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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31146/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 15 marzo 2016 del Tribunale di Ancona che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, condannandola, con la recidiva reiterata e specifica, alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della mera apparenza della motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello affermato che le attenuanti generiche non possono essere applicate, emergendo dalle modalità di commissione del reato, attuato mediante effrazione della porta e con la partecipazione di un complice, la adozione di scelte delinquenziali a scopo di profitto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 15 marzo 2016 del Tribunale di Ancona che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, condannandola, con la recidiva reiterata e specifica, alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della mera apparenza della motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello affermato che le attenuanti generiche non possono essere applicate, emergendo dalle modalità di commissione del reato, attuato mediante effrazione della porta e con la partecipazione di un complice, la adozione di scelte delinquenziali a scopo di profitto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31146/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris