CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 08344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12449-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 187, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 475/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 23.7.2015 [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Catania, invocandone la condanna a rimuovere l’allaccio della propria condotta di scarico di acque fognarie ad una condotta afferente diverso appartamento posto all’ultimo piano del medesimo stabile Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 349/2021, rigettava la domanda, ritenendo la condotta del convenuto compatibile con l’uso della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c. Con la sentenza impugnata, n. 475/2022, la Corte di Appello di Catania rigettava l’appello interposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di seconde cure [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], erede universale di [OSCURATO:PERSONA]. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli art. 1022, 1033, 1043, 1067 e 1102 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto lecito il comportamento del Luca, considerandolo compreso nell’ambito dell’uso della cosa comune consentito al comproprietario, a prescindere da qualsiasi accertamento in relazione alla proprietà, comune o individuale, della condotta di scarico alla quale il predetto Luca si era allacciato. La censura è fondata. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il convenuto Luca si era allacciato alla colonna di scarico delle acque nere provenienti dall’ultimo piano dell’edificio. Il giudice di merito ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione nel merito, l’accertamento della titolarità della tubatura in capo al condominio o ad altro condomino, argomentando che “l’appellato non ha fatto altro che far uso di una cosa comune o, in ogni caso, non appartenente alla società appellante, già esistente e senza violare i divieti contenuti nell’art. 1102 c.c. L’allaccio, poi, non è posto a distanza inferiore a quella legale, giacché il muro perimetrale è comune. In ogni caso, ove la tubazione fosse di pertinenza esclusiva di altra unità immobiliare, la [OSCURATO:SOCIETA]. non sarebbe legittimata a censurare l’allaccio da parte dell’appellato; ancor di più, perché da esso non deriva, come accertato dal C.T.U., alcun aggravio alla servitù, bensì un uso ordinario privo di refluenze sull’immobile della predetta società” (cfr. pag 3 della sentenza). In tal modo, la Corte distrettuale ha applicato alla fattispecie la norma dell’art. 1102 c.c. senza preventivamente accertare se la tubatura fosse, o meno, di proprietà comune: solo nel primo caso, infatti, il richiamo alla disposizione suindicata sarebbe pertinente. Ne deriva l’accoglimento, nei termini indicati, del primo motivo, ed il conseguente assorbimento delle altre censure, vertenti, rispettivamente, sulla valutazione dell’aggravamento della servitù, già esistente a carico del fondo servente, posta la preesistenza della condotta di scarico (secondo e terzo motivo), sulla violazione di giudicato esterno (quarto e quinto motivo) e sulle questioni ritenute assorbite dalla Corte di merito (sesto motivo). In definitiva, va accolto il primo motivo e vanno dichiarati assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso