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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 32191/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che è stata disposta, di ufficio, a norma dell'art. 625 bis comma 3 cod. proc. pen., la correzione del dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 20 marzo 2024 relativamente al ricorso proposto nel proc. n. 46713/2023 R.G. dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che, per un mero errore materiale, nello stesso è indicato "annulla la sentenza impugnata" in luogo di "annulla l'ordinanza impugnata"; ritenuto che si tratti di mero errore materiale, giacché la modifica necessaria per emendarlo assume una funzione strettamente adeguatrice rispetto alla decisione del Collegio, sì da rientrare nel disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che si riferisce anche agli errori ed alle omissioni la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto; P.Q.M. dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al procedimento R.G. n. 46713/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che laddove leggesi "annulla la sentenza impugnata", leggasi "annulla l'ordinanza impugnata".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza.

Così deciso, il 19/06/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che è stata disposta, di ufficio, a norma dell'art. 625 bis comma 3 cod. proc. pen., la correzione del dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 20 marzo 2024 relativamente al ricorso proposto nel proc. n. 46713/2023 R.G. dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che, per un mero errore materiale, nello stesso è indicato "annulla la sentenza impugnata" in luogo di "annulla l'ordinanza impugnata"; ritenuto che si tratti di mero errore materiale, giacché la modifica necessaria per emendarlo assume una funzione strettamente adeguatrice rispetto alla decisione del Collegio, sì da rientrare nel disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che si riferisce anche agli errori ed alle omissioni la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto; P.Q.M. dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al procedimento R.G. n. 46713/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che laddove leggesi "annulla la sentenza impugnata", leggasi "annulla l'ordinanza impugnata". Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso, il 19/06/20
Sentenza Cassazione n. 32191/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris