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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 22377/2022

Testo disponibile della fonte

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e SENTENZA sul ricorso 29830-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 3926 [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro -lempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1060/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2020 R.G.N.; 531/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

R.G. 29830/2020 Fatti di causa

1. Con sentenza n. 1060/2020, pubblicata il 19 maggio 2020, la Corte di appello di Roma ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale, ricorso diretto a far accertare la illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per avere, in qualità di commissario amministrativo aggiunto presso l'Ambasciata di Teheran, richiesto ai rappresentanti di un'impresa edile, incaricata di lavori per conto della sede diplomatica, artificiosi aumenti a proprio vantaggio delle relative fatture.

2. La Corte, per quanto di interesse ai fini della presente impugnazione: - ha escluso, in primo luogo, che il provvedimento disciplinare potesse considerarsi illegittimo in quanto comunicato non al lavoratore personalmente, bensì all'indirizzo di posta elettronica del suo difensore, posto che lo stesso Simonetti, nel verbale di audizione in sede disciplinare, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, aveva dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del proprio avvocato; - ha inoltre escluso che il provvedimento potesse ritenersi illegittimo in quanto irrogato oltre il termine di decadenza di centoventi giorni stabilito dallo stesso art. 55-bis, dovendosi avere riguardo al momento in cui l'Amministrazione conclude il procedimento disciplinare (nella specie, ciò era avvenuto con l'adozione del D.M. n. 633 del 24 marzo 2017), senza che possa diversamente rilevare la data di apposizione sul decreto del visto da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bilancio; - ha ritenuto che le registrazioni di conversazioni effettuate dai titolari dell'impresa iraniana non fossero state oggetto di disconoscimento ex art. 2712 cod. civ. da parte del ricorrente, se non in maniera del tutto generica, e che altrettanto genericamente fosse stato contestato il contenuto delle relative trascrizioni; - ha infine ritenuto che da tali trascrizioni e dalla documentazione prodotta dal Ministero risultasse la prova dell'addebito disciplinare.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Simonetti con tre motivi, cui ha resistito il Ministero con controricorso.

4. Il Procuratore Generale ha presentato proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

5. Con il primo motivo, deducendo il vizio di cui all'art. :360 n. 3 cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 55 bis, comma 5, e per violazione o falsa applicazione dell'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001: quanto al primo profilo, rileva che la comunicazione di licenziamento era stata trasmessa in unica copia all'indirizzo PEC del proprio procuratore, in contrasto con il dato normativo, che ne prevede l'invio al dipendente personalmente; 'quanto al secondo, assume che la Corte dì merito aveva errato ad escludere la decadenza della P.A. dall'esercizio dell'azione disciplinare, poiché il provvedimento di recesso poteva dirsi perfezionato solo con il visto dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bilancio e tale iter si era concluso quando il termine di 120 giorni previsto dalla norma per l'adozione del provvedimento era stato superato.

6. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2712 cod. civ. e censurata la sentenza di appello per avere ritenuto legittimo il licenziamento, sebbene esso fosse stato irrogato sulla base di elementi (le registrazioni fonografiche) illecitamente acquisiti: in particolare, le registrazioni erano state effettuate all'interno della sede diplomatica, nella quale, per ragioni di sicurezza, è fatto divieto di introdurre telefoni cellulari e altre apparecchiature per la registrazione; inoltre le registrazioni erano state realizzate nel luogo di lavoro del ricorrente, che era da considerarsi a tutti gli effetti "area riservata alla sfera privata della persona"; una delle registrazioni non era avvenuta alla presenza del ricorrente, mentre ad altra la sua presenza era stata solo "formale", poiché il ricorrente, non comprendendo la lingua locale, aveva dovuto fare affidamento esclusivo sulla correttezza della traduzione di un impiegato iraniano dell'Ambasciata con mansioni ausiliarie.

7. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio e il mancato esame delle istanze istruttorie del ricorrente: si assume che il giudice di appello aveva attribuito univoco e assoluto rilievo alle risultanze dell'attività di indagine compiuta dal Ministero senza minimamente operare una valutazione critica di tali circostanze alla luce delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta dal ricorrente e senza ammettere i mezzi istruttori dal medesimo richiesti.

8. Il primo motivo è infondato, con riferimento ad entrambe le censure in cui lo stesso si articola.

9. Il comma 5 dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 prevedeva, nella formulazione vigente ratione temporis, che "Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità".

10. Nella specie, secondo quanto accertato dalla Corte (cfr. sentenza impugnata, p. 6), il Simonetti si è avvalso, in sede di audizione disciplinare, di tale facoltà, eleggendo in via preliminare domicilio presso lo studio legale del proprio avvocato (presente all'audizione) e indicando contestualmente l'indirizzo PEC del medesimo legale, cui poi il Ministero ha trasmesso la comunicazione di avvenuta adozione del decreto di licenziamento.11.

Non è dato rilevare, pertanto, nella sentenza impugnata alcuna violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ma solo la motivata ricognizione di un comportamento -consentito e conforme al paradigma normativo.

12. Anche la seconda censura non può essere condivisa.

13. Ai fini della verifica di decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare, si deve, infatti, avere riguardo al provvedimento di archiviazione della contestazione o al provvedimento, con il quale è disposta l'applicazione della sanzione, poiché è con tali atti che "il datore di lavoro esprime la propria valutazione ed esaurisce il proprio potere disciplinare.

Ne consegue che la comunicazione all'interessato dell'atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, si colloca al di fuori del procedimento disciplinare, riguardando esclusivamente la fase, successiva, di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto dell'anzidetto termine di decadenza" (Cass. n. 5637/2009, già cit. in sentenza): ciò che a più forte ragione può affermarsi anche per il visto dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bilancio, in quanto ufficio deputato al controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dall'Amministrazione centrale e, quindi, ad un'attività successiva ed esterna rispetto all'oggetto e alle finalità proprie del procedimento disciplinare.

14. In tal senso anche Cass. n. 15464/2021, per la quale "In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell'atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell'atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l'atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell'atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55 bis e 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva".

15. Il secondo motivo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.

16. Al riguardo si deve anzitutto osservare che la censura ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. deve indicare, a pena di inammissibilità, non solo le norme di diritto che si reputano violate, ma anche le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (cfr. Cass. n. 16038/2013, fra le numerose conformi).

17. Nella specie, il ricorrente si limita, invece, ad un richiamo all'art. 2712 cod. civ. senza chiarire in quali passaggi del proprio iter argomentativo la Corte di appello di Roma abbia erroneamente applicato tale norma e quale sia l'errore di diritto compiuto, con riguardo al perimento definitorio della stessa e alle condizioni di attribuzione di efficacia probatoria. -18.

Resta che l'ipotizzato divieto di introdurre apparecchi di registrazione all'interno della sede diplomatica si colloca sul diverso versante di disposizioni amminisl:rative interne in materia di riservatezza e sicurezza, la cui infrazione non è idonea a rendere inutilizzabili in sede giudiziale le riproduzioni fonografiche che in violazione del divieto eventualmente siano state eseguite.

19. E' poi chiaro che l'ufficio in uso al ricorrente nell'edificio della sede diplomatica, attesa la sua qualità di [OSCURATO:PERSONA], non integra gli estremi di "area riservata alla sfera privata della persona" e che, a questo proposito, risulta inconferente il richiamo alla sentenza n. 31345/2017 delle Sezioni Unite, in tema di nozione di privata dimora ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. penale.

20. In secondo luogo, è da rilevare che l'errore in iudicando, per essere deducibile con il motivo di ricorso ex art. 360 n. 3, deve essere decisivo, ossia tale per cui, se non fosse stato commesso dal giudice di merito, la sentenza impugnata sarebbe stata favorevole al ricorrente.

21. Al contrario, nel caso di specie, il giudizio di legittimità del licenziamento non si basa unicamente sulle registrazioni di conversazioni (le cui risultanze la Corte di appello ha ritenuto "solo genericamente" contestate dal reclamante, "senza indicare in alcun modo quali stralci dei dialoghi registrati non corrisponderebbero ai fatti avvenuti", e non sostanzialmente contraddette dalla traduzione giurata dallo stesso prodotta: cfr., per tale accertamento, peraltro non specificamente censurato, sentenza impugnata, pp. 8-9); ma trova supporto e giustificazione in un più ampio compendio probatorio (documentazione in atti; dichiarazioni dei titolari dell'impresa; dichiarazioni del direttore e del responsabile della cassa di una banca di Teheran), come emerge dal seguito della motivazione (cfr. p. 9).

22. Parimenti inammissibile risulta il terzo motivo.

23. Esso, infatti, non si attiene allo schema normativo del nuovo vizio "motivazionale", quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella

I. 7 agosto 2012, n. 134.

24. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, e con le molte successive che ad esse si sono conformate, hanno precisato che l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come riformulato a seguito di tali interventi, "introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"; ne consegue che "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 10 comma, n. 6 e 369, 2° comma, n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione 'processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, dì per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie".

24. Con il motivo in esame viene invece chiaramente proposto un diverso apprezzamento di fatto, in contrasto con il ruolo e le funzioni assegnati alla Corte di legittimità; né è dato riscontrarvi la dimostrazione di decisività (dei dati fattuali e dei mezzi istruttori, che si assumono omessi), nei termini richiesti dalla giurisprudenza citata e tenuto conto del quadro probatorio già acquisito e posto a sostegno della decisione.

25. Rimane fermo il consolidato principio, per il quale spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza„ di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. Cass. n. 6288/2011, fra le numerose conformi).

26. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

28. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17,,

I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez.

U n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 29830-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 3926 [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro -lempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1060/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2020 R.G.N.; 531/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 29830/2020 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 1060/2020, pubblicata il 19 maggio 2020, la Corte di appello di Roma ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale, ricorso diretto a far accertare la illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per avere, in qualità di commissario amministrativo aggiunto presso l'Ambasciata di Teheran, richiesto ai rappresentanti di un'impresa edile, incaricata di lavori per conto della sede diplomatica, artificiosi aumenti a proprio vantaggio delle relative fatture. 2. La Corte, per quanto di interesse ai fini della presente impugnazione: - ha escluso, in primo luogo, che il provvedimento disciplinare potesse considerarsi illegittimo in quanto comunicato non al lavoratore personalmente, bensì all'indirizzo di posta elettronica del suo difensore, posto che lo stesso Simonetti, nel verbale di audizione in sede disciplinare, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, aveva dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del proprio avvocato; - ha inoltre escluso che il provvedimento potesse ritenersi illegittimo in quanto irrogato oltre il termine di decadenza di centoventi giorni stabilito dallo stesso art. 55-bis, dovendosi avere riguardo al momento in cui l'Amministrazione conclude il procedimento disciplinare (nella specie, ciò era avvenuto con l'adozione del D.M. n. 633 del 24 marzo 2017), senza che possa diversamente rilevare la data di apposizione sul decreto del visto da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bilancio; - ha ritenuto che le registrazioni di conversazioni effettuate dai titolari dell'impresa iraniana non fossero state oggetto di disconoscimento ex art. 2712 cod. civ. da parte del ricorrente, se non in maniera del tutto generica, e che altrettanto genericamente fosse stato contestato il contenuto delle relative trascrizioni; - ha infine ritenuto che da tali trascrizioni e dalla documentazione prodotta dal Ministero risultasse la prova dell'addebito disciplinare. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Simonetti con tre motivi, cui ha resistito il Ministero con controricorso. 4. Il Procuratore Generale ha presentato proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo, deducendo il vizio di cui all'art. :360 n. 3 cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 55 bis, comma 5, e per violazione o falsa applicazione dell'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001: quanto al primo profilo, rileva che la comunicazione di licenziamento era stata trasmessa in unica copia all'indirizzo PEC del proprio procuratore, in contrasto con il dato normativo, che ne prevede l'invio al dipendente personalmente; 'quanto al secondo, assume che la Corte dì merito aveva errato ad escludere la decadenza della P.A. dall'esercizio dell'azione disciplinare, poiché il provvedimento di recesso poteva dirsi perfezionato solo con il visto dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bilancio e tale iter si era concluso quando il termine di 120 giorni previsto dalla norma per l'adozione del provvedimento era stato superato. 6. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2712 cod. civ. e censurata la sentenza di appello per avere ritenuto legittimo il licenziamento, sebbene esso fosse stato irrogato sulla base di elementi (le registrazioni fonografiche) illecitamente acquisiti: in particolare, le registrazioni erano state effettuate all'interno della sede diplomatica, nella quale, per ragioni di sicurezza, è fatto divieto di introdurre telefoni cellulari e altre apparecchiature per la registrazione; inoltre le registrazioni erano state realizzate nel luogo di lavoro del ricorrente, che era da considerarsi a tutti gli effetti "area riservata alla sfera privata della persona"; una delle registrazioni non era avvenuta alla presenza del ricorrente, mentre ad altra la sua presenza era stata solo "formale", poiché il ricorrente, non comprendendo la lingua locale, aveva dovuto fare affidamento esclusivo sulla correttezza della traduzione di un impiegato iraniano dell'Ambasciata con mansioni ausiliarie. 7. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio e il mancato esame delle istanze istruttorie del ricorrente: si assume che il giudice di appello aveva attribuito univoco e assoluto rilievo alle risultanze dell'attività di indagine compiuta dal Ministero senza minimamente operare una valutazione critica di tali circostanze alla luce delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta dal ricorrente e senza ammettere i mezzi istruttori dal medesimo richiesti. 8. Il primo motivo è infondato, con riferimento ad entrambe le censure in cui lo stesso si articola. 9. Il comma 5 dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 prevedeva, nella formulazione vigente ratione temporis, che "Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità". 10. Nella specie, secondo quanto accertato dalla Corte (cfr. sentenza impugnata, p. 6), il Simonetti si è avvalso, in sede di audizione disciplinare, di tale facoltà, eleggendo in via preliminare domicilio presso lo studio legale del proprio avvocato (presente all'audizione) e indicando contestualmente l'indirizzo PEC del medesimo legale, cui poi il Ministero ha trasmesso la comunicazione di avvenuta adozione del decreto di licenziamento.11. Non è dato rilevare, pertanto, nella sentenza impugnata alcuna violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ma solo la motivata ricognizione di un comportamento -consentito e conforme al paradigma normativo. 12. Anche la seconda censura non può essere condivisa. 13. Ai fini della verifica di decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare, si deve, infatti, avere riguardo al provvedimento di archiviazione della contestazione o al provvedimento, con il quale è disposta l'applicazione della sanzione, poiché è con tali atti che "il datore di lavoro esprime la propria valutazione ed esaurisce il proprio potere disciplinare. Ne consegue che la comunicazione all'interessato dell'atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, si colloca al di fuori del procedimento disciplinare, riguardando esclusivamente la fase, successiva, di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto dell'anzidetto termine di decadenza" (Cass. n. 5637/2009, già cit. in sentenza): ciò che a più forte ragione può affermarsi anche per il visto dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bilancio, in quanto ufficio deputato al controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dall'Amministrazione centrale e, quindi, ad un'attività successiva ed esterna rispetto all'oggetto e alle finalità proprie del procedimento disciplinare. 14. In tal senso anche Cass. n. 15464/2021, per la quale "In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell'atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell'atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l'atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell'atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55 bis e 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva". 15. Il secondo motivo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. 16. Al riguardo si deve anzitutto osservare che la censura ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. deve indicare, a pena di inammissibilità, non solo le norme di diritto che si reputano violate, ma anche le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (cfr. Cass. n. 16038/2013, fra le numerose conformi). 17. Nella specie, il ricorrente si limita, invece, ad un richiamo all'art. 2712 cod. civ. senza chiarire in quali passaggi del proprio iter argomentativo la Corte di appello di Roma abbia erroneamente applicato tale norma e quale sia l'errore di diritto compiuto, con riguardo al perimento definitorio della stessa e alle condizioni di attribuzione di efficacia probatoria. -18. Resta che l'ipotizzato divieto di introdurre apparecchi di registrazione all'interno della sede diplomatica si colloca sul diverso versante di disposizioni amminisl:rative interne in materia di riservatezza e sicurezza, la cui infrazione non è idonea a rendere inutilizzabili in sede giudiziale le riproduzioni fonografiche che in violazione del divieto eventualmente siano state eseguite. 19. E' poi chiaro che l'ufficio in uso al ricorrente nell'edificio della sede diplomatica, attesa la sua qualità di [OSCURATO:PERSONA], non integra gli estremi di "area riservata alla sfera privata della persona" e che, a questo proposito, risulta inconferente il richiamo alla sentenza n. 31345/2017 delle Sezioni Unite, in tema di nozione di privata dimora ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. penale. 20. In secondo luogo, è da rilevare che l'errore in iudicando, per essere deducibile con il motivo di ricorso ex art. 360 n. 3, deve essere decisivo, ossia tale per cui, se non fosse stato commesso dal giudice di merito, la sentenza impugnata sarebbe stata favorevole al ricorrente. 21. Al contrario, nel caso di specie, il giudizio di legittimità del licenziamento non si basa unicamente sulle registrazioni di conversazioni (le cui risultanze la Corte di appello ha ritenuto "solo genericamente" contestate dal reclamante, "senza indicare in alcun modo quali stralci dei dialoghi registrati non corrisponderebbero ai fatti avvenuti", e non sostanzialmente contraddette dalla traduzione giurata dallo stesso prodotta: cfr., per tale accertamento, peraltro non specificamente censurato, sentenza impugnata, pp. 8-9); ma trova supporto e giustificazione in un più ampio compendio probatorio (documentazione in atti; dichiarazioni dei titolari dell'impresa; dichiarazioni del direttore e del responsabile della cassa di una banca di Teheran), come emerge dal seguito della motivazione (cfr. p. 9). 22. Parimenti inammissibile risulta il terzo motivo. 23. Esso, infatti, non si attiene allo schema normativo del nuovo vizio "motivazionale", quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella I. 7 agosto 2012, n. 134. 24. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, e con le molte successive che ad esse si sono conformate, hanno precisato che l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come riformulato a seguito di tali interventi, "introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"; ne consegue che "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 10 comma, n. 6 e 369, 2° comma, n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione 'processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, dì per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie". 24. Con il motivo in esame viene invece chiaramente proposto un diverso apprezzamento di fatto, in contrasto con il ruolo e le funzioni assegnati alla Corte di legittimità; né è dato riscontrarvi la dimostrazione di decisività (dei dati fattuali e dei mezzi istruttori, che si assumono omessi), nei termini richiesti dalla giurisprudenza citata e tenuto conto del quadro probatorio già acquisito e posto a sostegno della decisione. 25. Rimane fermo il consolidato principio, per il quale spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza„ di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. Cass. n. 6288/2011, fra le numerose conformi). 26. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 28. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17,, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a