CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 26471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30996-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente successiva - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4909/10/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 30996 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Premesso che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA], con la dichiarazione Iva presentata nell'anno 2010, effettuava la compensazione del credito di imposta vantato per eccedenza tra imposta versata e quella dovuta, mediante richiesta di rimborso, ai sensi degli art. 30, secondo comma, e 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 2. l'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] un avviso con il quale accertava un maggior debito d'imposta negando il credito vantato; 3. con sentenza 4909/26/18 del 9 gennaio 2018, la CTR del Lazio confermava la decisione di primo grado di annullamento dell'avviso in questione; 2. l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; 3. la società resisteva con controricorso; 4. la società, in data 15 maggio 2019, presentava domanda di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n.119 convertito dalla I. 136 del 2018 e versava la prima rata dell'importo a tal fine dovuto; 6.11Agenzia delle Entrate opponeva il diniego alla predetta domanda con la motivazione che la controversia, in quanto vertente su diniego di rimborso, non rientrava tra quelle definibili in base al citato articolo 6 del d.l. n.119/2018; 7. avverso detto diniego la contribuente proponeva ricorso ai sensi del comma 12 dell'art.6 del d.I.119/2018; 8. la società ha depositato memoria; considerato che: 1. il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite è fondato. 1.1. Va premesso che ai sensi dell'art.6, comma1 del d.I.119/2018 sono definibili mediante pagamento di una somma determinata, "Le controversie ... aventi ad oggetto atti impositivi". 1.2. L'art.6 del d.I.119/2018 utilizza l'espressione "atto impositivo" ma non ne dà la definizione. 1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità, ciò che rileva per la corretta interpretazione dell'espressione "atto impositivo" -i.e. per l'individuazione dell'atto impositivo- è che si tratti di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti (Cass. Sez U. n.18298 del 25 giugno 2021). In altri termini l'atto impositivo è quello che "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum" (Sez. U sentenza citata, in particolare punto 6.1. della motivazione) ovvero qualsiasi atto dell'ufficio che attenga all'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti e criteri dell'imposizione, e non si limiti alla mera liquidazione dell'imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili (Cass. n. 10753 del 2006). 1.4. Gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tali, sono sempre stati considerati impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche se emessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha espressamente annoverato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione (Cass.8033/2011; Cass. 28543/2013; Cass. 8429/2017; Cass. 24530/2019). 1.5 Vale anche per definire l'ambito applicativo dell'art. 6 del d.l. 119/2018 il principio affermato, da questo giudice di legittimità, in riferimento ad altra normativa condonistica: "In tema di condono fiscale, la "lite potenziale", definibile ex art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, consiste nella pretesa, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un maggior "debito d'imposta", che, in materia d'IVA, può derivare anche dalla negazione del credito del contribuente per eccedenza d'imposta, di cui il diritto alla detrazione o al rimborso costituiscono modalità alternative di esercizio (Cass. Sez.5, sentenza n.27292 del 23/12/2014); 1.6. per converso, restano esclusi dall'ambito applicativo dell'art.6 cit., in quanto non recano una pretesa impositiva i dinieghi espressi o taciti di rimborso opposti a istanze presentate dal contribuente sulla mera prospettazione di un versamento indebito; 2. in conclusione l'avviso di che trattasi è un atto impositivo e la controversia proposta della contribuente per contestarne la legittimità in riferimento a motivi attinenti al fondamento della pretesa impositiva è definibile in base all'art.6 del d.l. 119 del 2018; 3. il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite deve essere accolto e il giudizio deve essere dichiarato estinto; 4. le spese di tale giudizio, ai sensi del d.l. 119 del 2018, art.6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate; 5. le spese del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale. 6. l'estinzione del giudizio sul ricorso principale per definizione agevolata della lite esclude che ricorrano i presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente ricorrente avverso il diniego di definizione agevolata della lite, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Né può esservi condanna con riferimento al ricorso avverso il diniego di condono; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite e compensa le spese; dichiara estinto il giudizio sul ricorso avverso l'atto impositivo con spese di tale giudizio a carico della parte che le ha