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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 21870/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 25789-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - 2022 contro 1093 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA].

Società di - - Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 384/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2016 R.G.N. 1398/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 6 aprile 2022 - Pres.

Berrino, rei.

Buffa - Causa numero 17 - INPGI c.

Poste italiane spa + 1 Con sentenza del 12.5.16, la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 3.1.13 del tribunale della stessa sede, che aveva accertato negativamente la pretesa contributiva dell'INPGI per Euro 1.269.117 in relazione a 24 dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], impegnati nel settore Media relations (per la gestione di siti internet e negli uffici stampa).

In particolare, premesso il possesso dello stato professionale di giornalista e lo svolgimento di attività subordinata da parte dei lavoratori in questione, la corte territoriale ha escluso da un lato l'applicabilità alla fattispecie della legge n. 150/2000 (non essendo più Poste un soggetto pubblico) e dall'altro lato la configurabilità della natura giornalistica dell'attività dei lavoratori, ritenendo la stessa mera comunicazione nell'interesse di impresa non editoriale.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPGI per quattro motivi, cui Poste resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato per un motivo; l'INPS ha depositato procura speciale.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'articolo 1 e 2 legge 69/63 e 1 e 9 legge 150/00, per avere la corte territoriale trascurato il carattere giornalistico degli addetti agli uffici stampa.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 1 e 2 legge 69/93, per avere qualificato le attività in relazione alla natura del datore di lavoro e non alla oggettiva attività svolta.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 132 numero 4 c.p.c., per omessa motivazione sulla comunicazione di impresa.

Con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 2070, 2082 e 2555 c.c., per avere la corte territoriale negato che [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare di diverse aziende, una delle quali avente carattere editoriale.

Con unico motivo del ricorso incidentale condizionato, si deduce violazione di diverse disposizioni normative (ed in particolare del DPR 542/53, del decreto legge 487/93 conv. in legge 71/94, del d.m. 329/95, dell'articolo 53 legge 449/97, dell'articolo 76 legge 388/00, della legge 63/69 e degli articoli 2070, 2082 e 2555 c.c.), per avere la corte territoriale trascurato che i versamenti contributivi a favore di Ipost effettuati dal datore di lavoro erano da ritenersi corretti in quanto a favore dell'ente competente in via generale per la previdenza di tutti i dipendenti di Poste, in relazone a gestione esclusiva e sostitutiva dell'AGO, e per avere altresì la corte territoriale trascurato che le attività editoriali era comunque accessorie rispetto all'attività principale non editoriale svolta dalla società.

I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Occorre premettere che la corte territoriale, con giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, ha accertato la natura non giornalistica svolta dai lavoratori in questione.

In particolare, la corte d'appello ha ritenuto che nella specie i lavoratori svolgessero attività di comunicazione aziendale, interna ed esterna, e che la stessa non avesse natura giornalistica perché svolta nell'interesse dell'azienda e non come mediazione tra fatto e notizia e per una finalità divulgativa indifferenziata.

In particolare, la corte d'appello ha richiamato la decisione di primo grado, facendone propri i motivi per espresso richiamo, sicché può ritenersi da un lato che è stata recepita l'affermazione che l'INPGI non ha assolto all'onere probatorio a suo carico circa la natura dell'attività e, dall'altro lato, che nella specie non si rinviene quell'elaborazione intellettuale mediativa tra i fatti e la formazione di un messaggio informativo di tipo giornalistico, atteso che una volta acquisita una notizia, sono le stesse funzioni aziendali competenti (a cui viene segnalata la notizia) a predisporre il contenuto della comunicazione; in definitiva non risulta provato che alcuno degli interessati dall'accertamento abbia svolto attività giornalistica, non sussistendo alcun vincolo di veridicità nel riportare il fatto; in altri termini, la prestazione svolta non integrava un lavoro intellettuale diretto all'elaborazione di notizie da parte del giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, atteso da un lato che erano le stesse funzioni aziendali competenti secondo la materia trattata a predisporre il contenuto della comunicazione e, dall'altro lato, che si trattava di informazioni relative alle attività istituzionali di interesse aziendale e relative ai prodotti o ai servizi, ovvero alla segnalazione di eventi o di note tecniche o risposte su servizi eventi e prodotti, una attività quindi che si strutturava senza quei caratteri propri dell'attività giornalistica.

La valutazione, tipicamente di merito, della corte territoriale in ordine all'assenza dei caratteri giornalistica della comunicazione in discorso è incensurabile in sede di legittimità.

Non è infatti ammissibile (tra le tante, Sez.

L, Sentenza n. 838 del 19/01/2016, Rv. 638690 - 01) il ricorso per cassazione laddove, sub specie di censurare la sentenza di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, si richiede un riesame ed una nuova valutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

La sentenza di appello potrebbe essere annullata ove si accertasse che il giudice di merito ha preso le mosse da presupposti erronei in diritto, ovvero qualora si riscontrasse un vizio di motivazione tale da rendere incoerente la decisione in relazione ai suoi presupposti (esatti).

Tanto non si ravvisa, posto che il tribunale ha proceduto ad una corretta esposizione dei principi di diritto in subíecta materia ed ha fatto puntuale applicazione delle norme di legge e di contratto applicabili nella specie, tenendo conto della peculiarità del lavoro giornalistico.

Ne deriva il rigetto del ricorso principale.

Il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per il ricorrente principale. p.q.rn. rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 12.000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25789-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - 2022 contro 1093 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. Società di - - Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 384/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2016 R.G.N. 1398/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 6 aprile 2022 - Pres. Berrino, rei. Buffa - Causa numero 17 - INPGI c. Poste italiane spa + 1 Con sentenza del 12.5.16, la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 3.1.13 del tribunale della stessa sede, che aveva accertato negativamente la pretesa contributiva dell'INPGI per Euro 1.269.117 in relazione a 24 dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], impegnati nel settore Media relations (per la gestione di siti internet e negli uffici stampa). In particolare, premesso il possesso dello stato professionale di giornalista e lo svolgimento di attività subordinata da parte dei lavoratori in questione, la corte territoriale ha escluso da un lato l'applicabilità alla fattispecie della legge n. 150/2000 (non essendo più Poste un soggetto pubblico) e dall'altro lato la configurabilità della natura giornalistica dell'attività dei lavoratori, ritenendo la stessa mera comunicazione nell'interesse di impresa non editoriale. Avverso tale sentenza ricorre l'INPGI per quattro motivi, cui Poste resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato per un motivo; l'INPS ha depositato procura speciale. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'articolo 1 e 2 legge 69/63 e 1 e 9 legge 150/00, per avere la corte territoriale trascurato il carattere giornalistico degli addetti agli uffici stampa. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 1 e 2 legge 69/93, per avere qualificato le attività in relazione alla natura del datore di lavoro e non alla oggettiva attività svolta. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 132 numero 4 c.p.c., per omessa motivazione sulla comunicazione di impresa. Con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 2070, 2082 e 2555 c.c., per avere la corte territoriale negato che [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare di diverse aziende, una delle quali avente carattere editoriale. Con unico motivo del ricorso incidentale condizionato, si deduce violazione di diverse disposizioni normative (ed in particolare del DPR 542/53, del decreto legge 487/93 conv. in legge 71/94, del d.m. 329/95, dell'articolo 53 legge 449/97, dell'articolo 76 legge 388/00, della legge 63/69 e degli articoli 2070, 2082 e 2555 c.c.), per avere la corte territoriale trascurato che i versamenti contributivi a favore di Ipost effettuati dal datore di lavoro erano da ritenersi corretti in quanto a favore dell'ente competente in via generale per la previdenza di tutti i dipendenti di Poste, in relazone a gestione esclusiva e sostitutiva dell'AGO, e per avere altresì la corte territoriale trascurato che le attività editoriali era comunque accessorie rispetto all'attività principale non editoriale svolta dalla società. I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Occorre premettere che la corte territoriale, con giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, ha accertato la natura non giornalistica svolta dai lavoratori in questione. In particolare, la corte d'appello ha ritenuto che nella specie i lavoratori svolgessero attività di comunicazione aziendale, interna ed esterna, e che la stessa non avesse natura giornalistica perché svolta nell'interesse dell'azienda e non come mediazione tra fatto e notizia e per una finalità divulgativa indifferenziata. In particolare, la corte d'appello ha richiamato la decisione di primo grado, facendone propri i motivi per espresso richiamo, sicché può ritenersi da un lato che è stata recepita l'affermazione che l'INPGI non ha assolto all'onere probatorio a suo carico circa la natura dell'attività e, dall'altro lato, che nella specie non si rinviene quell'elaborazione intellettuale mediativa tra i fatti e la formazione di un messaggio informativo di tipo giornalistico, atteso che una volta acquisita una notizia, sono le stesse funzioni aziendali competenti (a cui viene segnalata la notizia) a predisporre il contenuto della comunicazione; in definitiva non risulta provato che alcuno degli interessati dall'accertamento abbia svolto attività giornalistica, non sussistendo alcun vincolo di veridicità nel riportare il fatto; in altri termini, la prestazione svolta non integrava un lavoro intellettuale diretto all'elaborazione di notizie da parte del giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, atteso da un lato che erano le stesse funzioni aziendali competenti secondo la materia trattata a predisporre il contenuto della comunicazione e, dall'altro lato, che si trattava di informazioni relative alle attività istituzionali di interesse aziendale e relative ai prodotti o ai servizi, ovvero alla segnalazione di eventi o di note tecniche o risposte su servizi eventi e prodotti, una attività quindi che si strutturava senza quei caratteri propri dell'attività giornalistica. La valutazione, tipicamente di merito, della corte territoriale in ordine all'assenza dei caratteri giornalistica della comunicazione in discorso è incensurabile in sede di legittimità. Non è infatti ammissibile (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 838 del 19/01/2016, Rv. 638690 - 01) il ricorso per cassazione laddove, sub specie di censurare la sentenza di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, si richiede un riesame ed una nuova valutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. La sentenza di appello potrebbe essere annullata ove si accertasse che il giudice di merito ha preso le mosse da presupposti erronei in diritto, ovvero qualora si riscontrasse un vizio di motivazione tale da rendere incoerente la decisione in relazione ai suoi presupposti (esatti). Tanto non si ravvisa, posto che il tribunale ha proceduto ad una corretta esposizione dei principi di diritto in subíecta materia ed ha fatto puntuale applicazione delle norme di legge e di contratto applicabili nella specie, tenendo conto della peculiarità del lavoro giornalistico. Ne deriva il rigetto del ricorso principale. Il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per il ricorrente principale. p.q.rn. rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 12.000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a t
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