integrazione e la parziale modifica delle prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza in occasione dell'ammissione dello stesso all'affidamento in prova terapeutico, è costituito dalle deduzioni svolte dalla difesa nel verbale dell'udienza tenuta dinanzi al Tribunale di sorveglianza in data 7 aprile 2022, rispetto alle quali il giudice specializzato ha declinato la propria competenza, rimettendo l'esame a questa Corte; ritenuto che, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle formalità richieste per le impugnazioni, si tratta di modalità non consentita dalla legge, in quanto inosservante delle forme stabilite per la presentazione ovvero la spedizione dell'atto di cui agli artt. 591, comma 1, let. c) , 582 e 582 cod. proc. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 44076/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris