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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12636/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ANCINI-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDOGRADO del LAZIO n. 6401/2022 depositata il 28/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

In una controversia introdotta, mediante ricorso proposto davanti allaCommissione tributaria provinciale di Roma, da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: ilNumero registro generale 14126/2023Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12636/2026Data pubblicazione 05/05/2026contribuente), al quale era stato notificato l’avviso di accertamento relativoall’anno d’imposta 2009 - incentrato sulla contestazione dell’emissione daparte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di fatture di vendita all’esportazione peroperazioni inesistenti e di false dichiarazioni di intento per effettuareoperazioni di acquisto senza il pagamento dell’IVA, oltre allacontabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e ilconseguente recupero della maggiore IVA per un totale di Euro9.636.065,00 e l’irrogazione di sanzioni per Euro 12.045.081,25 – questaCorte, con ordinanza n. 6692/2022, aveva accolto il ricorso in cassazioneproposto dall’Agenzia delle Entrate, rimasta soccombente nei precedentigradi di giudizio.

Era stata, pertanto, cassata con rinvio la sentenza n.4430/2019 della Commissione tributaria del Lazio (hinc: CTR).2.

Occorre evidenziare che nel presente giudizio l’atto impositivo è statoimpugnato, in proprio, dal sig. [OSCURATO:PERSONA], amministratore nell’annod’imposta interessato dall’avviso di accertamento, mentre, all’epoca dellanotificazione di quest’ultimo, la carica di amministratore era coperta da undiverso soggetto.

Il contribuente, affermando di aver proposto ricorso atitolo meramente cautelativo e prudenziale, respingendo la proprialegittimazione attiva e passiva, come già rilevato, era risultato vittoriosodavanti al giudice di primo e di secondo grado.3.

Questa Corte, con l’ordinanza n. 6692/2022 cit. aveva, tuttavia, accoltoil motivo ricorso dell’Agenzia delle Entrate incentrato sulla violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003.

La Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio (hinc: CGT2), nel giudizio di rinvio, con lasentenza n. 6401/2022 depositata in data 28/12/2022, ha accolto l’appellodell’Agenzia delle Entrate, con la conferma dell’atto impositivo impugnato.Il giudice di seconde cure, in particolare, ha rilevato che l’estinzione dellasocietà, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delleimprese, non determina l’estinzione dei debiti erariali ancora insoddisfattiche ad essa facevano capo, indipendentemente da quanto eccepito dalNumero registro generale 14126/2023Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12636/2026Data pubblicazione 05/05/2026ricorrente con riferimento alla data di cancellazione della società.

Gli ex socisono sempre destinati a succedere nei rapporti tributari debitori già facenticapo alla società estinta, ma non definiti al termine della liquidazione.

Lacircostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto in baseal bilancio finale di liquidazione non è dirimente ai fini dell’esclusionedell’interesse del Fisco ad agire.4.

Contro la sentenza della CGT2 il contribuente ha proposto ricorso incassazione con quattro motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato l’error inprocedendo, per vizio di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.1.1.

Con tale motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che la CGT2, anzichélimitarsi all’aspetto sanzionatorio dedotto in giudizio, ha confermato l’attoimpugnato, trasferendo in capo all’ex amministratore di diritto, cessatodalla carica, i debiti per imposte e sanzioni dovuti dalla società cancellata,senza neanche tenere in considerazione i limiti del riscosso in sede diliquidazione.1.2.

Il ricorrente rileva che il perimetro entro il quale il Giudice del rinviopoteva muoversi era limitato all’aspetto sanzionatorio, i.e. allariconsiderazione dell’inoperatività, nello specifico, della disposizione di cuiall’art. 7 del d.l. n. 269/2003, atteso che sia l’appello che il ricorso percassazione dell’Ufficio vertevano unicamente su questo profilo, nullaessendo stato osservato dall’Agenzia circa il trasferimento del debitod’imposta della società [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione in capo ai soci.Con riferimento all’art. 2495, comma 2, c.c., il ricorrente rileva cheCass., n. 6692 del 2002 ha richiamato un principio, qualificabile come unobiter dictum, in quanto la fattispecie esaminata nell’odierna controversiaNumero registro generale 14126/2023Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12636/2026Data pubblicazione 05/05/2026non è quella di tributi iscritti a ruolo perché relativi a ragioni definitivamenteaccertate.Infine, evidenzia che la questione dell’estinzione della società,intervenuta a seguito della cancellazione d’ufficio, per fallimento del28/05/2018 (come da visura camerale), e non volontaria, comeerratamente riportato nella sentenza impugnata (cfr.

“Motivi delladecisione”), non è stata mai sollevata dall’Agenzia delle Entrate – DP diRoma, così come il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è stato mai vocato in giudizio comesocio al 10% della società su citata, bensì soltanto come amministratore didiritto dell’epoca a cui risalirebbero le violazioni della società, secondoquanto si ricava agevolmente dal frontespizio dell’avviso di accertamentoper cui è causa.1.3.

Passando all’esame del motivo di ricorso si legge nell’ordinanza diquesta Corte n. 6692/2022: «Con il motivo di impugnazione, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle entrate denuncia violazionee falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003 in quantopur non avendo l'Ufficio rettificato la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] maquella della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha notificato il relativo avviso diaccertamento al sig. [OSCURATO:PERSONA] al fine di far valere la responsabilità dellostesso in qualità di socio e amministratore di diritto della suddetta societàe quando, come nel caso di specie, la società sia stata costituitaartificiosamente, le sanzioni amministrative tributarie possono essereirrogate nei confronti della persona fisica che ne ha beneficiatomaterialmente.»1.4.

L’ordinanza prosegue, poi, richiamando il contenuto dell’art. 2495,comma 2, c.c. e il subentro ex lege dei soci nei debiti della società, con laconseguente possibilità per il Fisco di iscrivere a ruolo dei tributi non versatisia a nome della società estinta, sia a nome dei soci, per concludere, a pag.5-6, che: «La sentenza impugnata non si è conformata ai suddetti principi,laddove - affermando che l'autonomia patrimoniale perfetta delle società diNumero registro generale 14126/2023Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12636/2026Data pubblicazione 05/05/2026capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suonome e nel caso di specie non si è in presenza di un avviso di accertamentoemesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], socio al 10% della società [OSCURATO:SOCIETA].S.r.l. ma di un avviso di accertamento unicamente finalizzato allarideterminazione dell'imposta gravante sulla società stessa, come ammessoesplicitamente dalla stessa parte appellante laddove nell'appello affermache l'Ufficio non ha rettificato la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] ma quelladella società [OSCURATO:SOCIETA]., come fatto palese dal contenuto dell'avviso diaccertamento impugnato, notificato a soggetto che, alla data della notifica,aveva ormai cessato di avere la rappresentanza legale della detta società -per un verso ha trascurato di considerare che anche nelle società aresponsabilità limitata, sia pure nei limiti della quota, i soci subentrano "exlege" nei debiti sociali e quindi la circostanza che l'avviso di accertamentofosse finalizzato alla rideterminazione dell'imposta gravante sulla societànon esonera il socio dalle sue responsabilità, per un altro verso non haconsiderato che l'avviso di accertamento è stato notificato alla partecontribuente anche in qualità di amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e per un altro verso ancora non ha esaminato la possibilità, comeevidenziato in maniera circostanziata dal ricorrente, che la persona giuridicasia nel caso di specie una una mera "fictio" al fine di evadere le imposte,creata nell'interesse della persona fisica contribuente, esclusiva beneficiariadelle violazioni, il che fa sì che non operi il disposto di cui all'art. 7 del di. n.269 del 2003 (conv., con modif., in I. n. 326 del 2003), secondo cui lesanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società oenti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della personagiuridica stessa.»1.5.

Secondo questa Corte, in ipotesi di annullamento con rinvio perviolazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincolaal principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice delrinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma ancheNumero registro generale 14126/2023Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12636/2026Data pubblicazione 05/05/2026alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agliaccertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poterestendere la propria indagine a questioni che, pur non specificamenteesaminate in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio,costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento,formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame dellesuddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti dellasentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (Cass.,15/12/2009, n. 26241).1.6.

La CGT2 avrebbe, quindi, dovuto accertare se sussistesse, o meno,la responsabilità diretta del sig. [OSCURATO:PERSONA], alla luce del principio a suo tempoaffermato.

Le considerazioni relative all’art. 2495 c.c. delineavano la corniceentro la quale si poteva collocare la fattispecie, fermo restando che laquestione che avrebbe dovuto essere esaminata dalla CGT2 era se ilMigliore poteva essere chiamato a rispondere in via diretta e, soprattutto,in relazione a quanto evidenziato nella parte finale dell’ordinanza n. 6692del 2022 di questa Corte, se fosse l’esclusivo beneficiario delle violazioniperpetrate, al punto da fuoriuscire dall’ambito applicativo dell’art. 7 d.l. n.269 del 2003.

Ne consegue che, nei limiti appena evidenziati – e in ragionedi quanto affermato nella parte finale da Cass. n. 6692 del 2022 (cui dovrà2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata l’erronea e/o falsaapplicazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1.

Con tale motivo il ricorrente evidenzia che, anche a voler concedereche la CTR non sia andata ultra petita nel ritenere applicabile l’art. 2495c.c., per i soci di società di capitali vale la regola secondo cui essi rispondononei limiti del riscosso in sede di liquidazione.

La CTR ha ritenuto, tuttavia,ininfluente che i soci avessero goduto o meno di un qualche riparto in baseal bilancio finale di liquidazione.Numero registro generale 14126/2023Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12636/2026Data pubblicazione 05/05/20263.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata l’erronea e/o falsaapplicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n.326/2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1.

Con tale motivo il ricorrente lamenta che le argomentazioni dellaCTR non siano conferenti a stabilire se la società [OSCURATO:PERSONA] srl fosse realmenteun mero schermo e se il sig. [OSCURATO:PERSONA] sia identificabile comecontribuente e trasgressore.4.

Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazionedell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, prima comma. n. 3, c.p.c.4.1.

Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata nellaparte relativa alla condanna del contribuente al pagamento delle spese perla fase di riassunzione, malgrado l’Agenzia delle Entrate non si sia costituita.5.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimentodel primo motivo di ricorso.6.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il primomotivo nei termini di cui in motivazione, con il conseguente assorbimentodel secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.6.1.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazionee dichiara assorbiti gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sullespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANCINI-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDOGRADO del LAZIO n. 6401/2022 depositata il 28/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. In una controversia introdotta, mediante ricorso proposto davanti allaCommissione tributaria provinciale di Roma, da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: ilNumero registro generale 14126/2023Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12636/2026Data pubblicazione 05/05/2026contribuente), al quale era stato notificato l’avviso di accertamento relativoall’anno d’imposta 2009 - incentrato sulla contestazione dell’emissione daparte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di fatture di vendita all’esportazione peroperazioni inesistenti e di false dichiarazioni di intento per effettuareoperazioni di acquisto senza il pagamento dell’IVA, oltre allacontabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e ilconseguente recupero della maggiore IVA per un totale di Euro9.636.065,00 e l’irrogazione di sanzioni per Euro 12.045.081,25 – questaCorte, con ordinanza n. 6692/2022, aveva accolto il ricorso in cassazioneproposto dall’Agenzia delle Entrate, rimasta soccombente nei precedentigradi di giudizio. Era stata, pertanto, cassata con rinvio la sentenza n.4430/2019 della Commissione tributaria del Lazio (hinc: CTR).2. Occorre evidenziare che nel presente giudizio l’atto impositivo è statoimpugnato, in proprio, dal sig. [OSCURATO:PERSONA], amministratore nell’annod’imposta interessato dall’avviso di accertamento, mentre, all’epoca dellanotificazione di quest’ultimo, la carica di amministratore era coperta da undiverso soggetto. Il contribuente, affermando di aver proposto ricorso atitolo meramente cautelativo e prudenziale, respingendo la proprialegittimazione attiva e passiva, come già rilevato, era risultato vittoriosodavanti al giudice di primo e di secondo grado.3. Questa Corte, con l’ordinanza n. 6692/2022 cit. aveva, tuttavia, accoltoil motivo ricorso dell’Agenzia delle Entrate incentrato sulla violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003. La Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio (hinc: CGT2), nel giudizio di rinvio, con lasentenza n. 6401/2022 depositata in data 28/12/2022, ha accolto l’appellodell’Agenzia delle Entrate, con la conferma dell’atto impositivo impugnato.Il giudice di seconde cure, in particolare, ha rilevato che l’estinzione dellasocietà, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delleimprese, non determina l’estinzione dei debiti erariali ancora insoddisfattiche ad essa facevano capo, indipendentemente da quanto eccepito dalNumero registro generale 14126/2023Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12636/2026Data pubblicazione 05/05/2026ricorrente con riferimento alla data di cancellazione della società. Gli ex socisono sempre destinati a succedere nei rapporti tributari debitori già facenticapo alla società estinta, ma non definiti al termine della liquidazione. Lacircostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto in baseal bilancio finale di liquidazione non è dirimente ai fini dell’esclusionedell’interesse del Fisco ad agire.4. Contro la sentenza della CGT2 il contribuente ha proposto ricorso incassazione con quattro motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato l’error inprocedendo, per vizio di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.1.1. Con tale motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che la CGT2, anzichélimitarsi all’aspetto sanzionatorio dedotto in giudizio, ha confermato l’attoimpugnato, trasferendo in capo all’ex amministratore di diritto, cessatodalla carica, i debiti per imposte e sanzioni dovuti dalla società cancellata,senza neanche tenere in considerazione i limiti del riscosso in sede diliquidazione.1.2. Il ricorrente rileva che il perimetro entro il quale il Giudice del rinviopoteva muoversi era limitato all’aspetto sanzionatorio, i.e. allariconsiderazione dell’inoperatività, nello specifico, della disposizione di cuiall’art. 7 del d.l. n. 269/2003, atteso che sia l’appello che il ricorso percassazione dell’Ufficio vertevano unicamente su questo profilo, nullaessendo stato osservato dall’Agenzia circa il trasferimento del debitod’imposta della società [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione in capo ai soci.Con riferimento all’art. 2495, comma 2, c.c., il ricorrente rileva cheCass., n. 6692 del 2002 ha richiamato un principio, qualificabile come unobiter dictum, in quanto la fattispecie esaminata nell’odierna controversiaNumero registro generale 14126/2023Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12636/2026Data pubblicazione 05/05/2026non è quella di tributi iscritti a ruolo perché relativi a ragioni definitivamenteaccertate.Infine, evidenzia che la questione dell’estinzione della società,intervenuta a seguito della cancellazione d’ufficio, per fallimento del28/05/2018 (come da visura camerale), e non volontaria, comeerratamente riportato nella sentenza impugnata (cfr. “Motivi delladecisione”), non è stata mai sollevata dall’Agenzia delle Entrate – DP diRoma, così come il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è stato mai vocato in giudizio comesocio al 10% della società su citata, bensì soltanto come amministratore didiritto dell’epoca a cui risalirebbero le violazioni della società, secondoquanto si ricava agevolmente dal frontespizio dell’avviso di accertamentoper cui è causa.1.3. Passando all’esame del motivo di ricorso si legge nell’ordinanza diquesta Corte n. 6692/2022: «Con il motivo di impugnazione, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle entrate denuncia violazionee falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003 in quantopur non avendo l'Ufficio rettificato la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] maquella della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha notificato il relativo avviso diaccertamento al sig. [OSCURATO:PERSONA] al fine di far valere la responsabilità dellostesso in qualità di socio e amministratore di diritto della suddetta societàe quando, come nel caso di specie, la società sia stata costituitaartificiosamente, le sanzioni amministrative tributarie possono essereirrogate nei confronti della persona fisica che ne ha beneficiatomaterialmente.»1.4. L’ordinanza prosegue, poi, richiamando il contenuto dell’art. 2495,comma 2, c.c. e il subentro ex lege dei soci nei debiti della società, con laconseguente possibilità per il Fisco di iscrivere a ruolo dei tributi non versatisia a nome della società estinta, sia a nome dei soci, per concludere, a pag.5-6, che: «La sentenza impugnata non si è conformata ai suddetti principi,laddove - affermando che l'autonomia patrimoniale perfetta delle società diNumero registro generale 14126/2023Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12636/2026Data pubblicazione 05/05/2026capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suonome e nel caso di specie non si è in presenza di un avviso di accertamentoemesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], socio al 10% della società [OSCURATO:SOCIETA].S.r.l. ma di un avviso di accertamento unicamente finalizzato allarideterminazione dell'imposta gravante sulla società stessa, come ammessoesplicitamente dalla stessa parte appellante laddove nell'appello affermache l'Ufficio non ha rettificato la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] ma quelladella società [OSCURATO:SOCIETA]., come fatto palese dal contenuto dell'avviso diaccertamento impugnato, notificato a soggetto che, alla data della notifica,aveva ormai cessato di avere la rappresentanza legale della detta società -per un verso ha trascurato di considerare che anche nelle società aresponsabilità limitata, sia pure nei limiti della quota, i soci subentrano "exlege" nei debiti sociali e quindi la circostanza che l'avviso di accertamentofosse finalizzato alla rideterminazione dell'imposta gravante sulla societànon esonera il socio dalle sue responsabilità, per un altro verso non haconsiderato che l'avviso di accertamento è stato notificato alla partecontribuente anche in qualità di amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e per un altro verso ancora non ha esaminato la possibilità, comeevidenziato in maniera circostanziata dal ricorrente, che la persona giuridicasia nel caso di specie una una mera "fictio" al fine di evadere le imposte,creata nell'interesse della persona fisica contribuente, esclusiva beneficiariadelle violazioni, il che fa sì che non operi il disposto di cui all'art. 7 del di. n.269 del 2003 (conv., con modif., in I. n. 326 del 2003), secondo cui lesanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società oenti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della personagiuridica stessa.»1.5. Secondo questa Corte, in ipotesi di annullamento con rinvio perviolazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincolaal principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice delrinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma ancheNumero registro generale 14126/2023Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12636/2026Data pubblicazione 05/05/2026alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agliaccertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poterestendere la propria indagine a questioni che, pur non specificamenteesaminate in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio,costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento,formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame dellesuddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti dellasentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (Cass.,15/12/2009, n. 26241).1.6. La CGT2 avrebbe, quindi, dovuto accertare se sussistesse, o meno,la responsabilità diretta del sig. [OSCURATO:PERSONA], alla luce del principio a suo tempoaffermato. Le considerazioni relative all’art. 2495 c.c. delineavano la corniceentro la quale si poteva collocare la fattispecie, fermo restando che laquestione che avrebbe dovuto essere esaminata dalla CGT2 era se ilMigliore poteva essere chiamato a rispondere in via diretta e, soprattutto,in relazione a quanto evidenziato nella parte finale dell’ordinanza n. 6692del 2022 di questa Corte, se fosse l’esclusivo beneficiario delle violazioniperpetrate, al punto da fuoriuscire dall’ambito applicativo dell’art. 7 d.l. n.269 del 2003. Ne consegue che, nei limiti appena evidenziati – e in ragionedi quanto affermato nella parte finale da Cass. n. 6692 del 2022 (cui dovrà2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata l’erronea e/o falsaapplicazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1. Con tale motivo il ricorrente evidenzia che, anche a voler concedereche la CTR non sia andata ultra petita nel ritenere applicabile l’art. 2495c.c., per i soci di società di capitali vale la regola secondo cui essi rispondononei limiti del riscosso in sede di liquidazione. La CTR ha ritenuto, tuttavia,ininfluente che i soci avessero goduto o meno di un qualche riparto in baseal bilancio finale di liquidazione.Numero registro generale 14126/2023Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 12636/2026Data pubblicazione 05/05/20263. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata l’erronea e/o falsaapplicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n.326/2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1. Con tale motivo il ricorrente lamenta che le argomentazioni dellaCTR non siano conferenti a stabilire se la società [OSCURATO:PERSONA] srl fosse realmenteun mero schermo e se il sig. [OSCURATO:PERSONA] sia identificabile comecontribuente e trasgressore.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazionedell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, prima comma. n. 3, c.p.c.4.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata nellaparte relativa alla condanna del contribuente al pagamento delle spese perla fase di riassunzione, malgrado l’Agenzia delle Entrate non si sia costituita.5. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimentodel primo motivo di ricorso.6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il primomotivo nei termini di cui in motivazione, con il conseguente assorbimentodel secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.6.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazionee dichiara assorbiti gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sullespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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