CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 41518/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Libertà di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Pres. [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alle memorie scritte ed ha concluso per il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato con tutte le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava il decreto con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un’area demaniale sita nel comune di Montepaone, meglio descritta nell’imputazione cautelare, confinante con l’area di pertinenza di un fabbricato di proprietà dell’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui all’art. 1161, cod. nav. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge penale (art. 1161 cod. nav.) e correlato vizio di carenza/apparenza della motivazione sul fumus commissi delictia norma dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. In sintesi, il primo motivo, sviluppa alcune censure che investono, da un lato, il vizio di motivazione, qualificato in ricorso exart. 325 cod. proc. pen. come “violazione di legge” sotto il profilo della motivazione apparente: (a) il primo motivo di ricorso deduce anzitutto che il Tribunale abbia affermato in modo generico l’“occupazione dell’area demaniale”, reputando “inidonee” le allegazioni difensive sulla non appartenenza al demanio pubblico, senza confrontarsi con il tema decisivo sollevato dalla difesa, ossia che l’area sarebbe sì demaniale, ma non demanio marittimo (bensì “diverso demanio dello Stato”, come da visure e da successivo ripristino S.I.D.), donde tale elusione del thema decidendum integrerebbe apparenza motivazionale; (b) il primo motivo di ricorso deduce, in secondo luogo, che il Tribunale fonderebbe il decisum sull’assenza di un provvedimento di demanializzazione, ma la difesa non aveva mai sostenuto la non demanialità dell’area; aveva invece contestato l’appartenenza al demanio marittimo. Il richiamo alla “sdemanializzazione” sarebbe quindi decentrato e inconferente, perché presupporrebbe un previo titolo formale di demanialità marittima o un provvedimento ex art. 32 cod. nav. da superare con contrarius actus; (c) infine, sempre il primo motivo di ricorso lamenta un uso contraddittorio del S.I.D. ([OSCURATO:PERSONA]): lo stesso sarebbe stato ritenuto affidabile quando attribuiva (provvisoriamente) la natura marittima, ma non più quando, a ripristino completato, ha escluso l’area dal demanio marittimo. Si richiamano pronunce del giudice amministrativo (TAR [OSCURATO:PERSONA], sez. I, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1124; TAR Lazio n. 8566/2018; Cons. Stato, sez. VI, 04.09.2015, n. 4109; TAR Lazio – Roma, sez. V - ter, 05.09.2025, n. 16042) sulla valenza probatoria del S.I.D. nella ricostruzione della “linea giuridica” tra demanio marittimo e proprietà di terzi. Il primo motivo deduce, inoltre, una correlata violazione di legge sostanziale sotto il profilo dell’erronea applicazione dell’art. 1161 cod. nav. I difensori deducono, in particolare, di aver estratto dal S.I.D. dati ufficiali che attestano: (i) la provvisorietà delle dividenti demaniali segnalata dal MIT nel 2023; (ii) il ripristino concluso nel 2025, con collocazione della particella “fuori” dal demanio marittimo; (iii) i dati catastali con codici fiscali associati al diverso demanio dello Stato, non al demanio marittimo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso atto dell’esito topografico aggiornato, ma avrebbe preteso la prova della “permanenza” della nuova dividente, ritenuta prova diabolica. Per la difesa, oggi non può dirsi integrata l’occupazione abusiva del demanio marittimo. Si sostiene, inoltre, che l’arbitrarietà dell’occupazione (termine normativo dell’art. 1161 cod. nav.) presuppone la consapevolezza della natura marittima del bene. L’incertezza generata dalla fase di manutenzione del S.I.D., la segnalata provvisorietà (2023) e la successiva esclusione (2025) dell’area dal demanio marittimo escluderebbero la coscienza e volontà richieste. L’ordinanza del riesame avrebbe quindi violato la legge nel ritenere sussistente l’elemento psicologico del reato nonostante tale quadro. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della motivazione apparente sul periculum(art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) e per uso illegittimo del potere integrativo da parte del riesame, con conseguente vizio di ultrapetizione rispetto alla richiesta del P.M. e non praticabilità della confisca. In sintesi, si sostiene che il P.M. aveva richiesto il sequestro exart. 321, comma 1, cod. proc. pen., con funzione impeditiva (“interrompere la permanenza” o impedire ulteriori conseguenze). Il G.I.P., pur accogliendo la domanda, ha disposto un sequestro “finalizzato alla confisca” (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.; art. 240, cod. pen.), con motivazione generica/stereotipata, ritenuta meramente apparente e non coerente con la finalità anticipatoria della confisca. La difesa richiama giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287827 - 05), sostenendo che non è consentito al giudice adottare un decreto di sequestro per finalità diverse da quelle richieste dal P.M.; ove il P.M. chieda il sequestro preventivo solo in base al comma 1 dell’art. 321, cod. proc. pen., non può disporsi il sequestro per la finalità di confisca di cui al comma 2, e viceversa. In tali ipotesi, si determina inesistenza della motivazione sull’esigenza cautelare perseguita e impossibilità per il riesame di integrarla. Il ricorso imputa, dunque, al Tribunale del riesame di aver illegittimamente integrato il decreto genetico senza esplicitare le specifiche ragioni della ablazione anticipata, per di più rispetto ad un bene non confiscabile in materia di opere/manufatti soggetti al codice della navigazione. 3. E’ pervenutarequisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte in data 27 novembre 2025, cui si è riportato in udienza, con richiesta di rigetto del ricorso. Nel caso in esame il provvedimento, secondo il PG, è dotato di motivazione esistente, logica e coerente, apparendo condivisibile la decisione di mantenere il vincolo di indisponibilità sul bene per sussistenza del fumus commissi delicti, non risultando dalle produzioni difensive alcun provvedimento di sdemanializzazione definitiva del bene “accorpato” dall’indagato alla propria proprietà, e motivando adeguatamente il sussistente periculum in moradel protrarsi del reato e delle sue conseguenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, discusso in udienza a seguito di tempestiva richiesta di trattazione orale proposta dalla difesa, è inammissibile per carenza di interesse. 2. Ilricorrente non contesta l'estraneità dell'area alla sua proprietà ma si concentra sulla distinzione tra carattere pubblico piuttosto che più specificatamente marittimo della stessa, senza disconoscerne comunque la qualità pubblica (cfr. in tal senso si legge in ricorso: "..la difesa non ha mai sostenuto che l'area oggetto di sequestro non fosse demaniale …..ma si è limitata a contestarne esclusivamente l'appartenenza al demanio marittimo (..) per tabulas (..) l'area rientra nel diverso demanio dello Stato e non nel demanio marittimo…"; cfr. anche il punto ove si legge ulteriormente: la difesa " …ha ulteriormente evidenziato come l'area de qua risulti associata al codice fiscale del diverso demanio dello Stato …"). 2.1. Tale ultima circostanza, ossia il carattere pubblico dell'area, come tale esclude in radice ogni possibilità di agire in questa sede in funzione della finale restituzione di quanto in sequestro. Va qui ribadito, allora, il principio secondo il quale vi è legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753 -04). L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 -01). 2.2. Né soccorre la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla informazione provvisoria n. 15 inerente la decisione assunta all’udienza del 25 settembre 2025(ric. Calvarese, ricorso R.G. n. 34936/2024 ) per cui " la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione". Nel caso in esame, nessuna deduzione risulta invero formulata in tal senso. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", sidispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce